Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6652 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 07 Luglio 1987, n. 5925. Est. Amirante.


Persona giuridica - Associazioni non riconosciute - Scioglimento - Liquidazione del patrimonio - Disciplina ex artt. 30 cod. civ. e da 11 a 21 disp. att. cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori fino al momento dell'estinzione - Ammissibilità.



Alle associazioni non riconosciute - le quali, pur prive di personalità giuridica, individuano un autonomo centro di imputazione di interessi, secondo la normativa posta dagli artt. 36, 37 e 38 cod. civ., e quindi costituiscono, sotto tale profilo, distinti soggetti a personalità giuridica limitata - non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina contemplata dall'art. 30 cod. civ. e dagli artt. Da 11 a 21 disp. Att. Cod. civ. per la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche, atteso che tale particolare procedura (per la quale l'art. 16 cit. Richiama, in quanto applicabili, talune Disposizioni dettate, dalla legge fallimentare, per la liquidazione coatta amministrativa, tra cui il divieto di azioni esecutive individuali) presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori con decorrenza dalle annotazioni. Consegue quindi che, ove si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la quale non può ritenersi estinta finché sia titolare di rapporti giuridici, non possa farsi applicazione della disciplina suddetta e non sussista, quindi, alcun ostacolo allo Esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima. (massima ufficiale)


Massimario, art. 210 l. fall.