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Tribunale di Siracusa, 11 Novembre 2011. .
Concordato preventivo - Attività di liquidazione indicata nella sentenza di omologa passata in giudicato - Pendenza di giudizio di accertamento dei crediti - Sospensione dell'attività di liquidazione - Esclusione.
In presenza di una sentenza di omologa del concordato preventivo che prevede e impegna all'attuazione di un programma liquidatorio, non è accoglibile la richiesta del debitore di sospensione della liquidazione in attesa della conclusione dei giudizi di accertamento dei crediti che il debitore stesso intende proporre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)