Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6842 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2006, n. 13269. Est. Schirò.


Società - Di capitali - Società cooperative - In genere (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - Cooperativa di autotrasporto - Consorzio tra autotrasportatori - Distinzione - Criteri - Conseguenze in ordine alla qualificazione dei rapporti tra ente ed associati per lo svolgimento dei servizi di trasporto - Fattispecie in tema di individuazione dei termini di prescrizione.



Con riferimento alla cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione di cooperativa, deve distinguersi la figura del consorzio fra trasportatori - che, senza esercitare direttamente una autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione fra i consorziati delle commesse e sottoscrive con i clienti i contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, ma devolvendo con subcontratti ogni servizio al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri - dalla cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui configurabilità postula il diretto espletamento dei servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative degli associati. In base a tale distinzione, solo in presenza di un consorzio fra trasportatori è possibile configurare tra l'ente e gli associati autonomi contratti di (sub)trasporto; mentre con riferimento alla cooperativa di trasporto, i soci lavoratori (nel regime anteriore alla legge 3 aprile 2001, n. 142, di revisione della materia cooperativistica, applicabile nella specie "ratione temporis") possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa in forza degli obblighi assunti con il patto sociale - nel qual caso essi non possono essere considerati dipendenti della cooperativa medesima, sulla base di un distinto rapporto di lavoro subordinato - oppure, nell'ipotesi in cui lo statuto contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporto di lavoro inerenti all'oggetto sociale, per effetto di separati e differenziati contratti di lavoro autonomo o subordinato. Ne consegue che, con riferimento ad una cooperativa di autotrasporto, la qualificazione dei rapporti intercorrenti tra cooperativa e soci trasportatori e la disciplina applicabile, anche per quanto riguarda i termini di prescrizione dei diritti che da tali rapporti derivano, risulta diversa, in dipendenza delle differenti modalità di attuazione del rapporto mutualistico, in concreto accertate dal giudice del merito sulla base delle risultanze di causa e delle specifiche previsioni dello statuto. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come contratti di trasporto, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2951, comma primo, cod. civ., i rapporti intercorrenti tra una cooperativa e i suoi soci per la realizzazione dello scopo mutualistico). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.lli Zorzi s.n.c. di Zorzi Giancarlo e Stefano elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli 36, presso l'avv. Zanacchi Luca, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro
CON.TRA.VER. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1276/02 in data 22 agosto 2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 gennaio 2006 dal Relatore Cons., Dott. Stefano Schirò;
udito, per la ricorrente, l'avv. Luca Zanacchi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DESTRO Carlo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 settembre 1998 la società cooperativa a r.l. CON.TRA.VER. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1362/97, con la quale - rigettate le sue domande riconvenzionali - era stata condannata al pagamento di L. 26.585.337 in favore del socio receduto s.n.c. F.lli Zorzi di Zorzi Giancarlo e Stefano.
La cooperativa appellante, in particolare, eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla società F.lli Zorzi, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c. per la prescrizione del credito derivante da contratto di trasporto, e insisteva per l'accoglimento delle proprie domande riconvenzionali di condanna del socio receduto al pagamento delle spese per il funzionamento della cooperativa e al risarcimento dei danni.
L'appellata si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1276/02 in data 22 agosto 2002, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava prescritto il credito della società F.lli Zorzi nei confronti della CON.TRA.VER., con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto percepito in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla data dell'esborso a quella della restituzione, e condannava altresì la società F.lli Zorzi al pagamento in favore della cooperativa dell'importo di Euro 5.577,72, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando la ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dalla cooperativa.
In particolare, per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva prescritto il credito vantato dal socio receduto in quanto derivante, non dal rapporto sociale, ma dai singoli contratti di trasporto conclusi tra la società F.lli Zorzi e la cooperativa in attuazione del rapporto mutualistico, trovando quindi applicazione nella specie, per il credito vantato dalla società F.lli Zorzi nei confronti della cooperativa in conseguenza dei trasporti dal primo effettuati, la prescrizione breve di un anno, stabilita dall'art. 2951 c.c., comma 1, per i diritti derivanti dal contratto di trasporto.
Avverso tale sentenza la società F.lli Zorzi di Zorzi Giancarlo e Stefano ricorre per Cassazione, sulla base di due motivi. La cooperativa CON.TRA.VER. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2247 e 2511 c.c., e segg., in relazione agli artt. 2951 e 2949 c.c, - censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i rapporti intercorsi tra la cooperativa CON.TRA.VER. e i singoli soci, non essendo riconducibili "all'area dei rapporti sociali", dovessero essere qualificati come contratti di trasporto e non già considerati come esecuzione del contratto di società, con la conseguente erronea soggezione dei diritti da tale rapporti derivanti al termine di prescrizione di un anno, stabilito dall'art. 2951 c.c., comma 1, anziché al termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dal rapporto sociale. A sostegno della doglianza, la ricorrente, in particolare, afferma che:
1.a. la Corte d'appello di Venezia ha motivato la propria decisione, tenendo conto delle modalità con le quali la CON.TRA.VER. versava i corrispettivi per le prestazioni eseguite dai soci e riscuoteva i contributi mensili posti a carico dei soci medesimi, mentre le modalità con le quali erano regolate le situazioni di dare e avere tra cooperativa e soci erano assolutamente irrilevanti ai fini della qualificazione del rapporto giuridico tra loro intercorrente;
1.b. essendo in generale la partecipazione del socio alla società "funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, in relazione allo scopo precipuo che l'insieme dei soci si prefigge con il contratto sociale", nella società cooperativa in particolare - caratterizzata da causa mutualistica volta a consentire l'acquisizione da parte dei soci di beni o servizi e il conseguimento di un vantaggio economico, consistente in un risparmio di spesa o in un aumento di remunerazione, derivante dall'eliminazione del profitto normalmente conseguito dagli intermediali nel processo di distribuzione di tali beni o servizi - le prestazioni dei soci si pongono "in funzione di mezzo a fine rispetto al raggiungimento dello scopo sociale", con la conseguenza che il rapporto tra socio e cooperativa deve necessariamente qualificarsi come rapporto sociale, potendo ricevere diversa qualificazione solo nel caso in cui la prestazione del socio sia volta ad ottenere utilità diverse da quelle statutariamente previste;
1.c. lo stesso statuto della CON.TRA.VER. - nello stabilire, all'art. 3, che scopo della cooperativa è quello di "organizzare e coordinare l'attività degli autotrasportatori soci al fine di assicurare agli stessi continuità di lavoro e disciplina dello stesso" e che la società "assumerà quindi la veste di commissionaria sia di vendita di servizi, che di acquisto, con o senza deposito in nome proprio e per conto degli autotrasportatori soci..." - chiaramente collega in modo funzionale la posizione e le prestazioni del socio allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della società, rispetto alla quale appaiono assolutamente irrilevanti le modalità di regolamentazione del rapporto patrimoniale tra cooperativa e socio, a cui invece la Corte territoriale ha attribuito erroneamente rilievo decisivo;
1.d. di conseguenza i giudici di appello - nell'affermare che tra cooperativa e socio si viene ad instaurare un autonomo rapporto contrattuale di trasporto distinto da quello sociale e nel ritenere che l'attività di autotrasporto dei singoli soci, non potendo essere considerata come conferimento, non era riconducibile nell'ambito del rapporto sociale - hanno compiuto un errore di diritto, che è censurabile in sede di legittimità, in base all'art. 360 c.p.c., n. 3, e che può consistere nell'erronea individuazione della norma da applicare alla fattispecie, o nel negare o fraintendere una norma astratta esistente, o infine nell'applicare una norma ad una fattispecie dalla stessa non regolata, così da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. 2) Con il secondo motivo la società F.lli Zorzi deduce vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Al riguardo afferma che:
2.a. i giudici di appello, nell'escludere la natura societaria dei rapporti intercorrenti tra cooperativa e soci, funzionali al conseguimento dello scopo sociale, e nel qualificare tali rapporti come distinti e autonomi contratti di trasporto, hanno attribuito rilievo, sulla base di un erroneo e viziato ragionamento logico- giuridico, a elementi di fatto che concernevano esclusivamente le modalità con le quali la cooperativa distribuiva ai soci il vantaggio economico conseguito dall'attività svolta in comune, ma che erano in realtà irrilevanti ai fin della qualificazione degli stessi rapporti e all'individuazione delle norme applicabili, finendo così per configurare la società cooperativa, per effetto di una sorta di simulazione relativa del contratto sociale che alla stessa aveva dato origine, come un mero schermo funzionale all'instaurazione con gli apparenti soci di distinti e autonomi contratti di trasporto;
2.b. la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte territoriale ai rapporti tra cooperativa e soci, da un lato, si pone in contraddizione con le risultanze documentali del giudizio, presupponendo in via logica che beneficiaria delle prestazioni effettuate dai singoli soci fosse la cooperativa stessa, mentre era pacifico in causa che le prestazioni erano effettuate nell'interessi dei terzi che avevano commissionato il trasporto alla cooperativa e, sotto altro profilo, appare illogica nel momento in cui esclude, in ordine all'applicazione delle norme sulla prescrizione, la configurabilità di un rapporto societario tra cooperativa e soci, invece riconosciuto esistente dai giudici di appello ai fini dell'applicazione della disciplina sul recesso e in relazione alla pronuncia sulle domande riconvenzionali della cooperativa. 3) I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati e meritano accoglimento, per quanto di ragione, nei termini qui di seguito precisati. Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative consiste in un particolare modo di organizzazione di svolgimento dell'attività d'impresa, che si caratterizza per la gestione di servizi in favore dei soci (Cass. 4 gennaio 1995, n. 111; 8 settembre 1999, n. 9513), i quali, come destinatari elettivi, anche se non esclusivi, dei beni o dei servizi forniti dalla cooperativa per effetto di tale gestione, conseguono in tal modo condizioni più favorevoli di quelle di mercato, dal momento che nel processo di produzione e di distribuzione vengono eliminati l'intermediazione e il conseguente profitto di altri imprenditori (Cass. 4 gennaio 1995, n. 111).
4) In particolare, il socio cooperatore, quale fruitore dei beni o dei servizi resi dall'impresa sociale (nelle cooperative di consumo), o quale fornitore dei fattori produttivi necessari per l'attività sociale (nelle cooperative di produzione e lavoro), persegue un vantaggio economico diverso dal lucro, di natura peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitata dalla società, che non consiste prevalentemente nella più elevata remunerazione del capitale investito, ma si concretizza nella soddisfazione di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, di generi di consumo, di credito, di abitazione), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o servizi acquistati o realizzati dalla propria società (nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore remunerazione dei propri beni o servizi alla stessa ceduti o del lavoro a questa prestato (cooperative di produzione e lavoro) (Cass. 8 settembre 1999, n. 9513; 27 settembre 2005, n. 18853).
5) Tale peculiare vantaggio mutualistico non deriva tuttavia direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati dai soci con la cooperativa.
Di conseguenza il socio di una cooperativa, in quanto beneficiario del vantaggio mutualistico fornito dalla cooperativa medesima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro (per lo più di natura sinallagmatica, in quanto caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra la prestazione e il prezzo o la remunerazione corrispettivi) che deriva dal contratto bilaterale di scambio (nelle cooperative di consumo) o di collaborazione (nelle cooperative di produzione e lavoro), attraverso il quale il socio si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente, o beneficia della remunerazione della prestazione effettuata in favore della cooperativa (Cass. 16 aprile 2003, n. 6016. V. anche Cass. 8 settembre 1999, n. 9513; 18 gennaio 2001, n. 694; 26 marzo 2003, n. 4455; 27 settembre 2005, n. 18853).
6) Nel caso di specie, la Corte territoriale ha qualificato come contratti di trasporto i rapporti intercorsi tra la società F.lli Zorzi e la cooperativa CON.TRA.VER, per il conseguimento del vantaggio mutualistico, ma tale qualificazione si fonda su di un incompleto e non esauriente accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ed è sorretta da una motivazione contraddittoria, in quanto non coerente con gli elementi di fatto comunque valutati dai giudici di appello e indicati in sentenza (in realtà compatibili con differenti qualificazioni giuridiche dei rapporti contrattuali tra soci e cooperativa), e insufficiente - poiché non tiene conto delle concrete modalità di attuazione, nel caso di specie, della causa mutualistica, da cui anzi sembra prescindere, come sostanzialmente rilevato dal ricorrente nel fare (impropriamente) riferimento alla rilevazione da parte dei giudici di secondo grado di "una sorta di simulazione relativa del contratto di società (cooperativa) "dietro" al quale si sarebbe nascosto un semplice contratto di trasporto". 7) Nella sentenza di appello qui impugnata risultano accertate le seguenti circostanze di fatto:
7.a. la CON.TRA.VER. riceveva dalla propria clientela gli ordini di trasporto dopo aver concordato il prezzo;
7.b. concluso il contratto, la cooperativa individuava fra i soci (tutti autotrasportatori) il soggetto che meglio poteva eseguire il trasporto e, qualora nessun socio fosse risultato disponibile, si rivolgeva a un terzo (non socio);
7.c. eseguito il trasporto da parte dell'autotrasportatore socio, la CON.TRA.VER. emetteva fattura al proprio cliente e i soci, in relazione ai trasporti effettuati su indicazione della cooperativa, emettevano nei confronti della società proprie fatture, che venivano dalla stessa pagate mensilmente;
7.d. contestualmente all'emissione nei confronti della CON.TRA.VER. della fattura relativa ai compensi percepiti, il socio riceveva dalla cooperativa fattura per il pagamento della quota di partecipazione alle spese di gestione e "la differenza a favore del socio permetteva l'immediata realizzazione dei vantaggi offerti dalla gestione cooperativa".
8) Dagli elementi di causa accertati risulta pertanto che committenti dei trasporti eseguiti dai soci della cooperativa erano solo i clienti della cooperativa stessa, la quale assumeva la configurazione di commissionaria degli ordini di trasporto, la cui esecuzione era poi di volta in volta affidata, secondo valutazioni discrezionali della cooperativa medesima, ai singoli soci.
Dalle risultanze di causa non si rinvengono invece elementi certi per ritenere che la cooperativa abbia assunto la veste di committente dei trasporti nei confronti dei propri soci, come sembra invece doversi desumere dal ragionamento dei giudici di appello, nel momento in cui hanno ipotizzato la conclusione tra i soci e la cooperativa di autonomi contratti di trasporto, tenuto anche conto che la sentenza impugnata non ha fatto riferimento, per la determinazione dell'oggetto sociale e delle modalità di esecuzione del rapporto mutualistico, allo statuto della cooperativa, il cui articolo 3, peraltro, richiamato dalla società F.lli Zorzi nel ricorso per Cassazione, sembrerebbe attribuire alla cooperativa il ruolo, non di committente, ma soltanto di commissionaria, in nome proprio e per conto dei soci, degli ordini di trasporto impartiti dai propri clienti.
9) In via logica, ai fini della qualificazione come contratti di trasporto dei rapporti intercorrenti tra cooperativa e soci, non sembra neppure potersi attribuirsi decisivo rilievo alla circostanza che i secondi abbiano emesso fattura nei confronti della prima per i trasporti eseguiti su sua indicazione, potendo tale fatturazione - correlata ad analoga fatturazione effettuata dalla cooperativa nei confronti del committente, proprio cliente, e alla corrispondente fatturazione della cooperativa nei confronti dei soci per il pagamento delle quote di partecipazione alle spese di gestione - costituire mera modalità contabile di ripartizione del vantaggio mutualistico e non necessariamente sicuro indice dell'esistenza di autonomi rapporti contrattuali di trasporto tra cooperativa e soci. 10) Inoltre l'affermazione dei giudici di appello che "sulla sola cooperativa gravava il rischio del mancato pagamento del trasporto da parte del cliente" può significare, coerentemente con l'assunzione dell'incarico di trasporto da parte della cooperativa e tenuto conto del peculiare meccanismo di attuazione del rapporto mutualistico, che il mancato pagamento del trasporto da parte del cliente finiva per incidere in via diretta sull'economia della cooperativa e non del singolo socio, ma non necessariamente che questi poteva ritenersi sottratto alle conseguenze pregiudizievoli, sia pure indirette, del mancato pagamento da parte del cliente, costituite dalla eventuale maggior partecipazione dei soci alle spese di gestione della cooperativa, verosimilmente incrementate proprio a causa di tale mancato pagamento. Infatti la cooperativa, quale soggetto di diritto munito di personalità giuridica, ha specifiche esigenze organizzative, di efficienza e conservazione dell'impresa, che impongono di demandare all'apprezzamento discrezionale, rispettivamente, dell'organo amministrativo o dell'assemblea ogni valutazione sulle modalità organizzative dell'impresa stessa o sulla destinazione da attribuire alle eccedenze attive derivanti dalla gestione mutualistica intervenuta con i soci, così, da un lato, restando escluso, in via di principio, l'obbligo della cooperativa e il correlato diritto dei soci alla distribuzione ai soci stessi di tutte le dette eccedenze attive (Cass. 8 settembre 1999, n. 9513; 27 settembre 2005, n. 18853) e, dall'altro, apparendo legittimo e compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale e della causa mutualistica l'eventuale previsione statutaria dell'obbligo del socio di rimborsare annualmente alla società cooperativa tutte le spese e gli oneri necessari per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite (Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157; 29 gennaio 2003, n. 1280).
11) In realtà la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito che, con riferimento al fenomeno della cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione di cooperativa, deve distinguersi la figura del consorzio tra trasportatori, proprietari dei rispettivi mezzi, - consorzio che, senza esercitare direttamente autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione delle commesse fra i consorziati e sottoscrive con i clienti contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, "ma devolvendo con subcontratti ogni servizio di trasporto al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri" -, dalla cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui configurabilità "postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forza lavorative degli associati (v. D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23)" (Cass. 25 agosto 1993, n. 8979, ma sulla distinzione, v. anche, conformemente, Cass. 14 giugno 1999, n. 5855).
12) In base a tale distinzione, solo nel primo caso, in presenza di un consorzio tra trasportatori, è possibile configurare tra l'ente e gli associati autonomi contratti di (sub)trasporto, mentre con riferimento ad una cooperativa di produzione e lavoro avente ad oggetto lo svolgimento di attività di trasporto - il cui scopo istituzionale è quello di "fornire occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione" (Cass. 23 ottobre 1997, n. 10422) - i soci lavoratori (nel regime anteriore, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie dedotta in giudizio, a quello dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa in forza degli obblighi assunti con il patto sociale - non potendo in tal caso essere considerati dipendenti della cooperativa medesima, sulla base di un distinto rapporto di lavoro subordinato, per le prestazioni rivolte a consentire il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15750; 9 giugno 2004, n. 10890) -, oppure, nell'ipotesi che lo statuto della cooperativa contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale (Cass. 21 febbraio 1989, n. 992; 9 marzo 2004, n. 4799), per effetto di separati e differenziati contratti di lavoro autonomo o di lavoro subordinato (Cass. 19 agosto 2004, n. 16281).
13) Discende da quanto precede che, con riferimento ad una cooperativa di autotrasporto, la qualificazione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra cooperativa e soci trasportatori e la disciplina applicabile, anche per quanto riguarda i termini di prescrizione dei diritti da tali rapporti derivanti, sarà diversa, in dipendenza delle differenti modalità di attuazione del rapporto mutualistico, in concreto accertate dal giudice del merito sulla base delle risultanze di causa e delle specifiche previsioni dello statuto della cooperativa in ordine, in particolare, all'oggetto sociale dell'ente e alla disciplina degli atti aventi ad oggetto le prestazioni mutualistiche.
14) La Corte territoriale, avendo qualificato come contratti di trasporto, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c., comma 1, i rapporti intercorrenti tra la cooperativa CON.TRA.VER e i suoi soci per la realizzazione dello scopo mutualistico, sulla base di una motivazione non coerente con le complessive risultanze di causa e insufficiente nella valutazione degli elementi di fatto essenziali per il completo accertamento delle concrete modalità di perseguimento delle finalità mutualistiche, senza altresì tener conto dei criteri distintivi tra consorzio di autotrasportatori e cooperativa di trasporto (cooperativa di produzione e lavoro), delineati dalla giurisprudenza richiamata al precedente paragrafo n. 11), deve essere conseguentemente annullata per quanto di ragione in ordine alle censure accolte. 15) Non merita invece accoglimento la doglianza del ricorrente in ordine all'asserita illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, per quanto concerne l'applicazione delle norme sulla prescrizione, la configurabilità di un rapporto societario tra cooperativa e soci, invece riconosciuto esistente ai fini dell'applicazione della disciplina sul recesso e in relazione alla pronuncia sulle domande riconvenzionali della cooperativa.
Infatti, richiamata la premessa che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico, è parte di due distinti e collegati rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'acquisizione della qualità di socio, e l'altro, di natura sinallagmatica, posto in essere con la cooperativa per l'acquisizione del vantaggio mutualistico (v., "retro", par. 5), l'applicazione delle norme sul recesso discende dall'adesione del socio al contratto sociale e dal conseguente vincolo societario che si instaura tra tutti i partecipanti alla cooperativa, mentre la disciplina della prescrizione dei diritti conseguenti all'esecuzione del rapporto mutualistico non può essere che quella propria del rapporto contrattuale che si instaura tra socio e cooperativa per il conseguimento del vantaggio mutualistico. Ritenute assorbite le residuali doglianze del ricorrente ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che deciderà applicando il principio enunciato al precedente paragrafo 11 e sulla base di congrua ed esauriente motivazione, che rimuova i vizi argomentativi in precedenza rilevati (v. parr. 6), 8), 9), 10), e 14), regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006