Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6738 - pubb. 30/11/2011

Opponibilità al creditore intervenuto della vendita del bene anteriore a intervento o pignoramento successivo

Tribunale Vicenza, 21 Giugno 2011. Est. Limitone.


Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Perdita di efficacia – Sospensione – Intervento di altro creditore munito di titolo esecutivo – Riassunzione del processo esecutivo – Ammissibilità (artt. 624, 626, 627 c.p.c.).

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Perdita di efficacia – Sospensione dell’esecuzione – Intervento in riassunzione di altro creditore munito di titolo esecutivo – Pignoramento successivo – Opponibilità ai terzi del vincolo costituito dal primo pignoramento – Continuità del vincolo – Sussistenza.



Il creditore munito di titolo esecutivo può non solo intervenire nel processo esecutivo sospeso, ma anche dare nuovo impulso allo stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Al creditore intervenuto (eventualmente con nuovo pignoramento) non è opponibile l’eventuale alienazione dell’immobile sottoposto ad esecuzione in forza di un valido pignoramento, trascritto anteriormente alla stessa, benché quest’ultima sia stata trascritta prima del pignoramento successivo, posto che l’effetto di indisponibilità (ed opponibilità) a vantaggio di tutti  i creditori dell’esecuzione promana dal solo primo pignoramento, finché esso rimanga valido, mentre il pignoramento successivo serve a saldare la continuità procedurale ove venga a mancare il primo pignoramento, consentendo di portare a termine l’esecuzione già intrapresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 499 c.p.c.

Massimario, art. 500 c.p.c.

  

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