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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6751 - pubb. 05/12/2011.

Atti compiuti prima della omologa del concordato e sospensione della vendita ex art. 108, l.f.


Tribunale di Bergamo, 01 Dicembre 2011. Est. Giovanna Golinelli.

Concordato preventivo - Impugnazione degli atti del giudice delegato - Intervento in giudizio del creditore - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase che precede l'omologazione - Natura liquidatoria - Esclusione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità.

Concordato preventivo - Attività di vendita dei beni effettuate prima dell'omologazione - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Applicazione della disciplina liquidatoria del fallimento - Esclusione.


Il creditore dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo è legittimato ad intervenire nel giudizio di impugnazione dei decreti del giudice delegato di cui all'articolo 26, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella fase che precede l'omologa del concordato preventivo non sono esperibili attività liquidatorie dei beni del debitore assimilabili alla vendita forzata, ma solo atti di disposizione da parte del debitore stesso che, se eccedenti l'ordinaria amministrazione, necessitano dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile l'istanza di sospensione delle operazioni di vendita proposta ai sensi dell'articolo 108, legge fallimentare, avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, nella fase antecedente all'omologa del concordato preventivo, ha autorizzato la cessione dell'azienda del debitore. La disciplina dell'articolo 108, infatti, così come quella relativa a tutti gli atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione del fallimento, non è applicabile alle attività che vengono compiute nella fase precedente l'omologazione del concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Massimo Gaballo


Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 108 l. fall.

Massimario, art. 167 l. fall.


Il testo integrale