Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6852 - pubb. 23/01/2012

Concordato preventivo, incremento del patrimonio esistente per effetto della continuazione della attività e nuova finanza; disapplicazione dei limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009

Tribunale Monza, 22 Dicembre 2011. Pres., est. Alida Paluchowski.


Concordato preventivo - Adesioni successive all'adunanza dei creditori - Utilizzabilità ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti e delle classi - Modifica successiva all'adunanza dei creditori di un voto dissenziente - Ammissibilità - Modifica di un voto favorevole - Esclusione.

Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Inosservanza dei limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Conseguenze.

Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Disapplicazione per contrarietà a normativa primaria.

Concordato preventivo - Incremento del patrimonio esistente per effetto di apporto lavorativo successivo alla domanda di concordato - Nuova finanza.



Nel concordato preventivo, il termine di 20 giorni successivo alla adunanza di cui all'articolo 178, legge fallimentare può essere utilizzato per raggiungere sia la maggioranza dei crediti sia quella delle classi attraverso il sopraggiungere di voti adesivi ed anche attraverso la modifica di un voto negativo precedentemente espresso; non si ritiene, invece, che detto termine possa essere utilizzato per ritrattare un voto positivo già espresso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora la percentuale offerta agli enti previdenziali sia inferiore a quella indicata dal D.M. 4 agosto 2009, attuativo del D.L. N. 135 del 2008, il quale aveva modificato l'articolo 182 ter, legge fallimentare in relazione alla fissazione dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi, va rilevato che se da un lato il mancato rispetto dei limiti imposti dal citato decreto configura come legittimo il voto contrario al concordato dell'ente previdenziale, dall'altro lato, in osservanza dei principi espressi dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2931 del 2011 in tema di transazione fiscale, il dissenso dell'ente previdenziale non impedisce comunque l'omologazione del concordato ove vengano comunque raggiunte le prescritte maggioranze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il limite minimo di pagamento del credito degli enti previdenziali di cui al D.M. 4 agosto 2009 può essere disapplicato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865 allegato E, tutte le volte che si ponga in contrasto con il contenuto di norme primarie quali gli articoli 160, 182 ter, comma 1, 184 e 186 della legge fallimentare, norme, queste, che consentono il pagamento parziale del credito privilegiato nella misura consentita dal valore del bene posto dalla legge a garanzia del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ equiparabile a finanza terza, e quindi liberamente destinabile dal debitore ai propri creditori, il maggior attivo conseguibile nel concordato preventivo, rispetto al fallimento, grazie alla peculiarita' della proposta concordataria (Nella specie trattavasi di nuove realizzazioni patrimoniali sorte grazie anche all'attività prestata gratuitamente dai soci, che hanno permesso di trasformare semi-lavorati  in macchine finite). (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Antonio Pezzano


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 182ter l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale