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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6894 - pubb. 06/02/2012.

Abrogazione delle tariffe forensi, applicazione articolo 2225 c.c. e uso delle tabelle orientative


Tribunale di Varese, 03 Febbraio 2012. Est. Buffone.

Liquidazione del compenso spettante all’Avvocato – Abrogazione delle Tariffe forensi – Art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste – Decreto Ingiuntivo – Riferimento alle cd. Tabelle orientative condivise con il Consiglio dell’Ordine – Sussiste.


L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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