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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6943p - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Piacenza, 24 Gennaio 2012. .

Chiamata in garanzia - Soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto - Pagamento delle spese di lite del terzo.


Laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese di lite del terzo, se vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)