Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6543 - pubb. 19/09/2011

Esecuzione immobiliare, creditore intervenuto senza titolo esecutivo e riconoscimento del credito

Tribunale Paola, 26 Agosto 2011. Est. Bortone.


Esecuzione immobiliare - Intervento del creditore non munito di titolo esecutivo - Attivazione del procedimento di riconoscimento del credito - Intervento precedente all'udienza ex articolo 569 c.p.c. - Necessità.



Nell'esecuzione immobiliare, il creditore intervenuto senza titolo esecutivo può beneficiare del procedimento di riconoscimento del credito solo nel caso in cui intervenga prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. Conseguentemente, deve tenersi inammissibile l'intervento non titolato spiegato in epoca successiva all'emissione del provvedimento di autorizzazione alla vendita del compendio pignorato. (Ferdinando Serapiglia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Ferdinando Serapiglia


Massimario, art. 499 c.p.c.

Massimario, art. 569 c.p.c.

  

Il testo integrale


 


Testo Integrale