ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6682 - pubb. 07/11/2011.

Concordato preventivo, non obbligatorietà della transazione fiscale, pagamento integrale dell''Iva e trattamento dei creditori con grado di privilegio anteriore


Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2011. Est. Zanichelli.

Concordato preventivo - Ricorso per cassazione del decreto della corte d'appello che decide il reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Termine ordinario.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligatorietà - Esclusione.

Concordato preventivo - Pagamento integrale dell'Iva - Necessità.

Concordato preventivo - Necessario pagamento integrale dell'Iva - Pagamento integrale dei creditori privilegiati con grado anteriore - Esclusione.

Concordato preventivo - Pagamento dell'Iva - Ricorso avverso la pretesa del fisco - Ammissibilità - Obbligo di pagamento dell'imposta definitivamente accertata.


Il decreto con il quale la corte d'appello decide in ordine al reclamo nei confronti del decreto con il quale il tribunale ha omologato la proposta di concordato preventivo ha natura di sentenza, in quanto ha l'attitudine alla definitività ed incide su diritti soggettivi; esso è pertanto ricorribile per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., nel termine ordinario di 60 giorni previsto per il rito camerale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del concordato preventivo, la falcidia del credito fiscale può aver luogo anche in presenza di voto contrario dell'amministrazione finanziaria. A tale conclusione è possibile pervenire in forza della disposizione contenuta nell'articolo 184, legge fallimentare, la quale, enunciando gli effetti del concordato, sancisce che "il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura". La tassatività di tale disposizione porta, infatti, a ritenere che l'assetto dei crediti che emerge dalla proposta omologata obbliga tutti i creditori indipendentemente non solo dal loro voto favorevole o contrario ma dalla loro stessa partecipazione al procedimento. Deve quindi escludersi l'esistenza di un particolare statuto per il fisco, posto che una eventuale eccezione al suddetto principio sarebbe stata espressamente contenuta nella disposizione che regola questa materia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma che prescrive l'integrale pagamento (anche se dilazionato) dell'Iva non è una norma processuale, legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma una norma sostanziale relativa al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e che prescindono dalle modalità con cui si svolge la procedura di crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La necessità che la proposta di concordato preventivo preveda l'integrale pagamento dell'Iva non comporta necessariamente anche l'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'obbligo, nell'ambito del concordato preventivo, dell'integrale pagamento dell'Iva non comporta di per sé l'accettazione della pretesa fiscale, in quanto nel concordato senza transazione fiscale il contribuente ha facoltà di opporsi a detta pretesa, con la conseguenza che l'obbligo di pagamento riguarda esclusivamente l'imposta definitivamente accertata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 182ter l. fall.

Massimario, art. 183 l. fall.

Massimario, art. 184 l. fall.


Il testo integrale