Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6655 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 1985, n. 4119. Est. Finocchiaro.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Concordato - Risoluzione o annullamento - In genere - Istanza di risoluzione proposta dal creditore - Rigetto in sede di reclamo e conseguente diniego di riapertura della procedura - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Ammissibilità - Esclusione.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare.



Il decreto, con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo, rigetti l'istanza del creditore di risoluzione del concordato, approvato a conclusione della liquidazione coatta amministrativa, e neghi conseguentemente la riapertura di tale procedura, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che detto provvedimento, come quello analogo con cui venga negata la risoluzione del concordato fallimentare, non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore, il quale può riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero anche agire in Sede ordinaria, con Azione di accertamento o di condanna. (massima ufficiale)


Massimario, art. 215 l. fall.