Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6660 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 13 Giugno 1980, n. 3763. Est. Scribano.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Domanda - In genere - Impegno del creditore a desistere dall'insinuazione al passivo per effetto di un nuovo regolamento del rapporto creditorio - Reato di mercato di voto - Estremi - Configurabilità - Esclusione.



La convenzione con la quale il creditore si impegna a desistere dall'insinuazione al passivo fallimentare per effetto di un nuovo regolamento del rapporto creditorio non integra il reato di mercato di voto previsto dall'art 233 RD 16 marzo 1942 n 267, che ricorre solamente quando, per un corrispettivo particolare che ne costituisce la causa, il creditore si obblighi a votare in una determinata maniera, ovvero, ove trattisi di creditore non avente diritto al voto, a rinunciare al diritto di prelazione, sempre per votare in una determinata maniera. (massima ufficiale)


Massimario, art. 233 l. fall.