Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6627 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. III, 23 Gennaio 1998, n. 656. Est. Vittoria.


Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per fatto del creditore - Debitore, socio di una società di persona - Creditore titolare di un diritto di credito anche verso la società - Debiti sociali - Concordato preventivo proposto con cessione dei beni personali del debitore - Omologazione . Mancata opposizione del creditore - Fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.



Non è ravvisabile il fatto del creditore, previsto dall'art. 1955 cod. civ. come causa di estinzione della fideiussione, nella mancata opposizione del medesimo, creditore anche verso una società di persone di cui il debitore è socio, all'omologazione del concordato preventivo (art. 180, secondo comma, c.f.), proposto con cessione dei beni personali di questi (art. 160, n. 2, c.f. ), perché il fideiussore, pregiudicabile dalla soddisfazione dei creditori sociali, è perciò legittimato all'opposizione, mentre invece il creditore se non si oppone, da un lato non omette un'attività a cui è giuridicamente obbligato; dall'altro esercita in tal modo il suo diritto di preferire il concordato preventivo al fallimento per soddisfare i crediti nei confronti della società. (massima ufficiale)


Massimario, art. 152 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERRARI FIORINA VED SCALVENZI, elettivamente domiciliato in ROMA CANC. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'Avvocato FRANCESCO PEDRIONI con studio in 25100 BRESCIA, VIA VITTORIO EMANUELE II N 31, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA CRED AGR BRESCIANO SOC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell' avvocato LUCERI, difeso dagli avvocati POMPEO ANELLI, GIORGIO LUCERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA PROV LOMBARDA SOC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato DIEGO CORAPI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, 26/10/1994 depositata il 20/01/95; RG. 659/1992 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/07 dal Relatore Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO (con delega dell'Avv. GIORGIO LUCERI) e FURIO TARTAGLIA (con delega dell'Avv. CORAPI DIEGO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - Fiorina Ferrari proponeva opposizione all'esecuzione iniziata in suo confronto dalla Banca credito agrario bresciano e nella quale era intervenuta la Banca provinciale lombarda.
L'attrice - nel ricorso al tribunale di Brescia, depositato l'1.2.1989 - esponeva che il Credito agrario bresciano aveva iniziato l'esecuzione in base al titolo rappresentato dal decreto di ingiunzione emesso il 4.12.1982 per il credito nascente dalla fideiussione da lei prestata a favore di quella banca per i debiti personali del marito Gerardo Scalvenzi.
L'attrice esponeva, ancora, che, morto il marito il 9.12.1982, la società Rotabili F.lli Scalvenzi di Scalvenzi Francesco e C. in nome coll., di cui Gerardo Scalvenzi era stato socio, aveva presentato il 20.8.1982 domanda di ammissione al concordato preventivo. La domanda, il 17.12.1982, era stata integrata con l'offerta della cessione anche dei beni personali dei soci ed in particolare dei beni personali di Gerardo Scalvenzi: quanto a tali ultimi beni l'offerta ne era stata fatta dall'erede universale Edda Scalvenzi. Il concordato per cessione dei beni era stato poi omologato dal tribunale di Brescia con sentenza 23.6.1983.
L'attrice - in base a questi elementi di fatto - sosteneva che la propria obbligazione di fideiussore si fosse estinta e questo per due ordini di ragioni.
In primo luogo, non opponendosi all'omologazione del concordato, allo scopo che non vi rimanessero coinvolti almeno tanti beni di Gerardo Scalvenzi quanti ne sarebbero stati sufficienti a coprire i suoi debiti personali, la banca, col fatto proprio, aveva impedito che, una volta pagati i debiti personali di quello, essa potesse in qualità di fideiussore surrogarsi alla banca nel suo diritto di credito: donde l'estinzione della fideiussione preveduta dall'art. 1955 cod. civ. In secondo luogo, la banca aveva accettato che anche nella titolarità dei debiti personali di Gerardo Scalvenzi, come in quella dei suoi beni, subentrasse il concordato, di tal che il credito della banca verso lo Scalvenzi s'era estinto e perciò anche la fideiussione.
Gli stessi argomenti erano svolti a proposito del credito fatto valere dalla Banca provinciale lombarda.
2. - Il tribunale di Brescia, con sentenza 26.3.1992, accoglieva l'opposizione.
Il tribunale affermava che le ragioni dedotte dalla Ferrari, in qualche modo si integravano, ed erano sostanzialmente fondate, sicché, per l'una o per l'altra ragione o per il concorso di entrambe, la Ferrari nulla doveva.
3. - La decisione, impugnata dai due istituti di credito, è stata riformata dalla corte d'appello di Brescia, con la sentenza 20.1.1995.
La corte d'appello ha considerato:
- che se la Ferrari avesse adempiuto l'obbligazione fideiussoria, quando ne era stata richiesta, avrebbe potuto surrogarsi nei diritti delle banche creditrici ed avrebbe potuto proporre quell'opposizione che imputava loro di non aver proposto: dunque la perdita della possibilità di surrogarsi nei diritti delle banche creditrici sarebbe se mai derivato non dal fatto di queste, ma dal fatto dell'attrice;
- che il fatto del creditore preveduto dall'art. 1955 cod. civ. può essere ravvisato solo nella colposa violazione di un dovere giuridico, non dalla sola mancata utilizzazione di strumenti di tutela facoltativi, quale l'opposizione all'omologazione del concordato. Inoltre, per l'applicazione di tale norma si richiede un pregiudizio giuridico e non soltanto economico-materiale;
- che proposta e sentenza di omologazione del concordato non si prestavano ad essere interpretate nel senso che, con la titolarità dei beni personali dei soci, fosse stata ceduta al concordato anche la titolarità dei loro debiti personali;
- che non rilevava che su tale ultimo punto il Credito agrario bresciano a differenza dalla Banca provinciale lombarda non avesse formulato uno specifico motivo di appello, perché le argomentazioni svolte al riguardo dalla sentenza di primo grado non configuravano un'autonoma ragione di decisione.
4. - Fiorina Ferrari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
I due istituti di credito hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2.1. - Il primo motivo deduce vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 342 e 346 dello stesso codice). La ricorrente prospetta con questo motivo vizi del capo della decisione, con cui la corte d'appello ha escluso che la sentenza di primo grado, in confronto del Credito agrario bresciano, fosse passata in giudicato.
Sostiene che l'istituto di credito aveva impugnato la sentenza di primo grado con sei specifici motivi tutti rivolti a sostenere che non si fosse determinata la fattispecie estintiva della fideiussione preveduta dall'art. 1955 cod. civ.-.
Poiché però il tribunale aveva poggiato la propria decisione anche su un altro argomento, quello dell'estinzione per confusione, la sentenza doveva considerarsi essere passata in giudicato. Il motivo è fondato prima nella sua prospettazione di fatto poi nelle conseguenze che ne trae sul piano del diritto.
Le ragioni poste a base dell'opposizione e della affermata estinzione del credito erano state due e presentavano ciascuna rispetto all'altra autonomia logica e giuridica.
Il tribunale aveva affermato che, per l'una o l'altra ragione o per il concorso di entrambe, l'opponente nulla doveva alle banche:
sarebbe stato dunque onere del Credito agrario bresciano coinvolgere nella critica della decisione e nella richiesta di riforma della sentenza ambedue le ragioni, mentre la banca si è limitata alla critica della sola ragione indicata nel motivo.
Orbene, quando la sentenza si basa su più ragioni, che, come nel caso, sono da un punto di vista logico e giuridico affatto autonome, se l'appello è formulato in modo da ancorare la richiesta di riforma della sentenza di primo grado alla critica specifica solo di alcuna di quelle ragioni, il giudice di secondo grado non ha il potere di scendere al riesame delle ragioni non sottoposte a critica e sull'accertamento contenuto nella sentenza, di cui le ragioni non criticate restano a costituire idoneo sostegno, si forma il giudicato.
Il giudice di secondo grado avrebbe dunque dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Credito agrario bresciano. 2.2. - L'accoglimento del motivo comporta che il capo della sentenza d'appello, che ha riformato quella di primo grado nei rapporti tra Fiorini Ferrari e la Banca Credito agrario bresciano, debba essere cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, secondo alinea, cod. proc. civ.). La Corte ritiene che le spese sia del giudizio di appello sia di questo grado possano essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
2.3. - I successivi due motivi di ricorso dovranno essere fatti ormai oggetto di esame con riferimento al solo rapporto tra la Ferrari e la Banca provinciale lombarda.
3. - Il secondo motivo di ricorso denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. civ., in relazione agli artt. 1955 e 1957 cod. civ.).
La controversia, a partire dall'opposizione proposta dall'attuale ricorrente, si è incentrata sul punto se si fosse avuta liberazione del fideiussore per fatto del creditore e quindi viene in questione solo l'applicazione dell'art. 1955 cod. civ. La situazione di fatto si può così sintetizzare.
La società Rotabili F.lli Scalvenzi, società in nome collettivo, chiede il proprio concordato preventivo. Prima che la domanda sia presentata uno dei soci muore - nel caso Gerardo Scalvenzi, marito della ricorrente - e la sua erede - la figlia dei due coniugi, Edda Scalvenzi - allo scopo che il tribunale potesse più favorevolmente valutare la convenienza economica del concordato per i creditori, offre i beni personali del socio. Per i debiti personali di questi la ricorrente aveva prestato fideiussione.
La questione di diritto posta dal motivo è la seguente. Se la Banca provinciale lombarda, creditore della società, ma anche del socio Gerardo Scalvenzi per debiti propri di questo, avesse l'obbligo giuridico, a salvaguardia del diritto di surrogazione del fideiussore (art. 1949 cod. civ.), di opporsi all'omologazione, a norma dell'art. 180, comma 2, L.F., per evitare che, risultando in definitiva assoggettati alla soddisfazione del credito sociale i beni personali del socio, non si determinasse anche il risultato che la Ferrari, che aveva prestato fideiussione a favore della banca per i debiti personali del marito, una volta pagatine i debiti, non potesse utilmente esercitare la surrogazione.
La questione va risolta in senso negativo e perciò il motivo non è fondato.
Si deve premettere che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., non può consistere in una mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto (Cass. 11.4.1997 n. 3161;
16.3.1995 n. 3080; 24.12.1992 n. 13661).
Posta questa premessa è necessario soffermarsi sulle norme che regolano la responsabilità dei soci di società in nome collettivo e la disciplina delle conseguenze dell'insolvenza della società. Nelle società in nome collettivo, salvo il beneficio di escussione (art. 2304 cod. civ.), tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ.). Se la società è insolvente, la sentenza che ne dichiara il fallimento produce anche il fallimento dei soci (art. 147, comma 1, L.F.).
Al fallimento dei soci concorrono insieme i creditori sociali ed i creditori particolari del socio (art. 148, comma 4, L.F.); il fideiussore del socio, che abbia pagato un creditore particolare, può surrogarsi al creditore e concorrere nel fallimento del socio (art. 62 L.F.).
La società, per evitare che ne sia dichiarato il fallimento, può proporre ai creditori un concordato preventivo (art. 160 L.F.), che, quando sia chiesto nella forma del concordato per cessione dei beni (art. 160, comma 2, n. 2, L.F.), deve comprenderli tutti. Il concordato della società è efficace anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 184, comma 2, L.F.): col pagamento della percentuale concordataria le obbligazioni sociali sono estinte anche nei loro confronti, ma la norma ammette il patto contrario.
Orbene, è stato discusso, nella giurisprudenza di questa Corte, se la proposta di concordato da parte della società, quando è fatta, come nel caso, per cessione dei beni, per essere omologabile debba comprendere anche l'offerta di cessione dei beni personali dei soci (Cass. 29.11.1995 n. 12405) o se, invece, per sua natura lasci fuori della procedura i beni dei soci, i quali però, per facilitare l'accettazione della proposta da parte dei creditori sociali ed il giudizio positivo di convenienza da parte del tribunale, possono offrire a garanzia del pagamento della percentuale concordataria anche i loro beni (Cass. 1.7.1992 n. 8097) ovvero, ancora, se essi abbiano la facoltà di proporre ai creditori, sociali e personali, contestualmente a quello chiesto dalla società, un proprio concordato preventivo, in modo da attuare il concorso di tutti i creditori sui beni personali (Cass. 15.12.1970 n. 2681).
Concretamente, la situazione determinatasi è stata la seconda, perché da un lato v'è stata proposta anche dei soci, dall'altro questa non si è indirizzata all'apertura di una procedura di omologazione di un concordato loro personale.
Orbene, in un caso del genere i creditori personali del socio ed il fideiussore del socio per debiti personali sono esposti al rischio che i beni personali del socio vangano destinati in modo preferenziale alla soddisfazione dei creditori sociali. Il creditore particolare del socio ed il suo fideiussore, appunto in ragione del pregiudizio che l'omologazione della proposta di concordato è suscettibile di arrecare alle loro ragioni, debbono allora considerarsi ricompresi tra gli interessati ad opporsi all'omologazione del concordato (art. 180, comma 2, L.F.). Ciò significa che la Ferrari, attuale ricorrente, avrebbe appunto potuto opporsi all'omologazione.
L'opposizione avrebbe potuto bensì essere anche proposta dalla Banca provinciale lombarda, nella qualità di creditore personale del socio.
Se non che, questa, era anche creditrice della società e quindi del socio per crediti sociali.
Reputa allora la Corte che, in una situazione in cui si offriva al fideiussore analogo strumento di tutela, in concreto non esercitato, il pregiudizio che l'attuale ricorrente avrebbe subì to per effetto dell'omologazione del concordato non possa essere considerato prodotto dalla colposa violazione di un obbligo giuridico da parte della banca: e ciò sia perché la parte di un rapporto non è obbligata a conservare le ragioni dell'altra che questa non tuteli sia perché il comportamento della banca trova giustificazione nel fatto di costituire esercizio del suo diritto a valutare la diversa convenienza dei modi alternativamente offerti - concordato preventivo e fallimento - per la realizzazione dei propri crediti verso la società.
4. - Il terzo ed ultimo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 184 L.F.).
Il motivo è rivolto a criticare gli argomenti in base ai quali la corte d'appello ha escluso che vi fosse stata da parte del concordato l'assunzione dei debiti personali dei soci. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha valutato i documenti dai quali si sarebbe dovuta trarre la prova della successione nei debiti affermata dall'attuale ricorrente ed è pervenuta a decisione contraria in base ad un giudizio di merito che è adeguatamente motivato e perciò si sottrae a cassazione.
5. - Il ricorso, in confronto della Banca provinciale lombarda, è rigettato.
La Corte ritiene che anche per questo grado del giudizio le spese tra le parti possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione e, nei rapporti tra la ricorrente ed il Credito agrario bresciano, anche quelle del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il giorno 23 maggio 1997, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 1998.