Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6807 - pubb. 11/01/2012

Cessione di credito ipotecario, richieste della banca di pegno sulle somme mutuate e violazione del principio di proporzionalità delle garanzie rispetto al debito

ABF Roma, 28 Ottobre 2011, n. 2359. Est. Ruperto.


Contratti e operazioni bancarie in genere – Causa concreta – Buona fede oggettiva – Principio di proporzionalità delle garanzie prestate rispetto all’entità del credito garantito.



Non può sottrarsi a una valutazione negativa la condotta della banca che, a fronte di una iscrizione ipotecaria e della cessione di un credito da parte del suo debitore, pretende la costituzione di un vincolo pignoratizio su somme che essa stessa concede in prestito a quest’ultimo, incrementando la quota di capitale mutuato. Tale operazione, oltre a essere priva di causa concreta, urta contro il canone di buona fede oggettiva (che, tra le altre cose, costituisce un limite rispetto all’applicazione di condizioni contrattuali irragionevoli e ingiustificate predisposte dall’autonomia) e pure contro il principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all’entità del debito cui esse accedono, così come configurato ad esempio dall’art. 2872 c.c.. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


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