Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6668 - pubb. 02/11/2011

Periculum in mora, “urgenza” ex art. 696 c.p.c. e durata del processo di merito

Tribunale Varese, 22 Luglio 2011. Est. Buffone.


Accertamento tecnico preventivo – Decorso del tempo – Urgenza – Non sussiste.



Esula dal concetto di “urgenza” ex art. 696 c.p.c. qualunque correlazione con la fisiologica durata del processo di merito; in altri termini, il periculum in mora non può derivare dalla necessità di attendere, per vedere riconosciuto il diritto azionato, l'esito di un normale giudizio ordinario di cognizione. La durata del processo «è una caratteristica indefettibile del fenomeno processuale e, pertanto, appare di per sé inidonea a produrre un pregiudizio». Diversamente opinando, il requisito del periculum in mora sarebbe svuotato di significato, risultando immanente alla fisiologica durata del processo e sussistendo, quindi, di fatto, in re ipsa sempre. Ciò vuol dire che la durata del processo nel tempo assume rilievo nella tutela cautelare urgente, solo in quanto sia causa di un pregiudizio imminente e irreparabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 696 c.p.c.


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