Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6491 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 13 Novembre 2009, n. 24037. Est. Urban.


Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - In genere - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Applicazione dell'art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Ammissibilità - Retroattività - Sussistenza - Fondamento.



In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI GRAZIELLA, titolare della ditta F.A.S.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 12, presso lo studio dell’avv. SMEDILE Sergio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. MIRIELLO Vincenzo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAN SALVARIO DI S. RUSCALLA & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Conciatori n. 3, presso lo studio dell’avv. UTTARO Loreta, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. LONGO Ignazio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 252/05 della Corte d’Appello di Torino in data 17 febbraio 2005, pubblicata il 1 giugno 2005;
Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Sergio Smedile;
udito L’avv. Loreta Uttaro;
udito il P.M. in persona del Cons. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 ottobre 2004 il Tribunale di Torino condannava la locatrice San Salvano s.n.c. al pagamento dell’indennita’ di avviamento e della cauzione in favore di Bianchi Graziella, quale titolare della ditta individuale che era subentrata alla disciolta societa’ Fast s.n.c. nella gestione della attivita’ commerciale esercitata nei locali siti in Torino, Via Berthollet n. 13. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 16 giugno 2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della Bianchi in relazione alla domanda di pagamento dell’indennita’ di avviamento; rideterminava l’importo dovuto alla Bianchi a titolo di restituzione del deposito cauzionale in complessivi Euro 712,71;
compensava le spese dei due gradi per il 70% e poneva a carico della locatrice San Salvario s.n.c., la restante quota.
La Corte territoriale riteneva che a seguito dell’intervenuta successione della Bianchi nella conduzione dell’azienda dopo che la precedente conduttrice era stata sciolta per mancata ricostituzione della pluralita’ dei soci, con atto del 10 dicembre 1997, non poteva rivestire efficacia interruttiva della prescrizione la richiesta inviata da un legale "per conto della societa’ Fast s.n.c.", dopo che questa non aveva piu’ alcuna legittimazione a richiedere l’indennita’.
La domanda di riconoscimento della indennita’ di avviamento doveva essere quindi dichiarata prescritta, tenuto conto che i locali erano stati riconsegnati alla proprietaria nel corso del 1996 e che l’ultima valida richiesta formulata dalla Fast s.n.c. recava la data del 5 aprile 1996.
Propone ricorso per Cassazione Bianchi Graziella con due motivi. Resiste con controricorso la San Salvano s.n.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2274 c.c.) avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la Fast s.n.c. non fosse piu’ legittimata a chiedere il pagamento dell’indennita’ di avviamento dopo che era stato disposto lo sciolgimento della societa’ e che tutti i rapporti inerenti alla stessa erano stati trasferiti alla Bianchi.
Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia poiche’ si era ritenuta la estinzione della Fast s.n.c..
I due motivi possono essere trattati in unico contesto per ragioni di connessione.
Il venir meno della pluralita’ dei soci della FAST s.n.c. costituisce una causa di sciolgimento della societa’ ai sensi dell’art 2272 c.c., richiamato dall’art. 2293 c.c.. Non e’ dato di sapere se gli interessati abbiano provveduto alla liquidazione della societa’ mentre risulta che fu disposta la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in data 22 dicembre 1997.
Ai sensi del D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che ha modificato l’art. 2495 c.c. (la norma si applica anche alle societa’ di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative: Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192), la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della societa’ anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti; “La disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore" (Cass. 12 dicembre 2008 n. 2942).
La lettera "interruttiva della prescrizione" inviata dal legale della societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, in data 10 luglio 2000, sarebbe stata trasmessa quindi, secondo la sentenza impugnata, da "soggetto non legittimato", posto che tutti i rapporti inerenti alla cessata societa’ Fast erano stati ceduti alla ditta individuale Bianchi Graziella con atto del 10 dicembre 1997. Poiche’ pero’ all’epoca era ancora in vigore la normativa anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003, era sostenibile la tesi (accolta dalla giurisprudenza, ampiamente citata nel ricorso) che la societa’, pur dopo la cancellazione, continuasse ad esistere limitatamente ai rapporti ancora pendenti, tra i quali il credito per la indennita’ di avviamento. In questo senso, quindi, la lettera del luglio 2000, pur facendo riferimento soltanto alla societa’ Fast e non gia’ alla cessionaria Bianchi, aveva una valenza di indubbio rilievo. Rimane da osservare che la prescrizione per il pagamento della indennita’ in questione, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, non e’ disciplinata dall’art. 2948 c.c., n. 3, non trattandosi di prestazione da corrispondere periodicamente come i canoni di locazione, ma risolvendosi in un diritto di credito legato alla presenza di determinati requisiti e da corrispondere in unica soluzione. Si deve quindi concludere per l’applicabilita’ della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.; tale questione, che risulta risolutiva della presente controversia, puo’ essere rilevata anche d’ ufficio, posto che grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volonta’ di avvalersene, non anche di tipizzare l’eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che puo’ conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (in tal senso: Cass. SS.UU. 25 luglio 2002 n. 10955; Cass. 22 maggio 2007 n. 14576). La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, perche’ il giudice del rinvio si uniformi ai principi di diritto sopra precisati; il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 5 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009