Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6582 - pubb. 01/08/2010

Istanza di fallimento di società cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari

Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Agosto 1990, n. 8363. Est. Favara.


Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Questione inerente all'esercizio di attività commerciale di una società cooperativa sottoposta a istanza di fallimento e questione inerente al nulla osta ministeriale per le azioni esecutive dei creditori verso cooperativa edilizia per alloggi economici e popolari - Deducibilità con istanza di regolamento preventivo - Esclusione.



In relazione ad istanza di fallimento di una società cooperativa, le questioni inerenti all'Esercizio da parte della medesima di attività commerciale, con il conseguenziale assoggettamento a tale procedura anziché a liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, le questioni inerenti all'esistenza del preventivo nulla-osta ministeriale richiesto per le azioni esecutive dei creditori (art. 80 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165), attengono alla sussistenza dei presupposti per detta dichiarazione, quindi al merito, non alla giurisdizione, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 2 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Ruggero SANDULLI ff. di Primo Presidente
" Alberto ZAPPULLI Pres. di Sez.
" Giuseppe CATURANI "
" Francesco FAVARA Rel Consigliere
" Enzo MERIGGIOLA "
" Girolamo GIRONE "
" Francesco REBUFFAT "
" Francesco AMIRANTE "
" Antonio VELLA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1715-88 delR.G. AA. CC. proposto da
CONSORZIO "FRA COOPERATIVE ISTITUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA COOPERATIVE" I.R.E.C. SOC. COOP. a.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo n. 29, presso lo studio dell'avv.to Dario Di Gravio che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti.
Ricorrente
contro
DELLA VEDOVA Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.to Guido Parlato, giusta procura speciale per Notaio in atti.
Controricorrente
nonché
BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. a.r.l., in persona del suo Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Varaita n. 2, presso lo studio dell'avv.to Maria Rosaria Forte, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Soprano, giusta delega in atti.
Controricorrente
e
LA ROTONDA Fabio, SAVARESE Emilia, COND. P.ZZA S. MARIA DEGLI ANGELI, EDILFERRO SOC. COOP., GIALANELLA Vincenzo, PALOMBO Pasquale, SALVAREZZA Vincenzo, UCCELLO Rita, PAGLIANO Alfonso. Intimati
Per reg. prev. di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Napoli sez. fallimentare iscritti ai nn. 10783-87 - 9808-87 - 987-87 - 1039-87 - 1989-87 - 2893-87 - 3674-87 - 4900-87 - 7152-87 - 10977-87 - 734-88.
Udita nella Pubblica Udienza, tenutasi il giorno 12.10.89, la relazione della causa, svolta dal Cons. Rel. Dr. Favara. Uditi gli Avv.ti C. Rossano p.d. e Soprano.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Pietro Paolucci, Avv.to Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del proposto ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In pendenza presso il tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare,, di undici istanze di fallimento nei confronti dell'IREC, soc. coop. a.r.l., tra cui quelle di Francesco Della Vedova e della Banca di credito popolare di Torre del Greco, la IREC ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ed ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del predetto giudice a giudicare sui ricorsi di fallimento sia sotto il profilo della non assoggettabilità delle società cooperative al fallimento, sia sotto il profilo che dette società sarebbero, se mai, soggette solo alle procedure amministrative di liquidazione coatta, con esclusione del fallimento. Deduce la ricorrente al riguardo che, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, l'oggetto sociale prevede finalità varie e sempre ispirate ai principi della mutualità e in particolare dell'incentivazione dell'edilizia popolare ed economica, con esclusione di ogni attività di speculazione e perciò della natura commerciale della società. Deduce ancora la IREC che sussisterebbe nella specie anche un problema di difetto temporaneo di giurisdizione del tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 80, 2 co. del RD n. 1165-1938 (TU delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), secondo il quale i creditori degli enti costruttori mutuatari non possono promuovere azioni esecutive ne' procedure fallimentari senza un preventivo nulla-osta ministeriale.
Al ricorso resistono, con separati controricorsi, il Della Vedova e la Banca di credito popolare di Torre del Greco. Quest'ultima eccepisce la inammissibilità e-o l'improcedibilità del ricorso perché proposto non in pendenza di un ordinario giudizio di cognizione, bensì nel corso di un procedimento camerale dominato dall'impulso di ufficio. La REC e il Della Vedova hanno presentato memoria. Il Della Vedova nella discussione orale ha chiesto la condanna dell'IREC ai danni ex art. 96 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata. Questa Corte (S.U. 7.2.1985 n. 924) ha già avuto modo di pronunziarsi sulla questione ed ha rilevato che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, che inizia con la richiesta proposta a norma dell'art. 6 L. Fall., pur se soggetto al rito camerale e pur se avente caratteristiche peculiari rispetto al procedimento contenzioso ordinario, ha intrinseca natura giurisdizionale, in quanto tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo "status" e sui diritti del fallito e delle persone che con questi hanno avuto rapporti. In pendenza di tale procedimento, prima che il tribunale decida su detta istanza, deve ritenersi perciò esperibile, da parte del debitore, soggetto passivo del procedimento stesso, il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 C.P.C. A questa giurisprudenza la Corte intende uniformarsi, rilevando che è chiaramente privo di significato l'argomento addotto dalla ricorrente della officialità del procedimento, derivante dall'interesse pubblico correlato alle procedure concorsuali, perché questo non esclude la natura giurisdizionale delle stesse.
2. - La questione di giurisdizione proposta dalla IREC è, sotto entrambi i profili dedotti, priva di fondamento.
Sostiene la ricorrente, in primo luogo, che il giudice ordinario è in modo assoluto carente di giurisdizione nella speciale materia delle procedure concorsuali promosse nei confronti delle società cooperative, trattandosi di enti di regola non soggetti a fallimento sebbene, ove ne ricorrano i presupposti, a liquidazione coatta amministrativa, affidata non al giudice ordinario bensì all'autorità amministrativa (art. 194 ss. L. Fall.). Ai sensi dell'art. 2540, 2 c. C.C. e 196 L. Fall., la
dichiarazione di fallimento non è esclusa, per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, quando le stesse hanno ad oggetto, o svolgano concretamente, un'attività commerciale. Le società cooperative, potendo perciò avere, oltre che fini di mutualità, anche finalità di lucro, sono soggette alla procedura concorsuale amministrativa o, alternativamente, alla dichiarazione di fallimento, allegando in via principale la natura commerciale dell'attività svolta, e la liquidazione coatta amministrativa per l'ipotesi subordinata che detta finalità non risulti accertata, non dà quindi adito ad un problema di difetto assoluto di giurisdizione. A ciò va aggiunta la considerazione che anche per la procedura amministrativa è comunque prevista (art. 195 L. Fall.) una fase preliminare di natura giurisdizionale, ai fini dell'accertamento - con sentenza - dello stato d'insolvenza dell'impresa. Questa Corte ha già avuto modo numerose volte di pronunziarsi in questi sensi (Cass. 23.1.1970 n. 144 e, di recente, Cass. 24.2.1986 n. 1104), precisando che non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio delle cooperative l'esercizio di un'impresa commerciale ed il relativo intento di lucro. Costituisce poi questione di merito - e non di giurisdizione - quello di accertare se, in relazione allo scopo sociale e all'attività svolta, la società cooperativa risulti concretamente assoggettabile a fallimento (ai sensi degli artt. 2540 cpc CC e 196 L. Fall.) piuttosto che alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il regolamento di giurisdizione è perciò sotto tale profilo inammissibile, restando devoluto al giudice di merito l'accertamento circa la sussistenza in concreto dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, chiesta (in linea principale) dai creditori ricorrenti per il fatto che la IREC, oltre ad assicurare taluni servizi nell'interesse delle cooperative consorziate, svolgeva altresì attività di costruzione di case.
3. - È poi inammissibile anche la richiesta di declaratoria del difetto temporanea di giurisdizione, che la IREC formula con riferimento all'art. 80, 2 c. del R.D. 28.4.1938 n. 1165 (T.U. della disposizioni sull'edilizia economica e popolare); norma che prevede per la disciplina dei rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche, il preventivo nulla osta ministeriale per le azioni esecutive dei creditori. La deduzione non involge, infatti, in tutta evidenza, un problema di giurisdizione, concernente cioè una situazione nella quale il giudice ordinario incontri limiti all'esercizio dei suoi poteri nei confronti della pubblica amministrazione, per essere la controversia sottratta alla cognizione di qualsiasi giudice o affidata a quella del giudice amministrativo o altro giudice speciale. La richiesta del preventivo nulla osta ministeriale, ex art. 80 T.U. 28.4.1938 n. 1165, valutata in astratto (come è necessario ai fini della giurisdizione), dà luogo ad una situazione che impone al giudice adito, competente a conoscere della posizione soggettiva dedotta in giudizio, l'accertamento dei presupposti di legge previsti ai fini dell'esperibilità dell'azione, in assenza dei quali non viene tuttavia meno la sua giurisdizione. Nella specie pertanto il tribunale di Napoli non è privo di giurisdizione ed è chiamato a risolvere la predetta questione di merito, accertando se la ricorrente società può essere considerata ente costruttore di case popolari (Cass. 30.12.1968 n. 4091, in argomento).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente, che soccombe, alle spese nei confronti di entrambe le resistenti.
Va, infine, esaminata la richiesta che uno dei resistenti, il Della Vedova, ha avanzato in udienza nella discussione orale, di condanna cioè della IREC al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 CPC. Secondo la giurisprudenza di questa S. Corte (Cass. 29.5.1984 n. 3274; 28.5.1980 n. 3501), la predetta domanda può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumano essere derivati dal giudizio di cassazione, a causa della proposizione del ricorso o controricorso, per avere causato un inutile svolgimento di attività processuale.
Essa tuttavia deve essere formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso, quando si riferisca a danni consegnati alla proposizione del ricorso per cassazione. Non può pertanto essere avanzata nella memoria che la parte è autorizzata a presentare ai sensi dell'art. 378 CPC, ne' formulata nel corso della discussione orale della causa, trattandosi di sedi nelle quali è consentito, alla parte interessata, soltanto di illustrare le difese svolte nel controricorso.
Nel caso di specie, la richiesta - formulata dal difensore del Della Vedova (per di più fornito di delega non speciale a tale atto) in esito alla discussione di udienza - va pertanto dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e dichiara inammissibile l'istanza di condanna ai danni da responsabilità processuale aggravata. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in favore del Della Vedova in L. 44.300 oltre L. 3.000.000 di onorario e in favore della Banca di Credito Popolare in L. 43.100 oltre L. 2.000.000 di onorario.
Roma, 12.10.1989.