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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6483 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 11 Febbraio 2008, n. 3201. Est. Mensitieri.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Attiva - Società a responsabilità limitata in liquidazione - Ricorso proposto da persona qualificatasi come "liquidatore" senza altra precisazione - Ammissibilità del ricorso - Esclusione.


Il ricorso per cassazione proposto, in nome di una società a responsabilità limitata in liquidazione, da persona qualificatasi come "liquidatore" della stessa, senza alcuna precisazione in ordine alle vicende della liquidazione, è inammissibile, dovendosi ritenere proposto da soggetto non legittimato a rappresentare la società in giudizio. (massima ufficiale) 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTANZI FABRIZIO nella qualità di Liquidatore della CARAVEL ARTISTIC ENTERPRISE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS GIULIO che lo difende unitamente agli avvocati VIRGILIO BAZZANI, EUGENIO DONDERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MICROART'S SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore SCAPOLLA FRANCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERONI, difeso dall'avvocato IACOPINO MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1005/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato LOIS Giulio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DE MARTINI Giancarlo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato IACOPINO Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione l'motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15 maggio 1992 la spa Microarts conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la Caravel Artists Enterprise srl chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 37.969.330 per merce di pari ammontare confezionata per conto della convenuta e alla stessa consegnata.
Si costituiva la Caravel assumendo che la Microarts si era offerta di fornire merci in cambio di spot pubblicitari sulla emittente televisiva "Primocanale", società controllata dalla stessa finanziaria che controllava essa convenuta, e che in realtà, costituito il rapporto in quei termini, l'attrice li aveva indebitamente modificati pretendendo danaro invece di pubblicità. Replicava la Microarts che il rapporto di fornitura pubblicità riguardava altro soggetto, la PTV.
Espletata prova per interrogatorio e per testi, con sentenza del 14 luglio 1999 il Tribunale adito, in composizione monocratica, riteneva che in realtà tra Microarts e PTV era intervenuto accordo, poi formalizzato in una comunicazione da questa a quella del 14 marzo 1989, in virtù del quale la PTV avrebbe concesso alla Microarts spazi pubblicitari su Primocanale, e la Microarts avrebbe a sua volta fornito a PTV sia spazi pubblicitari su una sua rivista, sia prodotti di stampa; che peraltro la compiuta istruttoria non aveva chiarito tutto il rapporto, ma solo la parte cui corrispondevano forniture per l'importo di L. 8.433.240. Tal che solo in questa misura determinava il pagamento dovuto, compensando parzialmente le spese. Proponeva gravame la Microarts lamentando l'esclusione della fattura intestata alla Scuderia del Grifone, riguardando essa forniture ordinate dalla Caravel e di cui quest'ultima aveva chiesto l'intestazione alla nominata Scuderia.
Appellava in via incidentale la Caravel sostenendo che quello di comprendere negli accordi anche lei medesima oltre la PTV era patto originario e non aggiunto e che quindi anche le prestazioni delle fatture 627, 628 e 745/89 dovevano intendersi comprese nell'accordo di scambio prestazioni. Con sentenza del 25 ottobre 2002 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannava la srl Caravel al pagamento, in favore della Microarts, dell'equivalente in Euro della complessiva somma di L. 37.969.330, oltre interessi e spese legali del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Caravel Artistic Enterprise srl in liquidazione sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Microarts spa, che ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Microarts spa ha eccepito in controricorso l'inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della messa in liquidazione della ricorrente Caravel Artistics srl e della legittimazione a rappresentarla del Rag. Fabrizio Costanzi nella affermata veste di liquidatore.
L'eccezione è fondata.
L'art. 2310 c.c., prevede che "dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori".
Tale norma, applicabile ai sensi degli artt. 2452 e 2497 c.c. anche alle società a responsabilità limitata, quale la ricorrente Caravel, comporta che la rappresentanza, anche processuale, della società in liquidazione passa ai liquidatori dal momento della iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese (Cass. N. 4734/76).Tale legittimazione permane anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 8853/98). Senonché nel caso di specie non è stata dimostrata l'esistenza dello stato di liquidazione della società, mediante produzione del relativo attestato rilasciato dal Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ne' tanto meno la sua permanenza alla data della notifica del ricorso per cassazione. E poiché il ricorso è stato proposto da tal Rag. Fabrizio Costanzi nella solo affermata qualità di liquidatore della Caravel Artistic Enterprise srl, asseritamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 18 gennaio 2003, senza produzione del relativo attestato, l'assenza di qualsiasi dimostrazione delle vicende della asserita liquidazione fa ritenere l'impugnazione "de qua" proposta da soggetto non legittimato a rappresentare la società in giudizio (vedi Cass. n. 4996/2002).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Microarts spa, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 oltre ad Euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008