Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6545p - pubb. 01/07/2007
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Tribunale Perugia, 15 Luglio 2011. .
Concordato preventivo – Comportamenti distrattivi o depauperativi finalizzati all'ammissione alla procedura – Prova – Insussistenza – Abuso del diritto – Inconfigurabilità.
Costituisce abuso dello strumento concordatario, di cui non sussiste prova nel caso di specie, il comportamento distrattivo o depauperativo posto in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Atti compiuti prima della domanda di concordato
- ∙ Informazione ai creditori
- ∙ Atti di frode
- ∙ Abuso del procedimento