Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6805 - pubb. 11/01/2012

Generico richiamo alla crisi economica e finanziaria e giustificato motivo ex art. 118 TUB; apertura di credito e illegittimità della commissione cumulativa di messa a disposizione fondi e di massimo scoperto

ABF Milano, 09 Novembre 2011, n. 2419. Est. Lucchini Guastalla.


Jus variandi – Giustificato motivo – «Effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria» – Insufficienza.

Commissione disponibilità fondi – Commissione di massimo scoperto – Coesistenza – Inammissibilità.



Il richiamo a «gli effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria» non è idonea, per la sua sinteticità e genericità, a integrare il giustificato motivo richiesto dalla norma dell’art. 118 TUB. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)

Il contratto di apertura di credito non può prevedere l’applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione fondi e della commissione di massimo scoperto perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essere «onnicomprensiva». (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


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