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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6484 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2007, n. 11658. Est. Salvato.

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - In genere- Statuto - Clausola compromissoria per l'esercizio dell'azione di responsabilità - Liquidatore - Vincolatività - Fondamento.


Nel caso in cui lo statuto di una società a responsabilità limitata preveda il deferimento ad arbitri dell'azione di responsabilità sociale e l'assemblea abbia deliberato di esperire l'azione medesima, il liquidatore, quale rappresentante legale della società, è vincolato dalla clausola e deve agire valendosi del procedimento arbitrale atteso che infatti, lo scioglimento della società non produce la sua estinzione ma il mutamento del suo scopo e non importa l'inefficacia delle clausole contenute nello statuto sociale, salvo l'intervento di una nuova volontà collettiva modificativa del precedente contratto societario. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Medical Marche s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore dr Antonucci Domenico, elettivamente domiciliata in ROMA, Lungotevere della Vittoria n. 15, presso lo studio legale dell'avv. Virgilio Terzoli, rappresentata e difesa dall'avv. Caldarola Giuseppe, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Nisi Massimo;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona depositata il 20 gennaio 2003; 1^ Sez. civile; UP 11.04.07 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2007 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Medical Marche s.r.l. (di seguito, Società), con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1994, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Massimo Nisi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società, quale amministratore della medesima.
L'istante esponeva che il convenuto era titolare di quote del capitale sociale pari al 50% dell'intero e che la società aveva ad oggetto lo svolgimento di attività di rappresentanza e di agenzia ma, di fatto, detta attività era consistita esclusivamente nella assunzione e gestione del mandato conferito dalla Esaote Biomedica s.p.a., concernente la commercializzazione di prodotti sanitari a far data dal 1 novembre 1992.
Il convenuto, "che prestava in prima persona l'attività di agente all'interno della società", alla fine del 1993, aveva venduto le proprie quote all'altro socio, Giuseppe Ruggeri; successivamente, la Esaote Biomedica s.p.a. aveva revocato il citato mandato. L'assemblea della società, con il solo voto favorevole del socio Ruggeri, in data 26 maggio 1994, aveva deliberato la proposizione dell'azione di responsabilità, ritenendo che Massimo Nisi, con i succitati fatti, e per avere esercitato attività di concorrenza sleale in danno della società, era venuto meno ai suoi doveri di amministratore.
Il convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda, in virtù della clausola compromissoria dell'art. 31 dello statuto sociale, e, nel merito, ne contestava la fondatezza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva del 14 aprile 2000: rigettava l'eccezione di improponibilità della domanda;
dichiarava il convenuto responsabile dei danni dedotti dall'attrice e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio, al fine della quantificazione dei danni.
2.- Avverso detta pronuncia proponeva appello Massimo Nisi, deducendone l'erroneità.
Resisteva al gravame la Società, che proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 20 gennaio 2003, in accoglimento dell'appello, dichiarava "l'incompetenza del Giudice adito, per essere la causa devoluta ad arbitrato, ai sensi dell'art. 31 dello statuto", condannando l'appellata a pagare le spese del doppio grado di giudizio.
Per quanto qui interessa, la sentenza riteneva che la controversia, avente ad oggetto l'azione di responsabilità, doveva ritenersi deferibile alla composizione da parte degli arbitri, in quanto detta azione è rinunciabile e può costituire oggetto di transazione. 3.- Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Società, affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia "vizio di ultrapetizione e vizio della motivazione", deducendo che il Nisi, con l'appello, aveva dedotto l'improponibilità della domanda, mentre la Corte territoriale ha dichiarato l'incompetenza del giudice adito, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Inoltre,il Tribunale aveva qualificato l'arbitrato previsto dall'art. 31 dello statuto come l'irritualè, con qualificazione non censurata con il gravame e passata in giudicato, in virtù della quale la deduzione della riserva dell'azione agli arbitri poneva una questione di proponibilità della azione, non di competenza del giudice adito. La Società, con il secondo motivo, denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", deducendo, sotto un primo profilo (nel ricorso, sub a), che, secondo l'orientamento di questa Corte, le controversie concernenti lo scioglimento della società non possono essere deferite al giudizio degli arbitri ed identico principio è stato affermato in riferimento a quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, qualora sia in questione la violazione di norme recanti principi di ordine pubblico, strumentali alla tutela dell'interesse collettivo dei soci. Secondo la ricorrente, nella specie erano in gioco attività dell'amministratore connesse ad una finalità confliggente con l'interesse generale della società e dei soci, avendo essa istante agito per la tutela "di interessi societari e per far sanzionare comportamenti lesivi di norme poste a tutela dei soci", che avevano peraltro determinato l'anticipata liquidazione della società. Sotto un secondo profilo (in ricorso sub b), ad avviso dell'istante, la Corte territoriale, nell'interpretare la clausola, non ha approfondito se la volontà delle parti delle parti fosse quella di prevedere una arbitrato rituale, ovvero irrituale; se ciò avesse fatto avrebbe dovuto privilegiare la seconda alternativa, con la conseguenza che "non possono sorgere problemi di competenza in merito alla alternativa dei due tipi di tutela", quindi alla facoltà di adire il giudice ordinario.
Sotto un terzo profilo (nel ricorso sub c), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha approfondito il punto relativo alla avvenuta deliberazione dell'azione di responsabilità senza il voto contrario di una minoranza pari ad 1/5 del capitale sociale, non tenendo conto che, poiché la rinunzia all'azione e la relativa transazione devono essere approvate dall'assemblea, il deferimento della controversia agli arbitri richiedeva una delibera dell'assemblea della società.
Sotto un quarto profilo (in ricorso sub d), l'istante lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che la connessione dell'azione di responsabilità "con quella (per la violazione dell'art. 30 dello statuto) introdotta in via alternativa, ma con distinta sia pur congiunta domanda", determinava "l'incompetenza arbitrale", anche perché la clausola statutaria fa riferimento alla interpretazione, esecuzione ed efficacia dello statuto e degli atti e rapporti dallo stesso derivanti, mentre il Nisi aveva assunto la carica di amministratore con l'atto costitutivo.
Sotto un quinto profilo (nel ricorso sub e), secondo la Società, la sentenza impugnata non ha esaminato la questione dell'inopponibilità della clausola compromissoria al liquidatore, sia in quanto egli non l'ha accettata e non era organo della società al momento della costituzione della medesima, sia perché la delibera di scioglimento, comportando "l'espressione di una nuova volontà collettiva, modificativa del precedente contratto societario", ha determinato la inefficacia e di ogni vincolo nei confronti della stessa. Peraltro, conclude l'istante, il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 avendo previsto la deferibilità agli arbitri delle controversie in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ha colmato il preesistente vuoto normativo e questa considerazione, "e il silenzio dell'art. 32 dello statuto lasciano inequivocabilmente intuire che, nella fattispecie, la clausola di cui all'art. 31 dello statuto non è opponibile al liquidatore".
2.- I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono infondati e devono essere rigettati.
Le censure svolte con i profili primo, terzo, quarto e quinto del secondo motivo vanno esaminate per prime, in quanto preliminari sotto il profilo logico-giuridico.
Nella specie, sono, inoltre, applicabili, ratione temporis, le norme che disciplinano le società di capitali, nel testo vigente anteriormente alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003. 2.1.- Il primo profilo del secondo motivo (indicato nel ricorso, sub a), pg. 10), avente ad oggetto la ritenuta deferibilità alla decisione degli arbitri dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali ed il terzo profilo (svolto nel ricorso sub c), pg. 12), contenente rilievi attinenti alla deliberazione assembleare di proposizione dell'azione, sono infondati.
Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell'affermare che le controversie in materia societaria, in linea generale, possono costituire oggetto di compromesso, ad eccezione di quelle concernenti la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, precisando che, a questo fine, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, ovvero concernenti la sussistenza del potere del presidente dell'assemblea di escludere dalla partecipazione alla votazione il socio in conflitto di interessi (Cass. n. 3772 del 2005; n. 16056 del 2000; n. 9022 del 2000; n. 12077 del 1999; n. 332 del 1998; n. 1739 del 1988) .Ne consegue che sono suscettibili di compromesso, tra le altre, le controversie concernenti (nelle società di persone) l'esclusione del socio (Cass. n. 2657 del 1995, n. 2611 del 1985) e quelle relative alla gestione imprenditoriale della società, anche se gli effetti pregiudizievoli lamentati da una delle parti incidano su elementi patrimoniali di alcuni soci (Cass. n. 12077 del 1990). Il principio costituisce applicazione del disposto dell'art. 806 c.p.c., il quale, escludendo dalla possibilità di devolvere ad arbitri, tra le altre, per quanto qui interessa, le controversie "che non possono formare oggetto di transazione", impone di ricondurre tra quelle che possono costituire oggetto di compromesso (o di clausola compromissoria) le liti suscettibili di essere transatte, e ciò vale sia per l'arbitrato rituale che per quello irrituale. All'interno di questo orientamento si pone la sentenza n. 8699 del 1998, correttamente richiamata dalla pronuncia impugnata, che, appunto muovendo dall'art. 806 c.p.c. e dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 2393 c.c., u.c. l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può costituire oggetto di rinuncia e transazione, ha affermato la compromettibilità in arbitri della relativa controversia, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale. La conclusione è stata condivisa da un consistente ed autorevole indirizzo della dottrina, che ha chiarito come l'azione sia attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, sicché, anche sotto questo profilo, non sussistono ostacoli alla deferibilità della controversia agli arbitri.
La citata sentenza ha anche sottolineato che, sebbene l'art. 2393 c.c. rimetta alla assemblea il potere di transigere l'azione di responsabilità, ciò non esclude che la risoluzione transattiva della controversia possa essere deferita ad un arbitrato irrituale, in quanto "al concetto di transazione" si deve "ricondurre - come è stato esattamente rilevato in dottrina anche il negozio che i soggetti interessati concludono commettendo ad un arbitro, mediante sottoscrizione di un compromesso, il mandato di sistemare le liti tra di essi insorte" (Cass. n. 8699 del 1998 cit.).
Inoltre, va aggiunto che un impedimento alla deferibilità della controversia ad un arbitrato irrituale neppure può essere prospettato richiamando il divieto delle rinunce e transazioni generiche stabilito dall'art. 2393 c.c., comma 4. Siffatto divieto riposa, invero, sulla ratio di evitare che gli amministratori possano giovarsi di forme indirette di esonero dalla responsabilità, con pregiudizio dell'interesse generale alla corretta gestione della società. L'esercizio dell'azione in una sede diversa da quella giurisdizionale, una volta ritenuto che la controversia è compromettibile in arbitri, costituisce invece, come bene è stato osservato, "una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie", quindi non può in alcun modo essere configurata come rinunzia all'azione e non sottende i rischi insiti a detta rinuncia, ovvero alle transazioni preventive e generiche.
Peraltro, anche considerando le diversità esistenti tra arbitrato rituale ed irrituale, la loro progressiva omologazione, posta in luce dalle considerazioni svolte di seguito, e la constatazione che neppure in quest'ultimo è identificabile una transazione generica e preventiva, trattandosi di peculiare modalità di accertamento della responsabilità, conduce a ritenere ammissibile anche questo tipo di arbitrato.
Pertanto, la transigibilità della controversia in questione conduce a ritenere valida la clausola compromissoria che la concerne, indipendentemente dalla qualificazione dell'arbitrato, dato che il fondamentale principio di autonomia privata sotteso all'art. 806 c.p.c. determina una necessaria coincidenza tra l'oggetto dell'arbitrato, rituale e irrituale, e l'area della disponibilità dei diritti, nella quale va inclusa l'azione in esame, in quanto transigibile, se non sono coinvolti interessi generali. Peraltro, nella specie neppure sussiste una controversia riferibile ad un ambito relativo allo scioglimento della società nei sensi che, secondo questa Corte, comportano l'inammissibilità della compromettibilità in arbitri della controversia (Cass. n. 12412 del 2000).
Al riguardo, va precisato che l'unica questione sollevata in ordine alla eventuale incidenza dello scioglimento è quella posta con il quinto profilo, che è esaminata di seguito. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso emerge, quindi, che l'assemblea della Medical Marche s.r.l., dopo avere deciso lo scioglimento della società, ha altresì deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore, chiedendo che questi sia dichiarato responsabile degli atti espressamente indicati, consistenti anche in atti di concorrenza sleale, e condannato al risarcimento del danno (pg. 5 del ricorso). Dunque, risulta chiaro che non è controversa l'esistenza o meno di una causa di scioglimento e la definizione dei rapporti conseguenti dallo scioglimento (di una tale questione non v'è traccia e il ricorrente, nell'osservanza del principio di autosufficienza avrebbe dovuto indicare se e quando sia stata proposta in detti termini, riportandola ed indicando gli atti del giudizio nei quali sarebbe stata proposta), costituendo oggetto della controversia l'accertamento della responsabilità dell'amministratore, rispetto al quale la strumentante della sua condotta rispetto alle ragioni che hanno condotto alla messa in liquidazione della società restano sullo sfondo.
2.1.1. - Relativamente al terzo profilo, va osservato che la questione, come posta, è inammissibile, nella parte in cui prospetta che la Corte territoriale avrebbe "completamente tralasciato (...) anche il punto relativo alle condizioni preliminari e necessarie all'esercizio dell'azione sociale e cioè la verifica di una espressa deliberazione della assemblea sul punto senza il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale¯, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, secondo le quali la rinunzia e la transazione devono essere approvate dalla assemblea e non semplicemente autorizzate.
La questione, delineata con formulazione oscura, è inconferente nella parte in cui prospetta che l'azione di responsabilità deve essere previamente deliberata dall'assemblea della società, dato che, nella specie, è incontroverso che detta delibera vi sia stata;
il profilo concernente la maggioranza con la quale è stata adottata non risulta affatto posto e trattato nel giudizio di merito, ne' l'istante ha indicato, nell'osservanza del principio di autosufficienza, in quale atto del giudizio l'avrebbe sollevata, riportandola.
Peraltro, può adombrarsi che, in realtà, la ricorrente abbia inteso porre la questione del se, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto, occorra in ogni caso una previa deliberazione assembleare che espressamente scelga la soluzione arbitrale per la definizione della lite. Siffatta questione va risolta in senso difforme dalla non chiara formulazione sviluppata dall'istante, e cioè affermando che in detta ipotesi il deferimento dell'esercizio dell'azione nella sede arbitrale non è subordinato ad una espressa delibera in tal senso, distinta e concorrente con quella avente ad oggetto l'esercizio dell'azione.
In primo luogo, va osservato che il richiamo alla sentenza di questa Corte Cass. n. 2681 del 1972 è in conferente, in quanto questa pronuncia non ha deciso la fattispecie, che è quella qui in esame, del deferimento della controversia agli arbitri prevista da una clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, bensì quella della necessità o meno che la transazione stipulata dal nuovo amministratore sia condizionata da una delibera o successiva approvazione dell'assemblea. Si tratta dunque di questione evidentemente diversa da quella che si pone nel caso di deferimento ad arbitri della controversia in materia di azione di responsabilità, in virtù di una clausola compromissoria contenuta nello statuto.
In secondo luogo, va sottolineato che l'affermazione della necessità di una siffatta espressa ed ulteriore delibera finisce con il porsi in contrasto logico con la ritenuta validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, poiché, in buona sostanza, conduce a ritenerla ex se inefficace.
In terzo luogo, va precisato che la necessità di tale ulteriore deliberazione neppure può essere giustificata richiamando il divieto delle rinunce e transazioni generiche stabilito dall'art. 2393 c.c., comma 4 che, per quanto sopra esposto, nella specie non risulta affatto eluso. Infatti va qui ribadito che l'esercizio dell'azione in una sede diversa da quella giurisdizionale, una volta ritenuta la controversia compromettibile in arbitri, costituisce soltanto, come efficacemente è stato osservato, "una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie", quindi non configura una rinunzia all'azione e non sottende i rischi insiti a questa, ovvero alle transazioni preventive e generiche. Inoltre, anche considerando le diversità esistenti tra arbitrato rituale ed, irrituale, la loro progressiva omologazione, posta in luce dalle considerazioni sintetizzate infra e la constatazione che neppure in quest'ultimo è identificabile una transazione generica e preventiva, trattandosi di peculiare modalità di accertamento della responsabilità, conduce ad escludere la possibilità di operare differenze tra dette ipotesi. 2.2.- Il quarto profilo del secondo motivo (nel ricorso sub d), pg. 13) è infondato.
Al riguardo, va anzitutto osservato che, qualora vengano proposte contestualmente dinanzi al giudice più domande connesse, alcune di sua competenza ed altre rientranti nella competenza degli arbitri non si verifica, nel caso di arbitrato irrituale, alcuna attrazione della causa di competenza arbitrale in quella, connessa, di competenza del giudice, in quanto l'arbitrato irrituale comporta per sua natura la rinuncia delle parti ad avvalersi della tutela giurisdizionale e determina l'improponibilità al giudice ordinario della domanda demandata agli arbitri, anche quando sia connessa con altra domanda di competenza del detto giudice (Cass. n. 21139 del 2004; n. 7551 del 2005). Inoltre, anche con riferimento all'arbitrato rituale, a seguito dell'introduzione dell'art. 819 - bis c.p.c., nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice ordinario, anche nello stesso giudizio, più domande, di cui alcune devolute alla competenza arbitrale, non può legittimamente ritenersi esclusa, per queste ultime, la competenza arbitrale (Cass. n. 12336 del 1999; l'istante ha erroneamente richiamato Cass. n. 9345 del 1997, in quanto relativa a fattispecie alla quale non era applicabile la L. n. 25 del 1994). Peraltro, ciò che rileva nel caso in esame è che la domanda asseritamente sottratta alla cognizione arbitrale era quella concernente la commissione da parte dell'ex amministratore di atti di concorrenza sleale in danno della società, ovverosia inerente all'accertamento della responsabilità del medesimo, costituente oggetto della relativa azione che, come è stato precisato, è deferibile agli arbitri.
Infine la questione della riconducibilità della controversia alla previsione della clausola statutaria non ha costituito oggetto di dibattito, essendo stata ritenuta pacifica ed incontroversa. Invero, come risulta dalla sentenza, il giudice di primo grado ha ritenuto improponibile la domanda sotto il profilo della inammissibilità della sua devoluzione alla decisione degli arbitri, avendo evidentemente reputato estesa la pattuizione anche a detta azione. La sentenza impugnata ha implicitamente, ma chiaramente, ritenuto riferibile la clausola compromissoria anche alle controversie tra società ed amministratore, non dando atto che nella fase di merito era stato contestato detto profilo, essendo in questione esclusivamente la validità della clausola in relazione al tema della deferibilità o meno agli arbitri dell'azione in esame. L'istante, dal suo canto, in violazione del principio di autosufficienza, neppure ha riprodotto la clausola statutaria e, ancora prima, non ha affatto indicato in quale atto della fase di merito abbia censurato l'interpretazione data della clausola compromissoria, allo scopo di sostenere che la sua formulazione non la rendeva riferibile all'azione di responsabilità. Infatti, nel ricorso si è limitato, genericamente a fare riferimento a profili relativi alla interpretazione della clausola, indicando specificamente che aveva eccepito l'insuscettibilità della sottoposizione della controversia agli arbitri, anche a seguito dello scioglimento della società, nonché l'inopponibilità della clausola al liquidatore (pg. 8). Pertanto, la questione deve ritenersi nuova, quindi inammissibile, stante il mancato adempimento dell'onere di allegare la specifica deduzione della questione avanti al giudice del merito, mediante l'indicazione dell'atto in cui ciò era stato fatto e la sua riproduzione, onde dare modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (ex plurimis, Cass. n. 1063 del 2005; n. 19254 del 2004). 2.3.- Il quinto profilo del secondo motivo (nel ricorso sub e), pg. 13) è infondato.
Per quanto da ultimo precisato, non è controvertibile in questa sede la riferibilità della clausola compromissoria anche alle controversie tra società ed amministratore ed il punto non è contestato dall'istante che, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, neppure ha riprodotto la clausola statutaria e, ancora prima, non ne ha affatto dedotto l'irriferibilità a questo tipo di controversia. Anzi l'eccezione di invalidità della clausola formulata dall'istante ha quale presupposto proprio la riconosciuta riconduzione dell'azione in esame alle controversie previste da detta clausola.
Pertanto, sulla scorta di tale accertamento, la clausola compromissoria, siccome contenuta nello statuto e riferita anche alla controversia avente ad oggetto l'azione in esame, è evidentemente vincolante sia per i soci che per la società, quindi, anche per il liquidatore, in quanto questi, nella relativa azione, agisce quale organo della società e rappresentante legale della medesima, non in proprio, perciò non è parte del rapporto controverso. Ne consegue che, una volta intervenuta la deliberazione assembleare, avendo i soci escluso in sede contrattuale il ricorso alla giurisdizione ordinaria, il liquidatore, quale rappresentante legale della società, deve agire valendosi del procedimento arbitrale e non può escludersi la vincolatività della clausola nei suoi confronti, come accade, ad esempio, nel caso di azione di responsabilità proposta nei confronti dei sindaci, i quali sono soggetti esterni alla compagine sociale e sono tenuti al rispetto dello statuto per il funzionamento dell'organizzazione sociale, non per la deroga alla giurisdizione ordinaria, se non accettata.
Infine, lo scioglimento della società neppure produce l'estinzione della medesima, ma determina il mutamento del suo scopo (a quello di svolgere in comune un'attività economica al fine di dividere gli utili subentra lo scopo di definire i rapporti derivati dall'attività sociale e di ripartire tra i soci l'eventuale attivo, Cass. n. 2676 del 1998) e, in tal senso, può convenirsi che, almeno in determinate ipotesi, comporti l'espressione di una nuova volontà collettiva modificativa del precedente contratto societario (Cass. n. 4023 del 1992), senza che, tuttavia, ciò sia sufficiente a comportare l'inefficacia delle clausole recate dallo statuto sociale, quale quella in esame.
2.4.- Le censure svolte con il primo motivo e con il secondo profilo del secondo motivo (nel ricorso sub b), pg. 11) sono inammissibili. Le doglianze involgono la natura della questione avente ad oggetto l'accertamento della spettanza di una determinata controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, ovvero alla determinazione degli arbitri, e cioè richiede di stabilire se la relativa decisione configuri una pronuncia sulla competenza ovvero sul merito. Nella specie, ratione temporis, sono applicabili le norme in materia di arbitrato recate dagli artt. 806 ss c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dalla L. n. 25 del 1994 ed è in riferimento a queste disposizioni che va esaminata la questione, restando esclusa la necessità di valutare le innovazioni introdotte dal D.Lgs n. 40 del 2006.
Nel sistema definito dalle norme qui rilevanti, il più risalente orientamento di questa Corte configurava la citata questione come di competenza, ritenendo che la funzione esercitata dagli arbitri si ponesse accanto alla funzione svolta del giudice, come sostituiva di quest'ultima (tra le molte, Cass. n. 14366 del 2000; n. 12175 del 2000; n. 3145 del 1999; n. 8739 del 1998; n. 354 del 1990). Questa configurazione è stata superata dalla sentenza delle Sezioni unite n. 527 del 2000 (sia pure pronunciata in sede di regolamento di giurisdizione), secondo la quale le modifiche introdotte dalla L. n. 25 del 1994 al Titolo 8A del codice di rito civile hanno eliminato "ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale che è, e resta, un atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell'investitura conferitagli dalle parti", con conseguente esclusione della natura degli arbitri quale organo giurisdizionale. La concezione della natura privata dell'arbitrato ha condotto a qualificare il relativo procedimento come ontologicamente alternativo rispetto alla giurisdizione statuale, al quale le parti danno corso in forza della clausola compromissoria, che integra una rinuncia all'azione giudiziale ed alla giurisdizione.
Il successivo orientamento ha ribadito siffatto principio, sottolineando che la natura privatistica dell'arbitrato rituale - derogatorio e non sostitutivo della giurisdizione - non rende configurabile una questione di competenza, sicché "stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione ne' sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato, costituisce una questione non già di competenza, in senso tecnico, ma parimenti di merito, in quanto direttamente inerente alla validità, o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria" (Cass. S.U. n. 14223 del 2002; n. 16044 del 2002; n. 9289 del 2002;
Cass. n. 4542 del 2006; n. 10420 del 2005; n. 2524 del 2005), non diversamente da quanto accade nel caso di arbitrato irrituale (Cass. n. 11857 del 2006; n. 8429 del 2000).
In virtù di questo orientamento, al quale va data continuità e che, peraltro, è condiviso dalla stessa ricorrente, risulta chiaro che la sentenza impugnata, avendo ritenuto che la controversia in esame era devoluta alla decisione degli arbitri, avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità della domanda, non dichiarare l'incompetenza del giudice adito, e ciò indipendentemente dalla natura dell'arbitrato previsto dallo statuto sociale (rituale o irrituale). Tuttavia, secondo un principio consolidato, l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, deve essere apprezzato in relazione alla utilità che la parte trae dall'eventuale accoglimento del gravame, quindi non è integrato da un mero interesse astratto ad una corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. n. 13593 del 2006; n. 1755 del 2006; n. 15623 del 2005; n. 13091 del 2003).
Pertanto, risulta palese che nella specie, essendo stata ritenuta deferibile la controversia alla decisione degli arbitri, è del tutto privo di interesse concreto discutere se la Corte territoriale, nel decidere l'appello, una volta ritenuta la compromettibilità in arbitri della controversia, in riforma della pronuncia di primo grado, avrebbe dovuto correttamente dichiarare improponibile la domanda, come non ha fatto, ovvero dichiarare l'incompetenza del giudice adito, dato che, in definitiva, la conclusione è l'impossibilità per l'istante di ottenere che la controversia sia decisa, nel merito, in sede giurisdizionale.
In conclusione, il ricorso va rigettato; non deve essere resa pronunzia sulle spese di questa fase, in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007