Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6587 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2006, n. 22380. Est. Plenteda.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato - Instaurazione di un nuovo procedimento concorsuale - Esclusione - Conseguenza - Unicità del compenso del curatore.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Risoluzione del concordato fallimentare - Instaurazione di un nuovo procedimento concorsuale - Esclusione - Conseguenza - Unicità del compenso del curatore.



La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare produce la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale e non un nuovo, autonomo procedimento; con la conseguenza che il compenso del curatore, richiamato in ufficio (artt. 121, secondo comma, n. 1, e 139 legge fallim.), è unico e riferito alla unitaria procedura. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 29 l. fall.

Massimario, art. 139 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA, DI VINCENZO ROSALIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 95, presso l'avvocato A. MARIA MANCIA, rappresentati e difesi dall'avvocato CASTELLI CARMELO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO GENNA SANTO & BUSCEMI ANNA 2014;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di TRAPANI, depositato il 04/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2006 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Schiavon Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trapani con Decreto 4 febbraio 2003 liquidò a Giovan Battista Di Vincenzo, erede ed esecutore testamentario del padre Di Vincenzo Salvatore, curatore del fallimento di Genna Santo e Buscemi Anna, il compenso di Euro 13.826,05, pari al massimo previsto rispetto all'attivo realizzato (Euro 111.035,52) e al passivo accertato (Eurp 1.258.518,08), e dispose che il curatore subentrato chiedesse all'erede predetto la restituzione della differenza di quanto riscosso dal genitore con acconti, in ragione di L. 89.532.354, di cui L. 71.879.000 il 10.12.1992, a seguito della omologazione del concordato fallimentare, e la differenza l'11.11.1998 dopo la riapertura del fallimento per risoluzione del concordato.
Propone ricorso per Cassazione con sette motivi G.B. Di Vincenzo e Di Vincenzo Rosalia, eredi di Di Vincenzo Salvatore; non svolge difese l'intimato fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell'art. 36 Cost., artt. 2041 e 1241 c.c. e D.M. 28 luglio 1992, art. 1 ss.. Deducono i ricorrenti che la liquidazione del primo compenso nel 1992 era riferita alla attività svolta dal curatore sino a quel momento;
era poi seguita con la risoluzione del concordato la riapertura del fallimento, che aveva comportato impegno professionale per altri dieci anni, per cui era maturata la compensazione tra il credito per quanto svolto dopo il 1992 e la eccedenza ritenuta dal tribunale. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 24 Cost., in relazione al provvedimento che aveva disposto, ultra petita e inaudita altera parte, la restituzione della somma di Euro 23.296,35;
senza che si fossero consentiti l'esame degli atti e la verifica della correttezza dei conteggi per il calcolo del compenso, effettuati nel 1992 e nel 1998, e senza la possibilità di eccepire la prescrizione della pretesa restitutoria e la compensazione. Con il terzo ed il quarto i ricorrenti lamentano, rispettivamente, la violazione della L. Fall., art. 39, artt. 324 e 327 c.p.c. - invocando la definitività del provvedimento di liquidazione del 1992 perché non impugnato - e dell'art. 2934 c.c. e art. 2948 c.c., n. 5 in forza dei quali eccepiscono la prescrizione della pretesa di restituzione.
Con il quinto mezzo è denunziata la violazione degli artt. 1429, 1431, 1175, 1366, 1375 e 2034 c.c.. Rilevano i ricorrenti che il loro dante causa aveva riscosso il compenso in perfetta buona fede, confidando sulla legittimità del provvedimento del tribunale, peraltro caratterizzato da discrezionalità; e ciò ancor più dopo che nel 1998 quella liquidazione aveva trovato conferma nella liquidazione del saldo.
Tali circostanze e il lungo tempo trascorso avevano reso l'eventuale errore del tribunale irriconoscibile, sia da parte del de cuius che dei suoi eredi, tanto da non giustificare la restituzione, peraltro eccedente la effettiva misura riscossa in più, tenuto conto del versamento della imposta sui redditi. Peraltro, attesa la natura retributiva del compenso percepito, quelle somme non erano più, nella disponibilità degli eredi ne' nell'asse ereditario, perché consumate per i bisogni primari della famiglia.
Con gli ultimi due mezzi viene censurata la motivazione del provvedimento, perché privo di indicazioni in ordine alle ragioni della liquidazione e con un riferimento dubitativo in merito al compenso liquidato per il concordato; e perché reso immotivatamente, in contrasto con il precedete del 1998, con il quale era stato liquidato il saldo, nella piena consapevolezza del concordato, della sua risoluzione, della riapertura del fallimento.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da Di Vincenzo Rosalia, che non e stata parte del procedimento di merito, ed è per il resto infondato.
Va preliminarmente osservato che la procedura fallimentare si è articolata lungo tre fasi: la prima conclusa con la omologazione del concordato; la seconda con la sua risoluzione per inadempimento, la terza, ancora in corso, dopo la riapertura del fallimento. Tale riapertura ha così prodotto la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, per via del richiamo della L. Fall., artt. 121 e 123 da parte della L. Fall., artt. 139 e 140; sicché lungi dal costituire plurimi procedimenti, autonomi l'uno rispetto all'altro - il primo sino al concordato, quello del concordato, il successivo ancora pendente - la risoluzione per inadempimento ha determinato la riduzione ad unità delle procedure, il concordato essendo venuto meno con effetti in linea generale ex tunc, avendo fallito il suo scopo eddebitatorio e mancato gli obbiettivi a vantaggio del debitore, dell'assuntore eventuale - tenuto a restituire i beni al patrimonio fallimentare, sempre che gli fossero stati trasferiti e non fosse stata la cessione condizionata all'esatto adempimento delle obbligazioni concordatarie - in parte dei creditori, salve le riscossioni ottenute purché non in violazione della par condicio e delle cause legittime di prelazione, e quindi anche del curatore. Nè giova a ritenere il contrario la circostanza che la risoluzione non produca effetti sugli impegni dei garanti, comunque tenuti ad adempiere gli organi previsti dalla proposta e dalla sentenza di omologazione, essa dovendosi ascrivere ad uno specifico disposto di legge (L. Fall., art. 140, comma 3); ovvero quella della inopponibilità ai terzi aventi causa dell'assuntore, ex art. 1458 cpv. c.c., della risoluzione, essa trovando fondamento nel principio di tutela del terzo, avente causa da soggetto legittimato all'atto dispositivo, in forza della cessione che fosse stata libera da condizionamenti.
Ne è condivisibile la opinione dottrinaria che nella riapertura vede la ipotesi di autonoma declaratoria di un nuovo fallimento, significativi appalesandosi gli argomenti opposti, favorevoli alla tesi contraria, che fanno leva sulla limitazione ai soli debitori e creditori dei soggetti legittimati a proporre l'istanza, con esclusione del pubblico ministero e della possibilità di riapertura di ufficio, nel sistema anteriore alla riforma, entrata in vigore il 16 luglio 2006, nel quale l'una e l'altra eventualità sono consentite; sulla esposizione di qualunque soggetto fallito a tale eventualità, senza che possa avere incidenza la cessazione ultrannuale dell'attività d'impresa avviata dopo la omologazione del concordato; sulla inoppugnabilità - tranne che per il rimedio generale previsto dall'art. 111 Cost., comma 2 - del provvedimento che riapre il fallimento; sul richiamo in ufficio del giudice delegato e del curatore, tranne che non sussistano ragioni impeditive che rendano necessario una nuova nomina; sulla conservazione degli effetti delle "precedenti statuizioni a norma della L. Fall., artt. 93 e 103", argomenti che militano univocamente tutti a favore delle prosecuzione del vecchio fallimento.
Ciò posto, dei compensi liquidati dal tribunale al curatore non è possibile riferire il primo, liquidato dopo la omologazione del concordato e il secondo dopo la riapertura del fallimento, a procedure l'una dall'altra distinte, sì da legittimare una ulteriore limitazione, anche essa indipendente dalla prima per il procedimento seguito alla riapertura, in relazione alla complessiva attività sino al decesso del curatore; dovendosi al contrario ritenere ciascuna liquidazione, sino alla finale, che segue alla conclusione definitiva dalla procedura concorsuale o alla cessazione della carica - nella previsione che il successivo svolgimento della procedura non alteri i parametri presi in esame, acme sembra essere avvenuto nella specie - effettuata in via provvisoria in acconto, la quale dunque dovrà risultare compatibile con la determinazione finale, che costituisce il dato di riferimento per la misura di eventuali differenze, in più o in meno.
Conferma di tanto si rinviene nel D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 2, comma 2, che fissa i criteri per la liquidazione dei compensi ai curatori fallimentari e commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata e stabilisce che "nel caso di fallimento chiuso con concordato il compenso dovuto al curatore e liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo previste dall'art. 1, comma (Ndr: testo originale non comprensibile) e calcolate sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori"; disposizione che suppone, per la sua applicazione, la completa esecuzione del concordato, sia per l'espresso riferimento alla chiusura evidentemente definitiva del fallimento, sia per la indicazione del parametro di commisurazione, del compenso a quanto i creditori in concreto ricevono e non a quanto è a loro promesso, e porta a ritenere che la liquidazione del compenso compiuta dopo la sentenza di omologazione e prima dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie e, al pari della intera procedura esdebitatoria, ad esso risolutivamente condizionata.
Alla stregua di tali considerazioni è inconferente la deduzione contenuta nel primo motivo, non potendosi configurare ipotesi compensative a fronte della unicità del compenso, che il tribunale ha peraltro determinato in una misura massima, superiore agli acconti riscossi; mentre è infondata la seconda censura, posto che il provvedimento impugnato, in quanto decisiorio, ha ad oggetto esclusivo la liquidazione, risultando l'invito al curatore ad agire per il recupero della differenza, rispetto a quanto a suo tempo riscosso dal curatore, misura di natura amministrativa, resa all'interno del rapporto gerarchico tra organi della procedura, senza effetti diretti nei confronti dei ricorrenti, diversi e maggiori di quelli prodotti dalla liquidazione.
Per la stessa ragione va disatteso il quinto mezzo, in quanto prospetta ragioni ostative alla restituzione della eccedenza, improponibili in questa sede.
Infondati sono anche il 3^ ed il 4^ motivo, attesa la natura provvisoria degli acconti riscossi, incompatibile con la dedotta definitività del provvedimento di liquidazione del 1992 e con la prescrizione, il cui termine inizia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
Le ultime due censure non hanno sorte migliore.
Il tribunale ha liquidato il compenso globale nella misura massima di Euro 13.826,05, tenendo espressamente conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato per cui, in difetto di contestazione dei parametri utilizzati, non è dato comprendere la doglianza dell'interessato in riferimento ad un supposto vizio di motivazione, per altro inammissibilmente prospettato in termini di insufficienza, oltre che di omissione, trattandosi di ricorso proposto a norma dell'art. 111 Cost..
Ne ha rilievo il riferimento alle due liquidazioni, per il concordato e dopo la riapertura del fallimento, la cui provvisorietà consentiva, quali ohe siano stati 1 criteri adottati dal giudice in occasione di quei provvedimenti, la finale determinazione, che è la sola suscettibile di essere censurata in questa sede. Il ricorso va dunque respinto; nulla va disposto in ordine alle spese processuali in mancanza di difese dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006