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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6476 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 1976. Est. Carnevale.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti con i terzi - Dei soci - Creditore particolare del socio - Credito dello stato per l'imposta di successione dovuta dall'erede del socio - Diritti e privilegi sul patrimonio sociale - Esclusione - Sulla quota di liquidazione - Sussistenza.


Poiche la societa di persone e configurabile come una pluralita di soggetti i cui patrimoni sono, ciascuno per una parte, gravati da un vincolo derivante dalla loro parziale destinazione al conseguimento di uno scopo comune, i creditori particolari del socio, tra i quali e lo stato per l'imposta di successione dovuta dall'erede del socio (nella specie subentrato al socio accomandante,ai sensi dell'art 2322 cod civ), non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale ne possono sui relativi beni far valere il privilegio che presidia il loro credito, concorrendo con i creditori della societa. Solo quando, esaurita la liquidazione della societa, sara attribuita al socio la quota di liquidazione, i creditori particolari di costui potranno sulla stessa far valere i loro diritti. (massima ufficiale)