Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6914 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 1981, n. 5264. Est. Sgroi.


Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi distribuiti dalle società a soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta complementare o l'imposta sulle società ed ai possessori di azioni al portatore emesse nelle regioni a statuto speciale (imposta cedolare) - Ripartizione fra gli azionisti di una società del fondo sovrapprezzo delle azioni - Effettuazione in collegamento con la mancata distribuzione di utili di esercizio ed il loro passaggio a riserva in misura eccedente quella legale - Assoggettamento a ritenuta d'acconto per l'imposta cedolare - Condizioni.



La ripartizione fra gli azionisti di una società del fondo sopraprezzo delle azioni, che sia effettuata in collegamento con la mancata distribuzione di utili di Esercizio ed il loro passaggio a riserva in misura eccedente quella legale, è assoggettata a ritenuta d'acconto, per l'imposta cedolare, secondo la previsione della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, qualora, ancorché alla stregua di elementi presuntivi, come quelli evincibili dalla Mancanza di giustificazioni per il suddetto aumento della riserva, risulti che la ripartizione medesima integri mezzo al fine di mascherare la distribuzione di utili di Esercizio. (massima ufficiale)