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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6799 - pubb. 09/01/2012.

Usura, successione nel tempo di norme extra penali ed errore scusabile dei vertici della banca


Cassazione penale, 19 Dicembre 2011. Est. Chindemi.

Irretroattività della legge penale - Successione nel tempo di norme extra penali integratrici del precetto - Norme che non ne incidono sulla struttura del reato - Applicazione del principio della irretroattività della legge penale - Esclusione.

Usura - Modifica legislativa dei presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice - Applicazione della irretroattività della legge penale - Esclusione.

Usura – Criteri di cui al D.L. n. 70 del 2011 per la individuazione del tasso soglia - Rilevanza con riferimento condotte successive alla sua entrata in vigore.

Usura - Determinazione del tasso soglia - Commissione di massimo scoperto - Rilevanza - Interpretazioni della Banca d'Italia - Irrilevanza.

Usura - Elemento oggettivo del reato - Erronea interpretazione della Banca d'Italia - Esclusione del reato - Irrilevanza.

Usura - Determinazione del tasso - Controllo e vigilanza sui criteri adottati - Competenza degli organi di vertice - Sussistenza - Irrilevanza del decentramento delle funzioni - Corresponsabilità ai sensi dell'articolo 40, comma 2 codice penale.

Legge penale - Ignoranza - Esclusione della commissione di massimo scoperto dal calcolo del tasso di usura - Errore scusabile.


Il principio di irretroattività della legge penale, contenuto nel terzo comma dell'articolo 2 del codice penale, non è applicabile al caso di successione nel tempo di norme extra penali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento al reato di usura di cui all'articolo 644 c.p., la norma che si sia limitata a modificare solo per il futuro i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice (nella fattispecie il D.L. n. 70 del 2011) non influisce sul disvalore sociale della condotta posta in essere nella vigenza della normativa precedente, con la conseguenza che a tale fattispecie non sarà applicabile il principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 2, comma 3, codice penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La portata normativa di cui al D.L. n. 70 del 2011 sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di usura), unitamente alla mancanza di norme transitorie, denotano la volontà del legislatore di dare operatività a dette nuove disposizioni esclusivamente con riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza incidere su situazioni preesistenti regolate dalla legge precedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti e di obblighi, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non può essere esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 644 c.p. nell'ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione contenuta in una circolare della Banca d'Italia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra le funzioni specifiche delle banche, sono ricompresi nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni ad altri organismi sotto ordinati e interni alla banca; alla luce di tale principio, in caso di omissione di controllo, è possibile affermare quanto meno la corresponsabilità, sotto il profilo penale, di tali organi di vertice, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'articolo 40, comma 2, codice penale, secondo il quale "non impedire un evento che sia ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve considerarsi scusabile l'ignoranza della legge penale che ha indotto i vertici degli istituti bancari ad escludere la commissione di massimo scoperto dal calcolo per la determinazione del tasso soglia di usura e ciò in quanto in mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, civile o penale che ritenesse illecita tale prassi bancaria non è possibile muovere a detti soggetti alcuna censura di violazione del dovere di doverosa prudenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Gianni Frescura


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