Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6853 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2006, n. 22489. Est. San Giorgio.


Società - Fusione - In genere - Fusione per incorporazione - Nel nuovo diritto societario - Effetti - Estinzione della società incorporata - Esclusione - Fusione paritaria - Creazione di un nuovo soggetto di diritto - Esclusione - Nella disciplina previgente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 - Effetti - Successione universale, corrispondente a quella "mortis causa" - Sussistenza - Presupposti - Esistenza di un soggetto incorporante - Conseguenze - Confusione dei rispettivi patrimoni - Trasmissibilità della qualità di associato esistente in capo all'assicurato - Esclusione - Deroghe.



Nella disciplina previgente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che ha introdotto l'art. 2505 bis cod. civ., a norma del quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo - il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale "mortis causa", e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti, ma senza che si possa trasmettere la qualità di associato esistente in capo all'ente incorporato, escludendo l'art. 24 cod. civ. detta trasmissibilità, salvo che la trasmissione sia consentita dallo statuto o dall'atto costitutivo. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONPAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato OCCHIPINTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNINDUSTRIA PORDENONE - UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 18494/03 proposto da:
ONINDUSTRIA PORDENONE - UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato GIACOMO MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
CONPAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato MARIO OCCHIPINTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1577/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata 11 18/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato OCCHIPINTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 10 febbraio 1997, la CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - chiese al Tribunale di Roma che fosse ingiunto "all'API Pordenone - Associazione Piccole e Medie industrie, ora Unione industriali della Provincia di Pordenone", il pagamento della somma di L. 85.131.380, oltre ad interessi legali dal 13 novembre 1996, per contributi associativi dovuti per le rare scadute e non pagate per l'anno 1996 e fino al marzo 1997. Premesso che l'API era un'organizzazione già aderente alla CONFAPI, e che in data li maggio 1996 aveva deliberato il recesso, comunicato con lettera del 29 ottobre 1996, la ricorrente riteneva sussistente l'obbligo del pagamento del contributo fino al mese di ottobre 1997, poiché, ai sensi dell'art. 8 dello statuto CONFAPI, il recesso diveniva efficace dopo dodici mesi dalla data della comunicazione; e sottolineava che l'API aveva riconosciuto il proprio credito proponendo un pagamento rateale.
2. - In data 21 aprile 1997 venne emesso il decreto, avverso il quale propose opposizione l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone, eccependo la inesistenza del decreto stesso, in quanto emesso nei confronti dell'API, già estinta al momento dell'apertura del procedimento monitorio, per effetto di fusione, per incorporazione, deliberata con atto notarile in data 18 dicembre 1996, con l'Associazione Industriali (Assindustria) di Pordenone, che aveva mutato la propria denominazione in quella di Unione Industriali (Unindustria) della Provincia di Pordenone, Nel merito, rilevò che lo statuto della CONFAPI non consentiva la trasmissibilità della qualità di associato, e che, inoltre, a seguito della comunicazione del recesso, l'API era stata esclusa dagli organismi di credito e finanza della Confederazione. Dedusse infine la opponente che la CONFAPI non aveva osservato la procedure previste dallo statuto in caso di mancato pagamento del contributo, e cioè la contestazione dell'inadempimento con raccomandata e la concessione di trenta giorni per il pagamento.
3. - Il Tribunale respinse la opposizione, osservando, in particolare, quanto alla eccezione di inesistenza del decreto, che la valutazione complessiva degli elementi contenuti nel ricorso per ingiunzione, nel provvedimento e nella notifica dello stesso, avvenuta nei confronti dell'Unione Industriali, faceva superare ogni incertezza sulla esatta identificazione dell'intimato. 4. - La sentenza fu impugnata dall'Unione Industriali, che ripropose la eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo per le ragioni già esposte, e, nel merito, contestata l'attribuzione, operata dal Tribunale, di carattere ricognitivo del debito alla missiva inviata in data 4 dicembre 1996 dal Presidente dell'API alla CONFAPI, la quale non aveva avuto una finalità transattiva, ma semplicemente lo scopo di venire incontro alle pretese della Confederazione, per evitare l'insorgere di vertenze, escluse comunque la decenza dei contributi in questione per il 1997, periodo successivo al recesso, nel quale, a seguito della fusione, era venuto meno il vincolo associativo.
5. - ha. Corte d'appello, con sentenza depositata il 18 aprile 2002, revocò il decreto ingiuntivo, condannando l'appellante al pagamento della minor somma di Euro 29.475,80, oltre agli interessi legali. Confermata la decisione di primo grado, quanto alla identificabilità del destinatario del decreto, la Corte, senza affrontare la questione del carattere ricognitivo di debito o di proposta transattiva della citata missiva del Presidente dell'Api, escluse la sussistenza, in base all'art. 8 dello statuto della CONFAPI, dell'obbligo dell'Unione industriali di pagare il contributo per il 1997, osservando che detto obbligo è connesso alla posizione di associato CONFAPI, venuta meno per l'API con la sua estinzione dal gennaio 1997, e non potendo subentrare l'Unione Industriali nel vincolo associativo per effetto dello specifico divieto posto dal predetto statuto. Nessun rilievo era da attribuirsi, secondo la Corte territoriale, alla previsione, contenuta nel predetto art. 8 dello statuto, relativa al differimento della efficacia del recesso alla scadenza di dodici mesi dalla comunicazione dello stesso, non contraddicendo detta disposizione la necessità del collegamento tra l'obbligo di contribuzione e la qualità di associato, e potendo, pertanto, valere ad affermare l'obbligo di contribuzione dell'API per tutto l'anno 1996, nel quale la predetta Associazione era ancora esistente, ma non anche per l'anno successivo, nel quale, con la nascita del nuovo soggetto per effetto della fusione, essa si era estinta.
Quanto agli interessi legali sulla somma dovuta, la Corte distinse l'importo richiesto per rate già scadute alla data del recesso, pari a L. 21.2.17.000 - sul quale gli interessi andavano riconosciuti dal 13 novembre 1996, data della lettera con la quale si invitava all'immediato pagamento - e l'importo di L. 35.856.100, relativo a rate scadute successivamente, sul quale, in difetto di prova circa il tempo previsto per l'adempimento, gli interessi competevano dalla data della domanda. Il giudice di seconde cure condannò, quindi, la Confederazione appellata a restituire all'appellante le somme corrisposte per effetto del decreto ingiuntivo, eccedenti il predetto minore importo dallo stesso giudice riconosciuto, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, e condannò l'appellante alla rifusione, in favore della CONFAPI, dei due terzi delle spese dei due gradi del giudizio.
6. - Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la CONFAPI, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l'intimata, che ha altresì proposto ricorso incidentale, al quale la ricorrente principale a sua volta resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.
2. - Evidenti ragioni di priorità logica impongono di dare la precedenza all'esame del ricorso incidentale, che solleva una eccezione preliminare che, ove accolta, vanificherebbe l'esame del ricorso principale.
3. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, infatti, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 161 - 132 - 641 cod. proc. civ., nullità del procedimento e della sentenza, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel disattendere la eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo di cui tratta, sollevata dalla Unione Industriali di Pordenone, in quanto tale provvedimento intimava il pagamento a soggetto ormai inesistente, senza che assumesse rilievo la circostanza - sulla quale è fondata, per la parte che qui ne occupa, la motivazione della sentenza impugnata - che, nella specie, non potessero sorgere dubbi circa la identificazione della destinataria del provvedimento monitorio, che sarebbe stata, appunto, l'Unione industriali di Pordenone, e non già l'API di Pordenone, già estinta. Siffatta affermazione peccherebbe di apoditticità, ove si consideri che il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla CONFAPI non conteneva alcun riferimento al negozio di fusione con il quale Assindustria Pordenone aveva incorporato l'API Pordenone, assumendo la nuova denominazione di Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone: sicché il Presidente del Tribunale, ignorando tale vicenda estintiva, aveva emesso il decreto nei confronti della medesima Associazione, che aveva ritenuto, sulla base del ricorso - in cui si faceva riferimento testualmente alla "API PORDENONE - Associazione Piccole e Medie Industrie ora Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone" -, la destinataria del provvedimento, salva la modifica della denominazione.
4.1. - La censura è infondata.
4.2. - La Corte di merito ha correttamente motivato il suo convincimento in ordine alla non configurabilità, nella specie, di una ipotesi di inesistenza del provvedimento monitorio per essere stato reso nei confronti, di un soggetto non più in vita, sottolineando la sicura identificabilità del destinatario della ingiunzione nella Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, quale emergente non solo dal ricorso - nel quale, al di là della rilevata omissione del riferimento alla fusione intervenuta tra l'Assindustria Pordenone e l'API, incorporata dalla prima, era evidente che la domanda della CONFAPI fosse diretta al conseguimento del pagamento dei contributi da parte della Unione Industriali -, ma altresì dalla notifica del decreto, effettuata nei confronti di quest'ultima. Al riguardo, deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale la domanda giudiziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro un soggetto determinato e la notificazione allo stesso del decreto ingiuntivo investono il destinatario della notificazione della qualità di parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, e, nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, di parte nei confronti della quale può essere esperimentata l'azione esecutiva per la realizzazione della condanna (Cass., sent. n. 2120 del 1994, richiamata anche nella sentenza impugnata).
5. - Il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe l'esame della seconda censura, contenuta nello stesso ricorso, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 4, 5, 6 e 15 della Tariffa Forense di cui al D.M. 5 ottobre 1995, fondata sulla necessità, che sarebbe conseguita alla riforma della sentenza impugnata, di porre a carico della CONFAPI le spese di entrambi i gradi del giudizio. 6. - Quanto al ricorso principale, con il primo motivo dello stesso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 - 345 e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 101 cod. proc. civ.. Si lamenta che i motivi introdotti dall'appellante, concernenti la non spettanza del contributo alla CONFAPI per 11 1997, non si riferissero al decreto impugnato, e che gli stessi contenessero ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate in primo grado, risultando, pertanto, inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., comma 2.
7.1. - La censura non è meritevole di accoglimento.
7.2. - Non è ravvisatile, nell'atto di citazione in appello della Unione Industriali della Provincia di Pordenone, una domanda tendente ad introdurre un nuovo tema di indagine e di decisione. Già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, l'attuale resistente aveva dedotto di nulla dovere, e quella che la ricorrente prospetta come domanda nuova non era, in realtà, null'altro che una ulteriore articolazione difensiva, recante la precisazione che era sicuramente da escludere la debenza dei contributi per l'epoca successiva al venir meno del vincolo associativo per effetto della estinzione dell'API, e della non trasmissibilità di detto vincolo, per espresso dettato dello statuto della CONFAPI, al nuovo soggetto. 8. - Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole la ricorrente che la Corte capitolina abbia revocato il decreto ingiuntivo emesso a suo favore senza esporre i motivi della decisione, erronea in quanto, nella specie, sarebbero stati presenti tutti i presupposti richiesti dagli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. per la emissione del provvedimento monitorio.
9.1. - Il motivo è infondato.
9.2. - È sufficiente, al riguardo, richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass., SS.UU. sent. n. 7448 del 1993).
9.3. - Nella specie, la Corte capitolina ha riformato parzialmente la decisione sulla opposizione al decreto ingiuntivo di cui di tratta, condannando la unione degli Industriali della Provincia di Pordenone al pagamento, in favore della CONFAPI, di una somma inferiore a quella recata dal decreto stesso: detta riforma, sia pure parziale, comportava la revoca del provvedimento monitorio.
10. - Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 cod. civ., ultrapetizione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della clausola contenuta nell'atto di fusione, per incorporazione, dell'API di Pordenone con la Associazione Industriali della Provincia di Pordenone, secondo la quale quest'ultima, assunta la nuova denominazione di Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, avrebbe assunto tutti i diritti, gli obblighi e le posizioni giuridiche facenti capo all'associazione incorporata; ne' avrebbe considerato che la Unindustria Pordenone non aveva mai contestato la validità della clausola contenuta nell'art. 8 dello statuto CONFAPI, che prevede la efficacia del recesso dell'associato alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla comunicazione della volontà di recedere dal rapporto associativo. Del resto, rileva la ricorrente, la libertà del singolo associato di recedere (eventualmente, anche con effetto immediato, in presenza di giusta causa) deve armonizzarsi con la libertà degli altri associati di svolgere la loro attività nella organizzazione facendo affidamento sulla relativa stabilità, anche finanziaria, assicurata dai contributi associativi. Pertanto, ferma restando la intrasmissibilità del vincolo associativo, e la esclusione della Unindustria Pordenone dal sistema confederale, sarebbe comunque richiesto il versamento dei contributi che l'API Pordenone, si era obbligata a corrispondere. Infine, in merito alla statuizione della Corte territoriale sugli interessi legali, si lamenta, oltre al fatto che essa sarebbe stata resa sulla base di deduzioni nuove e, pertanto, inammissibili, la erroneità dell'affermazione secondo la quale, in difetto di prova circa il tempo previsto per l'adempimento, gli interessi competerebbero dalla data della domanda di ingiunzione, trattandosi di contribuzioni dall'importo certo, liquido ed esigibile, con scadenza periodica prevista mensilmente, relative ai mesi di settembre - ottobre - novembre - dicembre 1996. 11.1. -La censura è infondata.
11.2. - Va premesso che, nella disciplina previgente alla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che ha introdotto l'art. 2505 bis cod. civ., a norma del quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, ne' crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo- modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (v. Cass. SS.UU. ord. n 2637 del 2006) -, il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti.
Peraltro, per quanto attiene alla specifica questione della trasmissibilità della qualità di associato esistente in capo all'ente incorporato, l'art. 24 cod. civ. esclude tale trasmissibilità, salvo che la trasmissione sia consentita dallo statuto o dall'atto costitutivo.
11.3. - Nella specie, la clausola contenuta nell'atto di fusione, e richiamata dalla ricorrente, che prevedeva l'accollo degli obblighi della associazione incorporata in capo alla Incorporante, attiene ai rapporti interni tra le due associazioni tra le quali si è realizzata la fusione stessa, ma è inidonea ad inficiare la validità del dettato statutario della CONPAPI, il quale, come già chiarito, esclude la trasmissibilità della qualità di associato, cui è connesso l'obbligo del versamento dei contributi. Ne consegue che in nessun caso Unindustria di Pordenone, associazione incorporante l'API, estinta per effetto della fusione, poteva considerarsi obbligata al versamento dei contributi per il 1997, cui solo l'API sarebbe stata tenuta, ove il rapporto associativo fosse proseguito, per l'intero arco temporale di quell'anno, e, comunque, ove non fosse venuta meno per effetto della riferita fusione, fino al mese di ottobre 1997, in virtù del disposto dell'art. 8 del citato statuto CONFAPI, che differisce la efficacia del recesso dalla Confederazione, quanto alla perdita della qualità di associato e conseguente obbligo di versamento dei relativi contributi, alla scadenza di dodici mesi dallo stesso (nella specie, comunicato con lettera del 29 ottobre 1996).
11.4. - Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute, va anzitutto escluso il carattere di novità e conseguente inammissibilità della relativa deduzione, per avere l'appellante chiesto la condanna della CONFAPI agli interessi sulla somma percepita a titolo di contributi ritenuti dall'appellante stessa non dovuti. Correttamente motivata risulta, poi, la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha fissato due distinte date di decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di contribuzione, in relazione ai due diversi importi in cui era ripartito il credito della CONFAPI, quello corrispondente ai contributi confederali dovuti per le rate già scadute alla data del recesso - in relazione al quale gli interessi legali sono Stati fatti decorrere dalla data della lettera con cui ne era stato chiesto il pagamento - e quello concernente i ratei successivi, per il quale gli interessi non potevano che essere riconosciuti a far tempo dalla domanda, avuto riguardo alla incertezza circa le modalità temporali dell'adempimento, delle quali non era stata fornita dimostrazione. 12. - Resta assorbito dal rigetto dei motivi sopra illustrati il quarto motivo del ricorso principale, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 4, 5, 6 e 15 della Tariffa Forense di cui al D.M. 5 ottobre 1995, fondata sulla necessità, che sarebbe conseguita alla riforma della sentenza impugnata, di porre integralmente a carico della Unindustria di Pordenone le spese del giudizio, anche per il precedente grado di merito.
13. - Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Vanno, parimenti, rigettati i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto. In considerazione della complessità delle questioni trattate, attestata anche dalle differenti opzioni adottate dai diversi giudici di merito chiamati ad esprimersi in ordine ad esse, si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006