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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6606 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 1975, n. 2336. Est. Santosuosso.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Restituzione di cose non pagate - Cose mobili non pagate - Facoltà del venditore di riprenderle - Condizioni - Mancato pagamento - Prova della conoscenza dei creditori - Necessità.


La facoltà del venditore di riprendere il possesso delle cose mobili vendute e non pagate, prevista dall'art. 1519 primo comma cod. civ., può essere esercitata anche dopo la dichiarazione di fallimento del compratore, ma alla condizione, evincibile dal terzo comma del citato articolo, che il venditore medesimo dimostri la conoscenza da parte dei creditori del compratore, al momento della dichiarazione di fallimento, del mancato pagamento del prezzo. Questa condizione opera anche nel caso in cui il curatore del fallimento non abbia impugnato la sentenza di condanna del compratore alla restituzione dei beni poichè, anche quando il credito del venditore della cosa non è contestato dagli organi fallimentari, la richiesta di restituzione della merce pone il problema dell'opponibilità o meno, di essa alla massa fallimentare. (massima ufficiale)

Massimario, art. 75 l. fall.