Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6845p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Varese, 29 Luglio 2011. .


Registro delle imprese – Iscrizione della domanda di revocatoria ex art. 2901 di un atto di trasferimento di quote di una s.a.s. – Inammissibilità.



La domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di cessione di quote di una s.a.s. dal socio accomandatario al socio accomandante non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità di impresa non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione immobiliare, non applicabile né estensivamente, né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall’eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l’esigenza giurisdizionale dei diritti atteso che l’eventuale prevalenza dell’acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell’attore, troverebbe comunque tutela sul piano risarcitorio; d) ulteriore ostacolo, nel campo delle società personali, è rappresentato dall’assenza di una norma analoga a quella che si vorrebbe interpretare estensivamente (l’art. 2470 c.c. dettato per le sole società a responsabilità limitata). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)