Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6863 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 27 Agosto 1997, n. 8100. Est. Spagna Musso.


Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo universale - Ovvero a titolo particolare nel diritto controverso - Differenze - Fusione di società per incorporazione - Fattispecie di successione universale - Configurabilità.



La successione a titolo particolare nel processo (effetto del mero trasferimento della "res litigiosa" in corso giudizio), di cui all'art. 111 cod. proc. civ., va distinta dal (diverso) istituto della successione nel processo (art. 110 stesso codice) perché, nella prima ipotesi, è lo stesso trasferimento della "res singula" a determinare la successione di un soggetto ad un altro nella titolarità del diritto controverso, mentre, nella seconda, il trasferimento del diritto è conseguenza necessaria della successione, ad un soggetto deceduto o estinto, di altro e diverso soggetto, come accade nella ipotesi di fusione, per incorporazione, tra società, vicenda integrante una situazione giuridica che corrisponde a quella della successione a titolo universale e che, agli effetti processuali, comporta il subingresso "ex lege", nella qualità di parte, della società incorporante a quella estinta. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo Marconi - Presidente -
Dott. Italico Libero TROJA Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMM PRADA SOC.R.L. in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Angelo Appolloni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso l'avvocato DIEGO CORAPI che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CIAICOVSKI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso l'avvocato GIOVANNA ORTENSI che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2373/93 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/08/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/97 dal Relatore Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Diego CORAPI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 novembre 1984 Elisabetta Ciaicovski - premesso che, nella qualità di promittente acquirente, aveva, con scrittura privata "redatta a suo tempo", stipulato con la Centro Residenziale Saxa Rubra s.p.a. - poi incorporata dalla Retim s.p.a. - quale promittente alienante, un contratto preliminare di vendita di un appezzamento di terreno esteso mq. 500 in località Saxa Rubra di Roma per il prezzo, comprensivo del costo delle opere di urbanizzazione primaria, di L. 4.500.000, conferendo alla società mandato con rappresentanza per la stipula con il Comune di Roma della convenzione per le opere di urbanizzazione; inutilmente aveva chiesto alla società di render conto del mandato ricevuto; pur in mancanza delle necessarie autorizzazioni per l'utilizzo del terreno come suolo edificatorio; intendeva conseguire la titolarità anche formale di quel "lotto" espressamente liberando la società dalle obbligazioni a tal fine assunte - conveniva in giudizio, dinnanzi al tribunale di Roma, la Retim s.p.a. perché fosse condannata a trasferire quel "lotto" di terreno nonché al risarcimento del danno che indicava nella misura di L. 50.000.000.
La Retim s.p.a. chiedeva il rigetto della domanda per essere prescritto, già in epoca antecedente all'atto "interruttivo" del febbraio 1978, il diritto dell'istante ad ottenere la pronuncia costitutiva degli effetti della vendita immobiliare non conclusa. Con sentenza del 4 febbraio 1991 il tribunale, avendo qualificato quella scrittura" - priva della indicazione della data, ma ritenuta certamente anteriore al 22 febbraio 1961 nel quale la società aveva invitato per iscritto la Ciaicovski a dotare di impianto telefonico il "lotto" - come contratto di vendita immobiliare, ha rigettato, per carenza di interesse, la domanda diretta alla pronunzia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa, e quella accessoria di risarcimento del danno.
Avverso la decisione hanno proposto appello, principale, la Immobiliare Prada s.r.l., quale incorporante la Retim s.p.a con atto pubblico del 3 dicembre 1991 ed, incidentale, la Ciaicovski. In particolare, la società ha insistito nel prospettare la qualificazione giuridica di "preliminare di vendita immobiliare" del contratto in esame in quanto: le parti avevano fatto comune riferimento ad un atto pubblico di trasferimento del diritto di proprietà fondiaria (clausola n. 11) e la Ciaicovski medesima aveva coerentemente chiesto un pronunzia ex art. 2932 c.c.; non erano stati affatto attribuiti alla Ciaicovski i poteri dominicali atteso che le era stato inibito di trasformare il suolo e di recintarlo (clausola sub art. 4); le previsioni della prelazione a favore della promittente venditrice e del "rientro nel diritto di proprietà dell'immobile" in caso di omessa costruzione entro due anni dalla licenza avrebbero dovuto essere apprezzati in relazione alla clausola sub 1) del contratto nella quale era chiaramente esposto il comune intento di promettere la vendita e l'acquisto del "lotto";
trattandosi comunque di previsioni rapportate al contratto definitivo, anche la clausola sul mandato a stipulare la convenzione immobiliare con il Comune di Roma era finalizzata a che la promittente acquirente non fosse poi considerata inadempiente; non rilevavano ai fini della qualificazione del contratto il pagamento integrale del prezzo ne' la mancata fissazione di un termine per la stipula dell'atto negoziale di trasferimento della proprietà; la pretesa di una pronunzia costitutiva degli effetti del contratto non concluso era prescritta ed il contratto aveva comunque perso efficacia essendosi verificata la condizione risolutiva, stipulata (clausola sub art. 10 cpv) per la mancata approvazione della convenzione urbanistica.
La Ciaicovski ha censurato la decisione che, pur avendo qualificato il contratto come di vendita immobiliare, tuttavia, nella carenza della espressa declaratoria del suo diritto dominicale, non le consentiva la trascrizione, ed aveva negato il diritto al risarcimento del danno ed, in subordine, non aveva rinvenuto nella stipulazione un contratto preliminare di vendita immobiliare. Con sentenza del 10 agosto 1993 la corte di appello ha rigettato il gravame principale, della società, e, parzialmente accogliendo quello incidentale, della Ciaicovski, ha dichiarato questa proprietaria del lotto in questione ordinando al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del provvedimento. In particolare, la corte di merito ha osservato che sebbene il contratto recasse l'intitolazione "compromesso di vendita" e le parti alla clausola sub art. 1 si fossero reciprocamente obbligate a vendere ed ad acquistare il "lotto", dal tenore complessivo della stipulazione si evinceva il comune intento di stipulare una vendita immobiliare ed, in relazione, il riferimento alla stipula dell'atto pubblico traslativo doveva intendersi come impegno alla "voltura in forma pubblica" del contratto medesimo.
Ed infatti: con la clausola sub art. 2 si era convenuto "la vendita viene effettuata nello stato di diritto e di fatto in cui il lotto si trova": inoltre si era stabilito che sul "lotto" fosse eretta una casa di civile abitazione, in conformità del regolamento edilizio e del patto consortile tra tutti i proprietari della zona al quale l'acquirente aderiva con quella stipulazione e con quella in avvenire "definitiva di trapasso" onde si era volutamente attribuita alla Ciaicovski la proprietà del bene facendole assumere immediatamente gli obblighi del patto consortile dei quelli solamente il proprietario del lotto poteva essere il soggetto passivo dovendo poi quella adesione essere confermata nell'atto di "voltura in forma pubblica" del trasferimento della proprietà immobiliare; coerentemente la Ciaicovski non aveva chiesto un pronunzia costitutiva degli effetti del contratto di vendita non concluso ma una declaratoria dell'acquisto del diritto dominicale come fatto palese dalle locuzioni rivenute nella domanda introduttiva del processo:
intende conseguire la titolarità anche formale del terreno "ordinare alla Retim di trasferire l'appezzamento", onde neppure poteva assumersi la novità della richiesta fatta in appello; la clausola sub art. 4 dispone "l'acquirente si obbliga a recingere a proprie spese il lotto acquistato con le forme previste dal patto consortile entro due anni di cui all'art. 3 in nessun caso potranno essere messe in opera recinzioni a carattere provvisorio;
con l'art. 4 si era disposto "Superficie copribile 1/8 della superficie totale; nella vendita è compresa la quota delle opere comuni a norma di legge a tutti i comproprietari della zona che verranno amministrate dal Consorzio. La costruzione dovrà essere edificata entro e non oltre due anni dalla data dell'approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale; entro lo steso termine dovrà risultare presentata al Comune la domanda per ottenere la licenza di abitabilità; resta inteso che in difetto la società venditrice avrà il diritto di rientrare nella proprietà e nel possesso del lotto..."; onde era palese l'intento comune di riferire i limiti in questione solo alla stipulanda convenzione ed all'atto costitutivo del Consorzio in quanto si riteneva la Ciaicovski divenuta proprietaria del "lotto" con quella stipulazione; il patto di prelazione e di "rientro nella proprietà" non potevano ritenersi previsioni riferite al contratto "definitivo" perché in tal caso sarebbe stata espressa una riserva delle medesime previsioni nel contratto definitivo; quanto alla clausola contenente il conferimento del mandato della Ciaicovski, perché proprietaria, a stipulare la convenzione con il Comune non poteva sostenersi che con quella la società venditrice intendeva tutelarsi da eventuali addebiti di inadempimento dell'obbligo di rendere i terreni edificabili atteso che il mezzo eccedeva lo scopo; concludenti ai fini della qualificazione giuridica del contratto, come di vendita immobiliare e non di preliminare, erano l'integrale pagamento del prezzo e non di una frazione avvenuto all'atto della stipulazione e la mancata previsione di un termine per la stipula dell'"atto definitivo di trapasso"; restava superata l'eccezione di prescrizione e non operava la clausola della condizione risolutiva essendo ancora possibile detta approvazione secondo quanto aveva esattamente rilevato il tribunale sulla scorta delle risultanze di causa.
Con l'esposizione di sei motivi di doglianza ricorre per cassazione la società resistita dal controricorso della Ciaicovski che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ed in subordine la sua infondatezza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione, che sebbene esposta nel controricorso tardivamente proposto in ragione della notifica avvenuta il 29.9.1995 dopo la scadenza del termine vigesimale dal deposito del ricorso effettuato l'11.11.1994) è tuttavia rilevabile d'ufficio, dell'inammissibilità del ricorso in conseguenza del passaggio in cosa giudicata della sentenza del tribunale. La società ricorrente - si assume - sebbene incorporante la Retim s.p.a, convenuta nel primo grado del giudizio e già incorporante la Centro Residenziale Saxa Rubra s.p.a. stipulante, non sarebbe subentrata nel rapporto controverso avuto riguardo all'assenza nell'atto di incorporazione, della menzione del "lotto" in questione: onde l'inammissibilità, per l'evidente difetto della legittimazione all'impugnazione, dell'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso una sentenza pronunciata "inter alios" e, conseguentemente, l'efficacia di giudicato acquistata dalla pronunzia del primo giudice.
La questione trova causa in una non apprezzata distinzione tra successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) che si verifica nel caso di trasferimento della "res litigiosa" nel corso del giudizio, e successione nel processo (art. 110 c.p.c.).
In quella ipotesi è il trasferimento stesso che determina la successione di un soggetto all'altro nella titolarità del diritto controverso mentre nella seconda ipotesi, alla quale va riferita la vicenda che ha interessato le società, il trasferimento del diritto è la conseguenza della successione, ad un soggetto, deceduto o estinto, di altro soggetto.
Nella specie, con l'evento della fusione per incorporazione di un società in altra (artt. 2500 e segg. c.c.) si è realizzata una situazione giuridica corrispondente a quella della successione a titolo universale) la quale agli effetti processuali importa la successione nella qualità di parte (art. 110 c.p.c.), in conseguenza della estinzione della società e della contestuale sostituzione di quella incorporante a quella estinta (in proposito anche Cass:
8.11.1983 n. 6612; 18.6.1992 n. 7484).
Esaminando, poi, le censure esposte dalla Immobiliare Prada s.r.l., questa,in particolare, con i primi due motivi di ricorso, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione dell'art. 1362 c. c. nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia.
Nella qualificazione giuridica dei contenuto della scrittura privata - redatta fra la Centro Residenziale Saxa Rubra, poi incorporata dalla Retim e questa infine dalla ricorrente, e la Ciaicovski - come contratto di vendita immobiliare e non come contratto preliminare di vendita, la corte di merito avrebbe violato il primario criterio ermeneutico fornito dall'art. 1362 c.c. posto che dalla chiare ed univoche locuzioni impiegate dagli stipulanti "si obbliga e promette di vendere" "a sua volta si obbliga ad acquistare" ed il "rogito di definitivo trasferimento verrà stipulato davanti al notaio..." non si sarebbe potuto desumere altro negozio che non fosse un contratto "obbligatorio" le cui obbligazioni consistevano nella prestazione del consenso alla vendita.
La corte di merito, nel diniego della qualifica di quella convenzione come contratto preliminare aveva valorizzato la locuzione "la vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui il lotto si trova" ed aveva argomentato dalla attribuzione di poteri dominicali rinvenuti nella facoltà di erigere recinzioni provvisorie, dall'adesione al patto consortile, dal conferimento del mandato con rappresentanza a stipulare la convenzione urbanistica con il Comune di Roma, dall'integrale pagamento del prezzo e dalla mancanza di un termine in cui avrebbe dovuto essere stipulato l'atto di definitivo trasferimento", dal patto di prelazione e dalla clausola di "rientro" nella proprietà. Non si sarebbe avveduta la corte di merito che quanto valorizzato non fosse incompatibile con il contenuto di contratto preliminare di vendita immediatamente attribuibile alla scrittura in esame dalla sua intestazione e dalle locuzioni impiegate.
I due motivi di ricorso esigono, per la loro obiettiva connessione, una trattazione congiunta all'esito della quale trovano consenso. In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce certamente in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito.
Tuttavia, questo accertamento è censurabile in sede di legittimità in caso di inadeguatezza logica della motivazione e/o in quello di violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale. Violazione questa, in particolare che deve essere dedotta precisandosi in qual modo l'operazione interpretativa abbia da quelle regole deviato.
Diversamente, la critica della ricostruzione della volontà delle parti compiuta dal giudice del merito, e la connessa proposta di una interpretazione diversa del negozio, si tradurrebbero in una censura "di merito" inammissibile in questa sede (in proposito anche Cass.:
28.6.1989 n 3157; 5.8.1994 n. 7270; 19.1.1095 n. 551). Ne consegue immediatamente l'ammissibilità delle censure avendo, come fatto palese dalla loro esposizione, la società ricorrente nel denunziare l'erronea qualificazione giuridica della scrittura privata come di vendita immobiliare (e non come, si insiste, di contratto preliminare di vendita immobiliare) compiutamente indicato le ragioni per le quali la corte di merito, pur avendone fatto menzione, non avrebbe osservato le norme che regolano l'ermeneutica negoziale, segnatamente il primo comma dell'art. 1362 c.c. In questa materia, nella ricerca della comune intenzione degli stipulanti, il primario e principale strumento dell'operazione interpretativa e quello costituito dalle parole ed espressioni impiegate (art. 1362 I comma c.c.) e qualora queste siano chiare e dimostrino di per sè una loro intima "ratio" il giudice non può ricercarne una diversa se non rendendo ragione della loro assoluta incompatibilità con particolari contenuti del negozio che inducano ad attribuire agli autori del negozio un intenzione diversa da quella immediatamente desumibile dalle espressioni usate.
Onde la fondatezza delle censure in esame risultando nella specie inosservato il principio esposto.
La corte di merito, pur avendo dato atto che in quella stipulazione rappresentata per iscritto, sotto la specifica intestazione "compromesso di vendita", le parti si fossero con la clausola sub art. 1 reciprocamente impegnate a vendere ed ad acquistare un lotto di terreno (la società "si obbliga e promette di vendere alla signora Elisabetta Ciaicovski fu Giovanni che a sua volta si impegna e si obbliga ad acquistare un appezzamento di terreno") ha, poi, escluso l'intento comune di porre in essere un contratto obbligatorio le cui obbligazione fossero la prestazione del consenso della vendita immobiliare, valorizzando elementi ritenuti inequivoci di una volontà diretta all'immediato trasferimento del diritto dominicale sull'immobile senza che questi risultassero logicamente incompatibili con quanto immediatamente desumibile non solo dall'intestazione della scrittura privata "compromesso di vendita" ma segnatamente anche dal tenore letterale della clausola sub n. 1 sebbene il suo contenuto "obbligatorio" risultasse ulteriormente conformato dalla clausola sub art. 11 "il rogito di definitivo trasferimento verrà stipulato...".
In particolare, non si è avveduta la corte di merito che la clausola sub art. 2 "la vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui il lotto si trova, con quelle:
dell'obbligo di recintarlo, di edificarlo entro un certo tempo in conformità del regolamento consortile fra i proprietari della zona alla quale aveva la Ciaicovski aveva aderito con quella stipulazione ed avrebbe aderito con l'altra in avvenire "di definitivo trapasso";
del conferimento del mandato con rappresentanza alla società medesima di stipulare la convenzione urbanistica con il Comune di Roma; del patto di prelazione e del "rientro nella proprietà dell'immobile" in caso di inosservanza di certi termini;
dell'attestazione dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, della previsione senza termine dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà, non fossero assolutamente incompatibili con l'intento obbligatorio chiaramente manifestato nelle clausole di un contratto ad effetti reali in ragione del trasferimento della proprietà immobiliare in uno con la prestazione del consenso. In particolare, secondo quanto esposto dalla ricorrente: la locuzione "vendita nello stato di fatto e di diritto in cui il lotto si trova" non avrebbe potuto essere logicamente valorizzata come intento assolutamente incompatibile con quello di porre in essere un contratto obbligatorio potendo ragionevolmente essere intesa come espressione atecnica e comunque coerente quanto all'oggetto con il trasferimento in avvenire del diritto dominicale del quale le parti hanno fatto espressa menzione nella clausola sub art. 11; il divieto di trasformazione del lotto non appare incoerente con quanto fatto palese nella clausola sub art. 1 avuto riguardo alla convenzione urbanistica che la società intendeva stipulare in nome e per conto della Ciaicovski apparendo il conferimento del potere rappresentativo coerente con l'intento di non pregiudicare gli interessi della promittente acquirente;
l'adesione al regolamento consortile stipulata con la società e non con il consorzio dei proprietari della zona non appare ragionevolmente valorizzabile come intento comune di considerare immediatamente la Ciaicovski proprietaria dell'immobile essendosi pur pattuito che l'adesione sarebbe stata ulteriormente convenuta nell'"istrumento di definitivo trapasso", onde il carattere obbligatorio della clausola; il patto di prelazione e quello di "rientro nella proprietà dell'immobile" appaiono coerenti ad una stipulazione obbligatoria nella misura in cui possono ragionevolmente ritenersi anticipazioni delle clausole del contratto (definitivo) di vendita; il divieto temporaneo di trasformazione del fondo è indicativo, al contrario, dell'inesistenza del trasferimento della proprietà di un suolo a fini edificatori prima della apposita convenzione con il Comune;
equivoco è l'elemento dell'integrale pagamento del prezzo potendo gli stipulanti del contratto preliminare di vendita, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, anticipare alcuni effetti del negozio promesso e, pertanto, anche l'adempimento dell'obbligazione del prezzo; non assolutamente incoerente è la mancata fissazione del termine del contratto con il quale si sarebbe trasferita la proprietà immobiliare (stipulazione espressamente prevista nella clausola sub art. 11) potendo ciascuna delle parti, creditrice della prestazione del consenso dell'altra, chiedere, essendo certa quell'obbligazione, che il giudice ne stabilisca il tempo dell'adempimento (art. 1183 c.c.).
All'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso consegue l'assorbimento del terzo, del quarto, del quinto e del sesto con i quali si denunziano: la violazione degli artt. 2934, 2946 c.c. in punto di diniego dell'estinzione per prescrizione del diritto di ottenere la pronunzia costitutiva della vendita non conclusa come conseguenza della erronea qualificazione giuridica della stipulazione in esame; la violazione dell'art. 345 c.p.c. in punto di diniego della "novità" in appello della domanda con la quale la Ciaicovski, dichiarandosi proprietaria, aveva chiesto per la prima volta in quel giudizio la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata; la violazione degli artt. 1418 c.c. e 28 della legge del 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo vigente al tempo della stipulazione, perché, qualificata questa come vendita immobiliare a fini edificatori, sarebbe stata nulla avendo come oggetto un appezzamento di terreno risultante da una lottizzazione operata prima della approvazione degli strumenti urbanistici; la violazione dell'art. 1353 c.c. ed il vizio di motivazione in punto di diniego dell'essersi verificata la condizione risolutiva della stipulazione della mancata approvazione della convenzione urbanistica (clausola sub art. 10). Concludendo la sentenza in esame va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma perché questa, adeguandosi all'enunciato principio di diritto, si pronunzi sul gravame principale della società nonché, all'esito, provveda anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso dichiarando assorbiti il terzo,il quarto, il quinto ed il sesto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Roma, il 7 gennaio 1997.