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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6631 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Giugno 2004. Est. Celentano.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Deliberazione ed approvazione - Voto - In genere - Adunanza dei creditori - Decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto - Reclamo immediato al tribunale - Termine.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Deliberazione ed approvazione - Approvazione - Provvedimenti del giudice delegato - In genere - Portata - Reclamo - Decisione del tribunale sul reclamo - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Amministrazione controllata - Provvedimenti del giudice delegato - Portata - Reclamo - Decisione del tribunale sul reclamo - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di amministrazione controllata, i decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto, emessi dal giudice delegato all'udienza di adunanza dei creditori, sono immediatamente reclamabili al tribunale, ex artt. 188, ultimo comma, e 26 legge fall., per il rinvio operato dall'art. 188 all'art. 164 e da questo all'art. 26, nel termine di dieci giorni dalla loro comunicazione. (massima ufficiale)

In tema di amministrazione controllata, quando il decreto del giudice delegato previsto dall'art. 190 legge fall. abbia avuto ad oggetto non soltanto la nomina del comitato dei creditori, ma anche il controllo dei presupposti di detta procedura - anche sotto il profilo del raggiungimento delle maggioranze prescritte dal precedente art. 189, terzo comma -, il provvedimento emesso dal tribunale sul reclamo proposto contro il decreto medesimo, assumendo carattere decisorio e definitivo, in quanto (per espresso disposto del secondo comma del citato art. 190) è sottratto al gravame, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. (massima ufficiale)

Massimario, art. 189 l. fall.

Massimario, art. 190 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QUADRON ESTABLISHMENT (FL), elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARTALE 7, presso l'avvocato NICOLINO SCIARRA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRI BISI, GIOVANNI CERELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SIDER VASTO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso l'avvocato PIERO CERRONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO FRATTAROLO, GAETANO RIZZO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMMISSARIO GIUDIZIALE SIDER VASTO S.P.A.;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di VASTO, depositato il 09/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2004 dal Consigliare Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente l'Avvocato CERRONI che ha chiesto il rigetto del ricorso e cessazione della materia del contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. CENNI SUL PROCEDIMENTO
Con decreto emesso il 23.02.2001 all'esito dell'adunanza dei creditori, il Giudice delegato dichiarò approvata la proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata della S.p.a. Sider Vasto.
La creditrice "Quadron Establishment (FL) avente sede legale in Chiasso era stata ammessa al voto per la minor somma di lire 1.537.283.936 in luogo di quella maggiore dichiarata di lire 5.726.330.033.
Avverso il decreto la suddetta creditrice propose reclamo al tribunale di vasto.
Detto tribunale, ha rigettato il reclamo. Esso ha giudicato che in quanto proposto avverso la limitazione dell'ammissione al voto per il minor ammontare del credito, il reclamo risultava inammissibile perché proposto oltre il termine di tre giorni ed altresì che in quanto, invece, proposto avverso il decreto emesso dal giudice delegato all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 190 l.f., impugnabile nel più ampio termine di giorni dieci, il reclamo stesso era infondato atteso che "le denunciate irregolarità nell'approvazione della proposta di amministrazione controllata, seppure sussistenti, e quindi fondate le relative doglianze della reclamante, non erano sufficienti ad inficiare il risultato della votazione considerata la prova di resistenza cui il predetto scrutinio deve essere sottoposto a fronte di maggioranza egualmente raggiungibile anche ammettendo come voto contrario l'intero credito vantato dalla Quadron Establishment unitamente a tutte le differenze di importo rilevabili dai quadri riassuntivi compilati dal commissario giudiziale per l'occasione e dal verbale di udienza del 33.02.2001".
Ricorre ora per Cassazione la suddetta creditrice.
Resiste con controricorso la Soc. Sider Vasto prospettando l'inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della mancanza dei presupposti (decisorietà e definitività) per l'impugnazione straordinaria di legittimità ex art. 111 Cost. e della mancata individuazione "dei motivi e delle norme di diritto". MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., e sulla base dell'allegato decreto emesso il 15.07.2003 dal tribunale di vasto per la chiusura del procedimento, di amministrazione controllata della S.p.a. Sider Vasto, la curatela resistente ha prospettato l'avvenuta "cessazione della materia del contendere" e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso anche per sopravvenuto difetto di interesse. Del documento prodotto non può però tenersi conto atteso che non risulta che sia stato preventivamente comunicato o notificato alla ricorrente (v. art. 372 comma 2^ c.p.c.).
Il ricorso dev'essere dunque disaminato.
La prima delle dedotte ragioni di inammissibilità del ricorso non ha alcun fondamento giuridico.
Questa Corte ha già statuito, con precedenti sentenze(Cass. n. 2101 del 1992 e n. 6669 del 1998) dal cui tenore non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie, che quando il decreto del giudice delegato previsto dall'art. 190 l.f., abbia avuto ad oggetto (non soltanto la nomina del comitato dei creditori ma anche) il controllo dei presupposti di detta procedura anche sotto il profilo del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 189 comma 3^, il provvedimento emesso dal tribunale sul reclamo proposto contro il decreto medesimo, assumendo carattere decisorio e definitivo, in quanto per espresso disposto dell'art. 190 comma 2^ è sottratto al gravame, è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Anche insussistente e l'altra ragione di inammissibilità dedotta dalla resistente, atteso che come sono indicate le norme di legge (gli artt. 173, 187, 188 e 189 l.f.) che il ricorrente assume violate, cosi le censure sono diffusamente argomentate. Il ricorso può dunque essere disaminato secondo i motivi di Cassazione proposti.
La prima censura che il ricorrente muove al decreto impugnato attiene alla individuazione del termine di tre giorni per la proposizione del reclamo ed al conseguente giudizio di inammissibilità del reclamo stesso in quanto proposto oltre il suddetto termine. Tale censura e fondata.
Questa Corte ha già in precedenza statuito (v. la sentenza n. 3879 del 1995) che i decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto, emessi all'udienza di adunanza dei creditori nella procedura di amministrazione controllata, sono immediatamente reclamabili al Tribunale ex art. 188, ult. co. e 26 l.f., per il rinvio operato dall'art. 188 all'art. 164 e da questo all'art. 26, nel termine di dieci giorni dalla loro comunicazione.
Il giudizio di inammissibilità del reclamo, in parte qua, è dunque erroneo in diritto.
Non ne discende, tuttavia, che debba farsi luogo alla cassazione del decreto ora impugnato.
Ed invero, il giudizio di infondatezza del reclamo stesso che il tribunale ha motivato attraverso il rilievo che, anche computando come contrario alla proposta il voto della Soc. Quadron Establishment per l'intero ammontare del credito dichiarato, il risultato della votazione non ne sarebbe risultato inficiato, alla "prova di resistenza" perché la maggioranza (favorevole) sarebbe stata egualmente raggiunta secondo quanto dagli atti (i quadri riassuntivi compilati dal commissario giudiziale e il verbale dell'adunanza in data 23.02.2001) si rilevava, è censurato sì per "violazione degli artt- 173, 187, 188 e 189 l.f." ma detta violazione di legge e argomentata, sul punto dell'effettivo raggiungimento delle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta, attraverso un semplice e generico rinvio alle doglianze proposte con il reclamo nel senso della "inaffidabilità dei quadri riassuntivi compilati dal commissario", della "incongruenza dell'importo riportato nell'elenco Importo votante con la somma degli importi negli elenchi dei favorevoli e dei contrari" e della "divergenza tra il prospetto dell'elenco dei creditori redatto dal commissario e quanto indicato nello stesso verbale dell'adunanza relativamente all'importo dei voti favorevoli espressi dai creditori ".
E del tutto evidente che, svolta in detti termini, la censura non consente alla Corte di rilevare l'eventuale sussistenza delle violazioni di legge denunciate. Essa è dunque inammissibile. È noto il principio di diritto, enunciato sulla base dell'art. 366 n. 4 c.p.c., secondo il quale " sono inammissibili quei motivi che, senza precisare direttamente le ragioni delle censure proposte, esauriscano detta illustrazione in un mero rinvio alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito (v. ex multis, le sentenze di questa Corte n. 2749 del 1995, n. 2607 del 1999 e n. 3385 del 2001).
Il ricorso va dunque rigettato.
Appare equo che le spese del giudizio restino interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004