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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6539 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 04 Aprile 2003, n. 5323. Est. Malzone.

Società - Di capitali - In genere - Consistenza economica dell'ente - Interesse del socio al suo potenziamento ed alla sua conservazione - Modi di attuazione - Esclusivamente con strumenti interni - Individuazione - Legittimazione ad impugnare la validità di atti esterni o ad esperire azioni giudiziarie - Esclusione - Fallimento della società esecutata - Azione surrogatoria da parte del socio, agente anche in qualità di creditore della società, a tutela del patrimonio sociale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - In genere - Fallimento di società esecutata - Azione surrogatoria da parte del socio, agente anche in qualità di creditore della società, a tutela del patrimonio sociale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato dell'universalità oggettiva ( secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore ) e soggettiva ( in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti ), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. artt. 51 e 52 legge fall.- resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALCONI MARIA ANTONIETTA, BIANDRÀ DI REAGLIE CRISTOFORO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del 2002 vice Presidente e legale rappresentante p.t., Mauro Faneschi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINA ANZALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MIRABELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro FALLIMENTO IMM CIRCO ROMANO SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6365/99 del Tribunale di MILANO, Sezione 3^ Civile, emessa il 30/06/99 e depositata l'01/07/99 (R.G. 903/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonina ANZALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella procedura esecutiva immobiliare n.34115/93 R.G. tribunale Milano, promossa dal Monte dei Paschi di Siena nei confronti dell'Immobiliare Ciro Romano s.r.l., Cristoforo Biandrà, dichiarando di agire quale socio e creditore della società esecutata, anche in via surrogatoria, proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo la revoca dell'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato, perché emessa in carenza dei presupposti di cui all'art. 567 cpc.
Il G.E. revocava l'ordinanza di vendita, ordinava il deposito della documentazione ipotecaria e richiamava il c.t.u. a chiarimenti;
quindi, con ordinanza 25.11.97 disponeva per l'udienza del 10.3.98 la nuova vendita dell'immobile di proprietà della società esecutata, che nel frattempo era stata dichiarata fallita (provvedimento del 26.6.97).
Con atto del 26.1.98 il Biandrà contestava la congruità del prezzo di cui alla nuova ordinanza di vendita e con successiva istanza del 7.5.98,avendo ragione di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto, questo venisse vanificato con la vendita dell'immobile, chiedeva in via d'urgenza di fruire della sospensione dell'esecuzione a sensi dell'art. 20 co.4^ legge 44/99 sull'usura. La causa veniva iscritta a nuovo ruolo e si costituivano il creditore procedente, la curatela del fallimento della società esecutata. La vendita non era sospesa ed aveva luogo alla precisata data del 10.3.98.
Con sentenza n. 6365/99,depositata in data 1.7.99,il tribunale di Milano rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il giudice adito, pur rilevando che "..la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso, nel caso di fallimento del debitore, la permanenza della legittimazione straordinaria del creditore ad agire in via surrogatoria (Cass. 2338/91)", considerava che "anche se si volesse per ipotesi superare questa eccezione, l'opposizione (qualificata agli atti escutivi) è comunque infondata nel merito":
riteneva il prezzo di vendita fissato dal c.t.u congruo in relazione alle condizioni dell'immobile pignorato.
Per la cassazione della decisione ricorrono il Biandrà Cristoforo e Maria Antonietta Balconi Biandrà, socia al 10% della ICR, quale interveniente, esponendo due motivi, supportati da memoria. Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume valore pregiudiziale la questione della legittimazione ad agire da parte dei due attuali ricorrenti, già evidenziata dal primo giudice in ordine all'azione di surrogazione proposta dal Biandrà e ampiamente sviluppata dalla difesa della banca procedente nei motivi di controricorso.
Il Briandrà difetta della legittimazione ad agire sia quale socio della società esecutata sia quale creditore della medesima. Ed infatti, nelle società di capitali, dotate di distinta soggettività giuridica e di propria autonomia patrimoniale, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazione di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima (Cass. civ. 1788/89). Nè la dichiarazione di fallimento della società esecutata può abilitarlo ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, perché l'inammissibilità delle azioni esecutive o della loro prosecuzione sui beni del debitore, sanzionata dagli artt. 51 e 52 leg. fall., si traduce nell'inammissibilità delle azioni cautelari, in virtù del loro carattere strumentale rispetto alle esecuzioni.
Ed invero, il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato a due fondamentali principi, connessi fra di loro, quello dell'universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 leg. fall., e quello dell'universalità soggettiva, stabilito dagli artt. 51 e 52 stessa legge.
Secondo il primo principio, alla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio che viene inventariato e preso in consegna dal curatore.
In base al secondo principio, il creditore concorsuale, per divenire concorrente sul patrimonio inventariato del debitore, deve sottostare alle norme speciali sulla formazione dello stato passivo, essendo impedito al singolo sia di agire in via autonoma sui beni del debitore per la realizzazione del credito, in quanto i medesimi nella totalità sono destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti, sia di promuovere o proseguire azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito, la cui esperibilità resta riservata al potere decisionale del curatore, in ciò coordinandosi i due menzionati principi.
La Balconi non è, invece, legittimata a promuovere il ricorso per cassazione, in quanto non ha partecipato al precedente grado di giudizio. Pacifica è la giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. per tutte: Cass. civ. 2201/98).
Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della creditrice resistente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 115,41 per spese, oltre euro 2000/00 per onorari della resistente costituita (M.P.S.).
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2003