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Tribunale di Piacenza, 01 Settembre 2011. .
Concordato preventivo - Relazione del professionista - Requisiti - Disamina della completezza del piano - Compiutezza del parere del esperto in tutti i suoi elementi particolari - Finalità - Conferimento al debitore o a liquidatore giudiziale di scelte in ordine al contenuto del piano - Esclusione.
La relazione del professionista deve consentire una disamina della completezza del piano ed il parere dell'esperto dovrà essere compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall’art. 160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale decisioni in ordine al contenuto dell'piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)