Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6681 - pubb. 07/11/2011

Amministrazione straordinaria, provvedimenti cautelari conservativi e inibitoria alle banche di trattenere le somme pervenute sui conti correnti

Tribunale Venezia, 02 Agosto 2011. Est. Fidanzia.


Amministrazione straordinaria - Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Tutela della par condicio creditorum - Tutela del programma di risanamento dell'azienda - Inibitoria agli istituti bancari di trattenere le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa - Autorizzazione all'utilizzo di dette somme per la continuazione dell'attività - Ammissibilità.



Un'interpretazione costituzionalmente orientata, unitamente alla necessità di evitare una disparità di trattamento tra due fattispecie del tutto simili, consentono di ritenere applicabile l'istituto di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge fallimentare anche alla procedura di amministrazione straordinaria, alla quale è connaturata la prospettiva di risanamento e conservazione dei valori aziendali che ha ispirato la recente riforma della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di porre in essere una misura conservativa che tuteli la par condicio creditorum, impedendo ad alcuni creditori di soddisfarsi in pregiudizio degli altri, e che tuteli il patrimonio aziendale anche in vista dell'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria e della attuazione del relativo programma di risanamento, è possibile, nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, inibire a determinati istituti bancari di incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa o comunque di disporre o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite o acquisende a deconto o a compensazione dell'esposizione debitoria maturata nei loro confronti, disponendo altresì che le somme a tale titolo affluite o affluende sui conti vengano utilizzate per le spese necessarie alla continuazione dell'attività sotto il controllo del nominando commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 15 l. fall.


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