Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6581 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 Novembre 1994, n. 10114. Est. Putaturo Donati.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Azioni relative ai rapporti di lavoro - Inclusione - Limiti - Accertamento del contratto di lavoro per finalità diverse da quello di un certo credito - Competenza del pretore quale giudice del lavoro.



L'art. 24 della legge fallimentare - applicabile anche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa - attribuisce alla "vis attractiva" del Tribunale fallimentare anche le azioni relative ai rapporti di lavoro, a tutela del principio della "par condicio" dei creditori concorrenti, salvo che si debba accertare il contratto di lavoro per finalità diverse da quelle dirette ad ottenere il riconoscimento di un determinato credito, nel qual caso la controversia rientra nella competenza per materia del Pretore quale giudice del lavoro (nella specie, l'attore aveva chiesto l'accertamento del carattere straordinario delle prestazioni svolte a termine di legge e del contratto collettivo, con riserva di quantificare nel prosieguo e nelle debite sedi le somme spettantegli). (massima ufficiale)


Massimario, art. 2 l. fall.

Massimario, art. 24 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Mario DE ROSA Presidente
" Marino Donato SANTOJANNI Consigliere
" Rocco Lucio ESPOSITO "
" Fernando LUPI "
" Mario PUTATURO Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto
da
ROBERTO GALASSETTI, elett.te dom.to in Roma, via dei Giordani n. 22, presso l'avv. Francesco Fabbri dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI ROMA E FROSINONE, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, elett.te dom.to in Roma, via Giorgio Baglivi n. 8, presso l'avv. Sergio Leonardi che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine di scrittura difensiva;
Resistente
Avverso la sentenza emessa dal Pretore di Roma in data 28-4-3-5-1993 (R.G. n. 101279-1992);
udita, nella Camera di Consiglio tenutasi il giorno 23-9-1994, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Buonaiuto, che ha chiesto: la Corte di Cassazione, in camera di Consiglio, dichiari la competenza del Pretore-giudice del lavoro di Roma, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roberto Galassetti conveniva davanti al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la società cooperativa a responsabilità limitata Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone (C.A.I.R.F.) in liquidazione coatta amministrativa chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato alle dipendenze della detta società, con riserva di quantificare in prosieguo, e nelle debite sedi, le somme spettantegli.
Il Consorzio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'improponibilità della domanda e l'incompetenza del giudice adito indicando come competente il Tribunale fallimentare, ai sensi degli artt. 209 e 98 l.f..
Con sentenza del 3 maggio 1993 il Pretore di Roma dichiarava la propria incompetenza rimettendo le parti dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma sul rilievo che la pronuncia dichiarativa chiesta dall'attore era destinata ad incidere sul patrimonio del Consorzio ed era, perciò, sindacabile solo in quella sede ai sensi dell'art. 24 l.f..
Avverso la pronuncia il Galassetti ha proposto istanza di regolamento di competenza cui ha resistito il Consorzio depositando scrittura difensiva.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.
Il Consorzio ha replicato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che nel procedimento di regolamento di competenza, il quale non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 c.p.c., in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina, le conclusioni del Pubblico Ministero non debbono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive (Cass., nn. 3026-1991;
694-1983).
Secondo il ricorrente, il Pretore adito avrebbe errato nel declinare la competenza poiché la domanda, limitata al mero accertamento del carattere straordinario delle prestazioni svolte a termini di legge e di contratto collettivo, era devoluta alla competenza per materia del giudice del lavoro.
Il ricorso è fondato.
La vis attractiva attribuita dall'art. 24 legge fall. alla competenza del Tribunale fallimentare anche per le azioni relative ai rapporti di lavoro - a tutela del principio della par condicio dei creditori concorrenti, operante anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ed implicante la necessità che la domanda diretta a far valere un credito nascente da rapporti siffatti sia proposta nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite per l'accertamento del passivo davanti al commissario giudiziale, salva la facoltà del creditore di adire il giudice ordinario con l'opposizione allo stato passivo o con le altre azioni previste ai sensi dell'art. 209 della legge suddetta - non opera solo quando si debba accertare il contratto di lavoro per finalità diverse da quelle dirette ad ottenere il riconoscimento di un determinato credito (Cass., n. 7361-1991; vedi Cass., n. 3740-1986).
Quando, invece, la sussistenza della fonte contrattuale costituisce oggetto di un accertamento incidentale, in forza del quale si intende chiedere il riconoscimento di una pretesa obbligatoria trovano piena applicazione le disposizioni che disciplinano le forme e le modalità per far valere i crediti nel concorso, sia che questo riguardi il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa (Cass., n. 7361-1991; vedi Cass., n. 8577 e 2902-1991).
Ora, con riguardo alla prospettazione dei fatti nell'atto introduttivo, non può dubitarsi che il Galassetti abbia proposto una sola domanda diretta all'accertamento del proprio diritto al compenso per lavoro straordinario, con esclusione di qualsiasi conseguenza di natura patrimoniale.
Ne discende che, trattandosi nella specie di controversia devoluta alla competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 1 c.p.c., deve dichiararsi la competenza del Pretore del lavoro di Roma.
Le spese del procedimento seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la competenza del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro; condanna il resistente alle spese in lire 17.000 oltre lire duemilioni per onorari.
Roma, 23 settembre 1994.