Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6809 - pubb. 11/01/2012
Tardiva disponibilità del bonifico e violazione dell’art. 23 comma 2 d.lgs. n. 11/2010
ABF Roma, 14 Ottobre 2011, n. 2168. Est. De Carolis.
Servizi di pagamento – Bonifico – Data contabile di accredito – Necessaria coincidenza con la data di regolamento del bonifico – Non sufficienza di accredito in tarda serata, dopo la fine della «giornata lavorativa».
Posta la norma dell’art. 23 comma 2 d.lgs. n. 11/2010, non può dirsi corretto il comportamento della banca che provvede a rendere disponibile al beneficiario l’importo del bonifico solo in tarda serata (nella specie, tra le 21.30 e le 22.45), comunque dopo la «fine della giornata lavorativa» (:ordinario orario lavorativo) del giorno in cui in cui l’operazione è stata regolata. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)
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