Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6604 - pubb. 01/08/2010

Pagamento di cambiale scaduta e azione ex art. 68 legge fall. nei confronti dell'ultimo obbligato in via di regresso

Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 1999, n. 13663. Est. Verucci.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamento di cambiale scaduta - Azione ex art. 68 legge fall. nei confronti dell'ultimo obbligato in via di regresso - Preventiva o contemporanea azione revocatoria nei confronti del prenditore - Necessità - Esclusione.



L'azione che la curatela del fallimento può intentare, ai sensi dell'articolo 68 legge fall., contro l'ultimo obbligato in via di regresso non è subordinata al positivo esercizio (nello stesso o in un precedente giudizio) di un'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 legge fall., nei confronti dell'ultimo giratario che ha ricevuto il pagamento della cambiale; infatti, è proprio l'ultimo obbligato che si avvantaggia del pagamento dell'obbligato principale divenuto insolvente, mentre il presupposto di applicabilità della norma, cioè che il possessore della cambiale si trovasse nella situazione di perdere l'azione di regresso qualora avesse rifiutato il pagamento, può essere accertato nel giudizio nei confronti dell'ultimo obbligato in via di regresso senza il necessario contraddittorio con il portatore. (massima ufficiale)


Massimario, art. 68 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COLORIFICIO VARISTO Snc di VARISTO F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'avvocato ANTONIO PACIFICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE BONOMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GIANATTI GIAMPAOLO Sas di GIANATTI GIAMPAOLO, GIANATTI GIAMPAOLO;
- intimati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 luglio 1994, il Tribunale di Sondrio, pronunciando sull'azione revocatoria esercitata dal Fallimento della s.a.s. Gianatti Giampaolo (e del medesimo, quale socio illimitatamente responsabile) contro la s.n.c. Colorificio Varisto per la declaratoria di inefficacia del pagamento di lire 5.000.000, somma portata da due cambiali emesse dalla società poi fallita e girate dal Colorificio Varisto alla s.p.a. Colorificio S. Marco, qualificava l'azione proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f.:
il Tribunale affermava, altresì, che il pagamento doveva presumersi avvenuto, in quanto i titoli erano stati rinvenuti tra le carte dell'impresa fallita e che, sebbene la somma fosse stata percepita dal Colorificio S. Marco, nondimeno era stata estinta anche l'obbligazione cartolare dell'emittente nei confronti del Colorificio Varisto, che si era giovato del pagamento. Condannava, quindi, la convenuta al pagamento della somma in questione.
L'impugnazione proposta dal Colorificio Varisto, nella resistenza della curatela, veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 9 settembre 1997.
Premesso che l'azione revocatoria era stata esercitata dal Fallimento con riferimento sia all'art. 67, comma 2, che all'art. 68 l.f. e che, quindi, in sede di gravame era possibile riesaminare la vicenda in relazione all'art. 68 l.f., non essendovi preclusione per il sol fatto che il Tribunale avesse ricondotto l'azione esclusivamente nell'ambito dell'art. 67, comma 2, l.f., la Corte territoriale osservava:
- che il possesso, da parte del debitore, dei titoli originali implica, oltre che la liberazione ex art. 1237 c.c., anche la presunzione dell'avvenuto pagamento, ove non sia provato che il possesso si ricollega a diversa causale, ai sensi non soltanto dello stesso art. 1237 c.c., ma anche dell'art. 45 l.c.;
- che nel sistema dell'art. 68 l.f., l'oggetto della revocatoria esperibile nei confronti del girante - obbligato in via di regresso, anziché del creditore - giratario, è costituito non dal pagamento eseguito a mani di quest'ultimo, ne' dalla somma ricevuta dal girante, ma da quella ricevuta dal possessore del titolo: nel caso di specie, dalle lire 5.000.000, di cui alle cambiali onorate dalla poi fallita soc. Gianatti;
- che si poteva fondatamente presumere, in mancanza sia di protesti, che dalla prova della corresponsione degli importi in epoca posteriore alla scadenza dei titoli, che l'incasso da parte della girataria soc. Colorificio S. Marco fosse avvenuto in situazione di c.d. necessità cambiaria, legittimante la deroga all'applicazione dell'art. 67 l.f., secondo la norma di cui all'art. 68 della stessa legge.
Per la cassazione di tale sentenza la s.n.c. Colorificio Varisto ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. L'intimato fallimento non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la società ricorrente, premesso che nel giudizio di primo grado la curatela si era riferita esclusivamente all'ipotesi di cui all'art. 67 l.f., pur avendo indicato anche quella prevista dall'art. 68 della stessa legge, lamenta che la Corte d'appello abbia spostato il "thema decidendum", accogliendo un'azione diversa da quella proposta. Il motivo è infondato, perché dall'atto introduttivo del giudizio (al cui esame questa Coorte ha il potere - dovere di procedere per la natura del vizio denunciato) risulta che la curatela aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia del pagamento delle due cambiali sotto entrambi e sia pur alternativi profili: ciò è chiaramente espresso con le proposizioni "i due pagamenti sopra citati sono inefficaci ai sensi degli artt. 67, 2^ comma, e 68 l.f.", "Per tutti i fatti e motivi sopra esposti, visti gli artt. 67, 2^ comma, e 68 l.f. . . . . ". Ne deriva che la Corte d'appello, accogliendo la domanda ai sensi dell'art. 68 l.f., non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendosi limitata a collocare l'azione nell'ambito di una delle ipotesi prospettate, così operando una qualificazione diversa da quella effettuata dai primi giudici. È sin troppo evidente, inoltre, che nessun rilievo può avere la circostanza che le deduzioni difensive fossero state maggiormente articolate con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 l.f..
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 68 l.f., 101 e 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato che l'azione di cui all'art. 68 l.f. contro l'ultimo obbligato in via di regresso non può esercitarsi senza il contraddittorio necessario dell'ultimo giratario, portatore del titolo ed "accipiens" del pagamento revocando, in quanto l'azione medesima è esperibile subordinatamente alla condizione che l'"accipiens" abbia eccepito di aver dovuto accettare il pagamento per non perdere l'azione di regresso: in altri termini, o dopo la definizione di un giudizio autonomo nei suoi confronti ex art. 67 l.f., oppure mediante la chiamata in causa del girante nello stesso giudizio. La censura è priva di fondamento.
L'art. 68 l.f. individua chiaramente l'ultimo obbligato in via di regresso quale soggetto passivo dell'azione proposta dalla curatela: autorevole dottrina ha posto in rilievo, per un verso, che la posizione formale rivestita dal soggetto nel titolo è determinante ai fini della legittimazione passiva, l'art. 68 avendo attribuito alla curatela un'azione intesa al recupero di quella somma che il possessore del titolo non ha chiesto, ne' poteva chiedere per aver già conseguito quanto dovutogli dall'obbligato principale; per altro verso, che ciò trova fondamento nella circostanza che, sul piano cartolare, è proprio l'ultimo obbligato in via di regresso che si avvantaggia del pagamento indebitamente compiuto dall'obbligato principale divenuto insolvente. È questa la ragione per la quale il curatore deve provare che l'ultimo obbligato di regresso ha tratto o girato la cambiale nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore principale: non ha senso, allora, pretendere che l'azione ex art. 68 l.f. sia condizionata al previo esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67, in via autonoma, nei confronti del portatore del titolo che ha ricevuto il pagamento (ovvero nello stesso giudizio in cui è stata esercitata l'azione sussidiaria nei confronti dell'ultimo obbligato in via di regresso, che ha girato il titolo), in quanto ciò significherebbe devitalizzare il dato normativo, sostanzialmente annullando la portata dell'art. 68 l.f.. Sia pur con riferimento all'ipotesi di girata di assegno, in cui il pagamento fatto al giratario estingue contemporaneamente tanto il debito del girante verso il giratario, quanto quello del traente verso il girante, questa Corte, affermando che legittimato passivo nell'azione revocatoria fallimentare è soltanto colui che riceve l'assegno dal traente e non già il giratario che lo riscuote, ha precisato che trattasi di situazione del tutto analoga a quella considerata dall'art. 68 l.f., che individua esclusivamente nell'ultimo obbligato in via di regresso, che abbia tratto e girato il titolo, il legittimato passivo della relativa azione (cfr., in motivazione, Cass. 1094/90).
Se è vero, poi, che condizione per l'applicabilità della norma è che il possessore della cambiale si trovi nella situazione di perdere l'azione di regresso se, rifiuti di ricevere il pagamento, è anche vero che trattasi di situazione comunque accertabile in sede di giudizio nei confronti dell'ultimo obbligato in via di regresso (girante), senza il necessario contraddittorio con il portatore (giratario).
Con il terzo mezzo, denunciando violazione degli artt. 68 l.f., 1237, 2697 e 2729 c.c., 45 r.d. n. 1669/1933, nonché vizio di motivazione, la società ricorrente, rilevato che grava in ogni caso sul curatore l'onere di provare che l'"accipiens" ha dovuto accettare il pagamento per non perdere l'azione di regresso, censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo:
a) perché il possesso del titolo fa presumere, ai sensi dell'art. 1237 c.c., la liberazione del debitore, ma non il pagamento, che è solo uno dei modi di estinzione delle obbligazioni, dovendosi considerare anche che l'art. 45 l.c. indica nella quietanza la prova elettiva del pagamento; b) perché la situazione di (1) esclusivamente quando il pagamento sia stato accettato prima della scadenza del termine per il protesto e tale requisito, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non può essere presentato dal giudice, ma va provato dall'"accipiens", comunque, dal curatore.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili prospettati. L'indirizzo di questa Corte è assolutamente fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito, al di là della specifica rilevanza che la restituzione assume nell'ambito della disciplina dell'istinto della remissione quale modo di estinzione dell'obbligazione, costituisce fonte di una presunzione "iuris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo da parte del debitore si ricollega a diversa causale ("ex plurimis"; SS.UU. 7503/86 e Cass. 4729/97, 10784/97, 5002/98).
È parimenti certo che, ai sensi dell'art. 45 r.d. n. 1669 del 1933, colui che paga la cambiale - sia esso l'emittente od altro obbligato - ha diritto di farsela consegnare (quietanzata) dal portatore, onde il possesso del titolo di credito da parte del debitore vale a stabilire una presunzione "iuris tantum" di pagamento e non una presunzione semplice ex art. 2729 c.c. (tra le altre, Cass. 7417/86 e 5397/91) : anche su questo punto, autorevole dottrina ha esattamente osservato che, essendo il pagamento un fatto e non un negozio, la prova dell'adempimento del debito cambiario può essere data anche mediante presunzioni e non può negarsi che il possesso del documento integri una presunzione di pagamento secondo una regola di comune esperienza, di cui è espressione l'art. 1237 c.c.. Poiché la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata si sottrae alla critica mossa dalla società ricorrente. Alla medesima conclusione si deve pervenire con riferimento al secondo profilo della censura: se è vero, in via di principio, che non può godere del beneficio dell'immunità dalla revocatoria fallimentare il portatore della cambiale che ha conseguito dall'obbligato principale il pagamento della relativa somma dopo il protesto o dopo che sono scaduti i termini utili per la sua levata (essendo evidente che, in quest'ultimo caso ed all'infuori delle ipotesi previste dagli artt. 51 n. 6, 53 e 72 della legge cambiaria, l'azione di regresso sarebbe comunque preclusa dal mancato protesto:
cfr. Cass. 3785/95), tuttavia nel caso di specie la questione non si pone. Infatti, affermando che, in mancanza di protesti e di prova del pagamento dei titoli successivamente alle rispettive scadenze, si doveva fondatamente presumere l'avvenuto incasso delle somme da parte della società girataria in situazione di c.d. necessità cambiaria, il giudice di merito ha chiaramente e correttamente escluso qualsiasi rilevanza al problema del protesto (e, quindi, di pagamento anteriore alla scadenza del termine per la sua levata), dal momento che il pagamento era avvenuto entro la scadenza delle cambiali: al riguardo, nessuna ambiguità è riscontrabile nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non v'è da provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione dell'intimato fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 1999