Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6889 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Novembre 1999, n. 12615. Est. Milani.


Società - Di capitali - In genere - Consistenza economica dell'ente - Interesse del socio al suo potenziamento ed alla sua conservazione - Modi di attuazione - Esclusivamente con strumenti interni - Individuazione - Legittimazione ad impugnare la validità di atti esterni - Anche in caso di nullità - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 1421 cod. civ..

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione - Contratti stipulati da una società di capitali - Legittimazione del socio - Configurabilità - Esclusione.



Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 cod. civ.. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BATTISTELLA PRIMAROSA Ved. ROVELLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso l'avvocato MARIO ARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIORGIANNI, giusta procura speciale per Notaio Luca Eusebio di Lugano rep.n. 100920 del 24.10.1997;
- controricorrente -
contro
EUROVALORI SpA già FIND - FINANZIARIA INDUSTRIALE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso l'avvocato MARIO ARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIANNI MICHELE, giusta procura speciale per Notaio Dott. Giuseppe Franco di Milano rep. n. 61194 del 28.10.1997;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SpA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 15278/97 proposto da:
IMI ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso l'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NATALINO IRTI, NICOLA PICARDI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EUROVALORI SpA già FIND - FINANZIARIA INDUSTRIALE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso l'avvocato MARIO ARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIANNI MICHELE, giusta procura speciale per Notaio Dott. Giuseppe Franco di Milano rep. n. 61377 del 27.10.1997;
- controricorrente -
contro
BATTISTELLA PRIMAROSA Ved. ROVELLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso l'avvocato MARIO ARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIORGIANNI, giusta procura speciale per Notaio Luca Eusebio di Lugano rep. n. 102723 del 9.12.1997;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2620/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Del Galzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, Battistella, gli Avvocati Are e Giorgianni, che hanno chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, IMI, gli Avvocati Guarino e Irti, che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale; l'assorbimento del secondo motivo e dell'intero ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'11 marzo 1982 Nino Rovelli conveniva dinanzi al Tribunale. di Roma l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata realizzazione di una convenzione stipulata il 19 luglio 1979 tra lo stesso Rovelli, in proprio e quale legale rappresentante della s.p.a. FIND, nonché la s.p.a. Plenit - da un lato - e - d'altro lato - l'IMI, in persona del presidente, ed il presidente designato di un costituendo consorzio per il risanamento del gruppo SIR - Rumianca. Con sentenza non definitiva 31.10.1986 il Tribunale dichiarava l'IMI inadempiente alle obbligazioni assunte con la convenzione in parola e lo condannava al risarcimento del danno, da liquidarsi in prosieguo di giudizio.
La pronuncia confermativa di secondo grado (sentenza della Corte d'appello di Roma 26.4.1988) era cassata da questa Corte, con sentenza 14.7.1989.
Al giudizio di rinvio instaurato dal Rovelli veniva riunito l'appello proposto contro la sentenza definitiva nel frattempo emessa dal Tribunale (sent. 18.4-13.5.1989), con la quale l'IMI era condannato, a favore del Rovelli e litisconsorti, al pagamento della somma di L. 750 miliardi (oltre interessi legali dal luglio 1979), nonché dell'ulteriore somma di L. 21,1 miliardi (oltre interessi legali dal 9.1.1985) per altro titolo di risarcimento. Con sentenza 10.10-26.11.1990 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza non definitiva di primo grado e, in parziale riforma della sentenza definitiva, condannava l'IMI al pagamento, a favore del Rovelli e della soc. Find, della somma di L. 500 miliardi (oltre interessi legali dal luglio 1980) ed al risarcimento, quantificato in L. 28.485.000.000 (oltre interessi dal 9 gennaio 1985).
Il ricorso per cassazione proposto avverso tale pronuncia era dichiarato improcedibile da questa Corte, con sentenza n. 7802 del 27.5-14.7.1993.
Successivamente il Ministero del tesoro, divenuto, a seguito della trasformazione dell'I.M.I. in società per azioni, azionista al 50% dell'Istituto (subentrando nella quota già di pertinenza della Cassa Depositi e Prestiti), proponeva opposizione di terzo avverso la citata sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di Roma, con atto notificato il 26 novembre 1993 all'IMI s.p.a., alla s.r.l. FIND ed a Primarosa Battistella, quale erede del marito Nino Rovelli, deceduto.
Con sentenza 11.6-15.7.1996 la Corte d'appello di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo il Ministero del tesoro carente di legittimazione attiva. Premesso che l'azione promossa dal Ministero del tesoro era individuabile nell'opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, 1^ comma, c.p.c., la Corte d'appello rilevava l'insussistenza di un diritto autonomo dell'opponente, suscettibile di essere pregiudicato dalla pronuncia impugnata, non essendo il singolo azionista di una società di capitali titolare, nei confronti dei terzi, di una situazione giuridica soggettiva distinta rispetto alla società, tale da giustificare l'impugnativa, anche per nullità, degli atti esterni posti in essere dalla persona giuridica attraverso i suoi organi rappresentativi. La domanda stessa, poi, esorbitava dai limiti dell'opposizione di terzo, avendo il Ministero del tesoro richiesto non la mera dichiarazione d'inefficacia nei suoi confronti, ma la riforma nel merito della pronuncia impugnata, con il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'IMI. Circa, infine, la posizione di quest'ultimo, che aveva aderito all'opposizione, la Corte d'appello osservava l'assoluta carenza del requisito della terzietà, identificandosi lo stesso con il soggetto che aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata con l'opposizione.
Avverso tale sentenza il Ministero del tesoro ha proposto ricorso, al quale ha aderito l'IMI s.p.a., con controricorso e ricorso incidentale.
Resiste ad entrambi i ricorsi Primarosa Battistella. La resistente e l'IMI s.p.a. hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso principale e l'incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Deve innanzi tutto esaminarsi l'eccezione, prospettata dalla resistente in sede di memoria e di discussione (e sostenuta con documentazione ritualmente prodotta ex art. 372 c.p.c.), di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di legittimazione e d'interesse da parte del ricorrente Ministero del tesoro.
A seguito dell'incorporazione, con decorrenza 1.11.1998, dell'IMI s.p.a. nell'Istituto bancario San Paolo di Torino (che ha quindi assunto la denominazione San Paolo-IMI s.p.a.), il Ministero del tesoro risulta avere dismesso la propria partecipazione azionaria nella società: in conseguenza di ciò, la resistente deduce che il Ministero del tesoro non sarebbe più legittimato, o comunque non avrebbe più interesse, a coltivare il ricorso, non rivestendo più la qualità di socio nell'IMI s.p.a.
L'argomentazione della resistente non appare condivisibile. Il Ministero del tesoro, quale parte originariamente legittimata "ad processum" a proporre (secondo la propria prospettazione) opposizione di terzo, in qualità di azionista dell'IMI s.p.a., conserva, anche dopo il trasferimento delle azioni, la legittimazione processuale e l'interesse ad agire.
Ed invero, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata spiega i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare: nella specie, quindi, il processo prosegue con l'originario azionista e la sentenza spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del cessionario delle azioni.
Per tale ragione, non può dirsi venuto meno l'interesse ad agire del Ministero del tesoro, quale originario azionista, interessato ad ottenere (sempre secondo la prospettazione del ricorrente) una statuizione idonea a reintegrare il patrimonio della società e, conseguentemente, a risarcire un danno subito dall'azionista cedente e ad incrementare il valore delle azioni cedute.
Altra questione preliminare da esaminare riguarda l'eccepita inammissibilità per tardività del ricorso IMI, in base all'assunto che detto ricorso, benché redatto sotto la forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c. e nel termine ivi previsto, sarebbe in realtà un ricorso adesivo, perché riproducente le medesime ragioni del ricorso principale, e sarebbe pertanto soggetto allo stesso termine ordinario del ricorso principale. L'eccezione va respinta.
Quantunque la giurisprudenza sia stata, in precedenza, non univoca, a seguito della sent. 11219/97 delle Sezioni Unite, cui si sono adeguate successive pronunce (v. Cass. 5832/98), il contrasto è stato risolto, nel senso che la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme e nei termini dell'impugnazione incidentale: tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi. Può quindi passarsi all'esame del ricorso principale. 1.1. Con il primo motivo il Ministero del tesoro, deducendo violazione di varie disposizioni di legge (artt.404 e 100 c.p.c., 1421 c.c., r.d.l. 13.11.1931 n. 1398, art. 4 d. lgs. 20.11.1990 n. 356, artt. 15 e 16 d.l. 11.7.1992 n. 333, convertito nella legge 8.8.1992 n. 359, norme e principi generali in materia di personalità giuridica), nonché omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata, per avere applicato alla fattispecie il concetto tradizionale di personalità giuridica, risultante dalla comune disciplina codicistica delle società di capitali, completamente incompatibile - secondo il suo assunto -con il regime giuridico delle partecipazioni statali negli enti creditizi e, in particolare, con le norme regolanti la partecipazione nell'IMI della Cassa Depositi e Prestiti e, successivamente, l'assunzione, da parte del Ministero del tesoro, della qualità di socio dell'IMI s.p.a.
Deduce il ricorrente che la separazione soggettiva e patrimoniale riconosciuta dall'ordinamento tra la persona giuridica ed i suoi componenti si giustifica soltanto se i soggetti partecipanti sono dotati di poteri di iniziativa e di controllo tali da incidere in maniera determinante sulla gestione della persona giuridica ed attivare rimedi specifici idonei a riparare le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'errata o illecita gestione realizzata dagli organi rappresentativi.
Nella specie - sostiene il ricorrente - tale condizione giuridica non era sussistente ne' per la partecipazione all'IMI, ente pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, ne' per la successiva partecipazione azionaria del Ministero del Tesoro nell'IMI s.p.a. Allorché, infatti, venne stipulata la convenzione 19.7.1979, l'IMI aveva ancora natura di ente pubblico, istituito con r.d.l. 13.11.1931 n. 1398 e regolato dallo statuto approvato con d.m. 11 giugno 1962. In base a tali disposizioni, la Cassa Depositi e Prestiti, partecipante all'IMI, non era titolare di alcun potere, assimilabile a quelli conferiti al socio di società di capitali, diretto ad influire, immediatamente o mediatamente, sulla condotta degli organi deputati all'esercizio dell'impresa sociale, ne' di alcun particolare potere pubblicistico di vigilanza o controllo sugli atti di gestione, idoneo a contrastare iniziative illegittime o illecite, lesive dei propri diritti: il regime giuridico della partecipazione si sostanziava, infatti, nelle sole attività di sottoscrizione del capitale dell'ente e, per il tramite dell'assemblea dei partecipanti, di elezione di parte dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci, nonché di approvazione del bilancio e della delibera di ripartizione degli utili secondo percentuali prestabilite.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 30.7.1990 n.218 e del d. lgs. 20.11.1990 n. 356, l'IMI si trasformava (con delibera assembleare approvata dal Ministero del tesoro) in società per azioni, e la Cassa Depositi e Prestiti diventava azionista al 50%. Peraltro, pur in tale nuova qualità, la Cassa Depositi e Prestiti non aveva il potere di far valere i rimedi previsti per i soci di società di capitali avverso atti compiuti allorché l'attività dell'IMI era disciplinata in regime pubblicistico. Successivamente, le azioni della Cassa Depositi e Prestiti erano trasferite al Ministero del tesoro, non in forza di un accordo consensuale tra cedente e cessionario, ma in virtù di una disposizione legislativa (art. 15, comma 3, d.l. 11.7.1992 n. 333 come modificato dalla legge di conversione 8.8.1992 n. 359), dettata non al fine - proprio di un azionista - di partecipare alla ripartizione degli utili della società, ma allo scopo, espressamente dichiarato (art. 16 citato d.l. 333/1992), di conseguire il riordino del sistema delle partecipazioni statali e la riduzione del debito pubblico: la partecipazione azionaria era attribuita a titolo gratuito e non conferiva al Ministero del tesoro la qualità di successore della Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Cassa in ragione della titolarità delle azioni.
Nel diventare azionista dell'IMI s.p.a., il Ministero del tesoro assumeva quindi il preciso obbligo, legislativamente previsto, di predisporre un programma di riordino delle partecipazioni statali:
obbligo al quale corrispondeva una situazione soggettiva qualificata di diritto pubblico, completamente diversa da quella del semplice socio di società di capitali, tale da determinare, in capo al Ministero, l'insorgenza di un diritto autonomo, pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra il Rovelli e l'IMI s.p.a., e quindi tutelabile mediante l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., nonché mediante l'azione di nullità avverso la convenzione 19 luglio 1979.
1.2. Va innanzi tutto puntualizzato e la circostanza non è, del resto, contestata dal ricorrente che, in virtù della normativa disciplinante le società per azioni, deve escludersi la legittimazione del socio sia ad impugnare per nullità atti esterni posti in essere dagli organi sociali che a proporre opposizione di terzo contro sentenze pronunciate nei confronti della società. Ed invero, nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari del proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento od alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelato esclusivamente con strumenti interni, potendo egli influire sulla vita sociale, insorgere contro le deliberazioni, oppure far valere la responsabilità degli organi, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ne' in particolare ad impugnare i contratti stipulati dalla società con terzi, la cui validità resta contestabile solo da parte della società medesima (Cass.1788/89)
L'azione, quindi, di nullità del contratto stipulato da una società di capitali, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità, dell'oggetto, della causa o dei motivi, non spetta al singolo socio, considerato che questi non è parte del negozio posto in essere dall'ente munito di personalità giuridica, mentre l'eventuale incidenza negativa del contratto stesso si verifica in via diretta sulla società, e solo in via mediata sul singolo socio, e non integra, pertanto, un suo interesse, come terzo, a far valere la nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass. 3742/88). E poiché il socio di una società di capitali, pur essendo terzo rispetto agli atti giuridici posti in essere dalla società attraverso i suoi organi, non è peraltro titolare di un diritto distinto ed autonomo, individualmente e separatamente tutelato, nei confronti dei terzi, rispetto al diritto dell'ente, il socio stesso non risulta legittimato a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza che abbia statuito sull'atto giuridico posto in essere dalla società, non essendo egli titolare di una posizione soggettiva indipendente rispetto a quella definita nel processo, incompatibile con la stessa ed oggetto di apposita tutela giuridica. Il ricorrente - s'è detto - non discute la validità di questi principi, ma ne contesta l'applicabilità nella specie sotto un duplice profilo: per il difetto degli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento all'azionista nei confronti degli organi sociali, e per la particolarità dell'acquisto della partecipazione azionaria, avvenuto a titolo originario per legge, allo scopo di realizzare il riordino delle partecipazioni statali. Sotto il primo profilo, peraltro, il ricorrente non fa riferimento alla propria posizione, poiché non deduce che, quale azionista dell'IMI s.p.a., il Ministero del tesoro sia stato privato degli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico a tutela del socio, ma risale alla posizione della Cassa depositi e prestiti quale partecipante all'IMI, ente pubblico, e sostiene che, all'epoca ed in tale qualità, la Cassa depositi e prestiti non era titolare di alcun potere assimilabile a quelli conferiti al socio di società di capitali: successivamente, ne' la stessa Cassa depositi e prestiti quale azionista dell'IMI s.p.a. ne' il Ministero del tesoro, divenuto titolare per legge della partecipazione azionaria, avevano avuto il potere di far valere i rimedi previsti dall'ordinamento nei confronti di atti compiuti da organi dall'ente, allorché l'attività dell'IMI era disciplinata in regime pubblicistico.
Conseguentemente, l'azionista pubblico dell'IMI s.p.a. non avrebbe mai potuto agire nei confronti degli autori della citata convenzione 19 luglio 1979, in quanto privo del potere di far valere la responsabilità degli organi dell'IMI ente pubblico. E ciò contrasterebbe con i poteri riconosciuti dall'ordinamento al socio della società di capitali, e giustificherebbe la legittimazione all'attuale azione.
La tesi non ha pregio.
Il ricorrente sostanzialmente si duole degli effetti della trasformazione dell'IMI da ente pubblico in società per azioni. Se l'IMI, infatti, fosse stato una società per azioni anche all'epoca della stipula della nota convenzione, l'assemblea dei soci, con la partecipazione del Ministero del tesoro quale azionista di maggioranza, cessionario delle azioni già della Cassa depositi e prestiti, avrebbe potuto deliberare di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, responsabili di avere depauperato il patrimonio sociale per la "mala gestio", anche se risalente ad epoca anteriore al trasferimento delle azioni (v. Cass. 5123/91). Poiché invece la "mala gestio" si colloca nel periodo in cui l'IMI era ente pubblico, gli attuali azionisti sono privi di tale potere.
Ma ciò fa parte degli effetti della scelta legislativa della "privatizzazione" degli enti pubblici, che il legislatore ha attuato considerandone gli aspetti positivi e negativi, sulla base del patrimonio netto dei singoli enti, come risultante all'atto della trasformazione.
L'art. 15 del d.l. 11.7.1992 n. 333, come modificato dalla legge di conversione 8.8.1992 n. 59, recante "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica", stabilisce infatti che il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni sarebbe stato pari al netto patrimoniale dei singoli enti risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il legislatore ha dunque scelto, allo scopo urgente di risanare la finanza pubblica, di costituire per legge nuove società per azioni in luogo degli enti pubblici preesistenti, trasformando in capitale sociale il patrimonio dei singoli enti, così come risultava dagli ultimi bilanci: ha preso quindi atto della situazione economica corrente all'epoca, ed ha valutato positivamente gli effetti globali dell'operazione, per il raggiungimento dello scopo prefisso. Peraltro, nell'attribuire al Ministero del tesoro le azioni delle nuove società, il legislatore non ha inteso creare una nuova figura di azionista, munita di diritti diversi rispetto al socio di una società di capitali. Il comma 3 del citato art. 15 della legge n. 359/1992 si limita infatti ad "attribuire" le azioni al Ministero del tesoro e stabilisce che il Ministro del tesoro "eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali". Non v'è nulla nella legge che autorizzi a ritenere che il legislatore abbia inteso differenziare, in senso qualitativo o quantitativo, i diritti del Ministero del tesoro quale azionista, rispetto ai diritti del socio di una società per azioni, limitandosi a stabilire che tali diritti dovevano essere esercitati d'intesa con i Ministri economici interessati, all'evidente fine di assicurare unicità d'indirizzo politico.
Traendo le conclusioni da queste premesse, risulta che il Ministero del tesoro:
- è titolare, nell'attuale assetto sociale dell'IMI s.p.a. (o, piuttosto, era titolare, nell'assetto antecedente all'incorporazione da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ed alla conseguente dismissione della partecipazione azionaria), in virtù della legge di "privatizzazione", degli stessi diritti e poteri del socio di una società per azioni;
- ha acquisito, a seguito della "privatizzazione", una partecipazione azionaria basata sul patrimonio netto dell'ente trasformato all'atto della trasformazione, in base ad una valutazione operata dal legislatore circa la rispondenza di tale acquisizione allo scopo del risanamento della finanza pubblica.
Ciò posto, la circostanza - derivante dal meccanismo legislativo adottato per la "privatizzazione" - che il Ministero del tesoro non sia in grado di far valere la responsabilità sociale degli ex amministratori dell'IMI ente pubblico non può certo comportare - in assenza di qualsiasi previsione legislativa interpretabile in tal senso - l'attribuzione di tale facoltà per la via dell'opposizione di terzo avverso una sentenza emessa nei confronti dell'IMI ente pubblico: via non esperibile per difetto del fondamentale presupposto della titolarità di un diritto distinto ed autonomo, incompatibile con la pronuncia resa, diritto che la legge non conferisce all'azionista Ministero del tesoro. Nè l'esistenza di un simile diritto potrebbe ricavarsi, sotto il secondo profilo dedotto dal ricorrente, dal fine d'interesse pubblico perseguito con l'attribuzione delle azioni al Ministero del tesoro.
Il ricorrente deduce di aver dovuto "subire" l'attribuzione delle azioni dell'IMI s.p.a. per "factum principis", senza possibilità di negoziazione con la precedente azionista Cassa depositi e prestiti: e ciò al preciso e vincolante fine di assicurare il riordino ed il risanamento delle partecipazioni statali.
Il fine di risanamento della finanza pubblica perseguito dalle operazioni di "privatizzazione" è - come s'è visto -espressamente dichiarato dalla legge di trasformazione degli enti pubblici in società per azioni, ed è stato attuato dal legislatore mediante una prima fase di azionariato totalmente o prevalentemente pubblico, destinata a far luogo successivamente ad una ulteriore fase di progressiva privatizzazione.
Ma ciò non comporta - come già rilevato - il conferimento all'azionista pubblico di diritti diversi e maggiori, rispetto a quelli spettanti all'azionista privato, che non siano espressamente contemplati dalla legge: e nella legge non si rinviene - ne' il ricorrente l'ha dedotto - alcuna disposizione che possa essere interpretata come attributiva al Ministero del tesoro, unitamente alla titolarità delle azioni IMI - della legittimazione ad impugnare atti compiuti dall'IMI ente pubblico o pronunce giudiziarie rese nei confronti dello stesso.
Il fine d'interesse pubblico, perseguito con l'attribuzione delle azioni ad un organo dello Stato, viene assicurato con il controllo dello Stato stesso sulla gestione della società, esercitato dalla Corte dei conti, fino a quando permanga una partecipazione pubblica, esclusiva o maggioritaria, nel capitale azionario (v. Corte cost. sent. 28.12.1993 n. 466), ma non conferisce all'organo dello Stato azionista - in difetto di espressa previsione legislativa - diritti autonomi e distinti, più estesi e penetranti rispetto a quelli spettanti agli altri azionisti.
2.1. Con il secondo motivo, nuovamente deducendo violazione dell'art. 404 c.p.c. e difetto di motivazione, il Ministero del tesoro censura l'ulteriore ragione di inammissibilità, ravvisata nella sentenza impugnata nell'esorbitanza della domanda proposta rispetto ai limiti dell'opposizione di terzo. Sostiene il ricorrente che, poiché con l'atto d'opposizione veniva in primo luogo fatta valere la nullità della convenzione 19 luglio 1979, l'accoglimento dell'opposizione stessa non avrebbe potuto se non comportare, in una con la declaratoria di inefficacia della sentenza impugnata nei confronti del Ministero del tesoro, anche l'integrale rigetto delle domande proposte da Nino Rovelli contro l'IMI, in conseguenza della generale efficacia "erga omnes" della declaratoria di nullità. 2.2. La doglianza è infondata.
Ed invero, in linea di principio, l'ambito della decisione di accoglimento dell'opposizione di terzo può avere una portata più ampia della mera declaratoria di inefficacia, allorquando, per la natura del diritto fatto valere dal terzo, la tutela dello stesso sia inconciliabile con le statuizioni della sentenza opposta. Ma non è questo il caso di specie.
Non è ravvisabile - come già si è osservato - alcun diritto del Ministero del tesoro, distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dall'IMI nel processo conclusosi con la sentenza opposta, la cui tutela sia incompatibile con la permanenza delle statuizionì contenute nella sentenza stessa.
Il Ministero del tesoro, infatti, dichiara di agire
nell'interesse dell'integrità del patrimonio dell'IMI, depauperato a seguito della sentenza opposta: ma questo è esattamente l'interesse perseguito dall'IMI nei vari gradi del giudizio, interesse che solo l'IMI persona giuridica era legittimato a tutelare, e che ha determinato l'impugnativa della nota convenzione, all'origine di tutta la vicenda giudiziaria. L'interesse, cioè, che, secondo il ricorrente, avrebbe legittimato l'opposizione di terzo, si identifica con lo stesso interesse perseguito dalla parte: e ciò esclude in radice ogni possibile ravvisabilità di una distinta tutela per il terzo, inconciliabile con i diritti della parte.
3.1. Con il controricorso l'IMI dichiara di aderire al ricorso del Ministero del tesoro e propone a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi, con i quali rispettivamente:
A) deducendo violazione degli artt. 105 e 100 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto l'IMI non legittimato a spiegare alcun tipo di intervento nella causa di opposizione, e sostiene che l'ambito della decisione di accoglimento dell'opposizione poteva avere una portata più ampia della semplice declaratoria d'inefficacia, e travolgere la decisione originaria allorquando tale decisione fosse risultata - come nella specie - inconciliabile con il diritto del terzo opponente: donde la legittimazione e l'interesse dell'IMI a spiegare intervento adesivo ex art. 105 c.p.c.;
B) riproducendo il primo motivo del ricorso principale, sostiene la legittimazione attiva del Ministero del tesoro a proporre l'opposizione di terzo, in quanto pregiudicato da atti antecedenti al suo ingresso nell'IMI s.p.a. (convenzione 19 luglio 1979 e sentenza 26.11.1990 della Corte d'appello di Roma), in ordine ai quali non aveva strumenti di tutela del proprio interesse all'interno della società, così come non li aveva avuti in precedenza la Cassa Depositi e Prestiti all'interno dell'IMI ente pubblico;
C) riproducendo il secondo motivo del ricorso principale, censura l'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - di esorbitanza della domanda dai limiti dell'opposizione di terzo:
sostiene che la nullità della convenzione 19.7.1979, fatta valere con l'atto d'opposizione, avrebbe necessariamente comportato non solo l'inefficacia, nei confronti del Ministero del tesoro, della decisione opposta, ma anche l'integrale rigetto delle domande a suo tempo proposte da Nino Rovelli contro l'IMI.
3.2. Il solo motivo attinente alla posizione dell'IMI, e non meramente adesivo rispetto al ricorso principale, è il primo, che censura la ritenuta carenza di legittimazione dell'IMI ad intervenire nell'opposizione di terzo spiegata dal Ministero del tesoro. La censura si palesa, peraltro, priva di fondamento, ove si consideri che l'IMI si identifica con il soggetto che ha partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza opposta: identificazione che preclude la stessa possibilità concettuale di configurare una legittimazione ad intervenire nell'opposizione di terzo, poiché, per tale via, si giustificherebbe un'inammissibile ulteriore impugnazione di una sentenza passata in giudicato da parte dello stesso soggetto nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata.
L'infondatezza, poi, della doglianza relativa all'ambito del giudizio di opposizione è stata già evidenziata, con riferimento all'analoga doglianza del ricorrente principale.
Il secondo ed il terzo motivo, in quanto riproducenti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, risultano, per le stesse ragioni, entrambi infondati.
I due ricorsi vanno pertanto rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento, a favore della resistente, delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna in solido il Ministero del tesoro e l'IMI s.p.a. al pagamento, a favore di Primarosa Battistella ved. Rovelli, delle spese del giudizio di cassazione, delle quali L. 30.000.000 per onorari e L. 2.700.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999