Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6428 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 1996, n. 6410. Est. Marziale.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Cause - In genere - Dissidio tra i soci - Ricomprensione - Condizioni.



Il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio). Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da "gravi inadempienze" di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ.. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
" Giulio GRAZIADEI Consigliere
" Giuseppe MARZIALE Rel. "
" Luigi MACIOCE "
" Simonetta SOTGIU "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
EUGENIO ATZENI e OMBRETTA FRANCA LUIGIA ONIDA in Atzeni, elettivamente domiciliati in Roma, Via G.B. Vico, n. 29, presso lo studio del prof. avv. Paolo Spada, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Dore del Foro di Cagliari, in virtù di procura in calce al ricorso.
Ricorrenti
contro
MARIA GABRIELLA SALE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Manfredi, n. 17, presso lo studio dell'avv. Claudio Conti;
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Massacci del Foro di Cagliari, in virtù di procura in calce all'atto di controricorso e ricorso incidentale.
Controricorrente
nonché
sul ricorso proposto
da
MARIA GABRIELLA SALE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Manfredi, n. 17, presso lo studio dell'avv. Claudio Conti;
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Massacci del Foro di Cagliari, in virtù di procura in calce all'atto di controricorso e ricorso incidentale
Ricorrente incidentale
contro
EUGENIO ATZENI e OMBRETTA FRANCA LUIGIA ONIDA in Atzeni, elettivamente domiciliati in Roma, Via G.B. Vico, n. 29, presso lo studio del prof. avv. Paolo Spada che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Dore del Foro di Cagliari, in virtù di procura in calce al ricorso.
Controricorrenti
avverso la sentenza n. 24-94, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari il 24 gennaio 1994.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 1996 dal consigliere dott. Giuseppe Marziale;
uditi, per i ricorrenti, il prof. avv. Paolo Spada;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott Raffaele Palmieri, il quale ha concluso, quanto al ricorso principale, per il rigetto del primo motivo, per l'accoglimento del secondo e per l'assorbimento del terzo; quanto al ricorso incidentale per il suo assorbimento.
FATTO
1.1 - Con atto notificato il 3 giugno 1987 Maria Gabriella Sale - premesso di essere socia, in qualità di accomandante, della società "Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche Racugno Sale Atzeni S.a.s." e che a tale società partecipavano anche Aldo Racugno e i coniugi Eugenio Atzeni e Ombretta Luigia Franca (d'ora innanzi: Ombretta) Onida, quest'ultima quale accomandataria - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, l'Atzeni e la Onida, esponendo:
- che ogni socio era titolare di una quota pari al 33% del capitale sociale, ad eccezione della socia accomandataria, la cui partecipazione era pari all'1%;
- che quest'ultima, d'intesa con Eugenio Atzeni, si era resa responsabile di gravissime irregolarità nella gestione della società, documentate da una relazione ispettiva redatta da un professionista incaricato da tutti i soci;
- che, in considerazione di ciò, essa attrice e il Racugno avevano comunicato ai convenuti l'intenzione di non proseguire ulteriormente l'attività sociale ed avevano chiesto la convocazione di una riunione tra i soci al fine di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina del liquidatore;
- che, pur disponendo essi della maggioranza del capitale sociale (66%), non erano tuttavia riusciti ad ottenere la messa in liquidazione della società per l'opposizione degli altri soci. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che, tenuto conto della anomala situazione che si era così determinata, il Tribunale dichiarasse lo scioglimento della società.
Costituendosi in giudizio, i convenuti si opponevano all'accoglimento della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, l'esclusione dell'attrice a norma dell'art. 2286 c.c. Nel giudizio interveniva anche il Racugno, il quale aderiva alle conclusioni dell'attrice.
1.2 - Con un secondo atto di citazione, notificato il 13 ottobre 1988, Maria Gabriella Sale conveniva nuovamente in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, i coniugi Atzeni chiedendo "l'annullamento" della deliberazione con la quale, il 28 settembre 1988, era stata da essi esclusa dalla società senza che gli altri soci fossero previamente avvertiti.
I convenuti si opponevano all'accoglimento della domanda eccependone la tardività.
1.3 - Infine, con separato atto di citazione notificato il 9 novembre 1988, l'Atzeni e la Onida convenivano in giudizio la Sale, sempre innanzi al Tribunale di Cagliari, chiedendo che si accertasse che la delibera di esclusione era ormai divenuta inoppugnabile. La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda. Le tre cause venivano quindi riunite e il Tribunale, con sentenza depositata il 18 novembre 1991, dopo aver preso atto della rinunzia agli atti del giudizio da parte del Racugno e della sua accettazione da parte delle controparti, accertava lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e dichiarava assorbite le altre domande aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità (ovvero della illegittimità) della delibera di esclusione, muovendo dal presupposto che - una volta verificatosi lo scioglimento della società - non possa farsi luogo all'esclusione di un socio.
L'Atzeni e la Onida proponevano appello, censurando la sentenza impugnata per non aver considerato:
- che, durante la liquidazione, gli effetti del contratto sociale non vengono meno e i soci continuano ad essere tali sotto ogni riflesso e non vi è quindi motivo di negare che essi possano essere esclusi dalla società, quando si verifichino le situazioni previste dagli artt. 2286 e 2288 c.c.;
- che, comunque, non si erano nel caso di specie realizzati i presupposti per dichiarare lo scioglimento della società a norma dell'art. 2272, n. 2, c.c.
La sentenza era appellata, in via incidentale, anche dalla Sale, la quale si doleva del fatto che la Corte, dopo aver riconosciuto che lo scioglimento della società preclude la possibilità di procedere all'esclusione dei soci, non avesse poi dichiarato illegittima la delibera di esclusione adottata nei suoi confronti. La Corte d'Appello, con sentenza del 24 gennaio 1994, rigettava l'appello principale, confermando integralmente quella impugnata. 1.4 - Eugenio Atzeni e Ombretta Onida chiedono la cassazione della sentenza della Corte territoriale con tre motivi. M. Gabriella Sale si oppone all'accoglimento del gravame e propone, a sua volta, ricorso incidentale.
DIRITTO
2. - Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei ricorsi, essendo essi relativi alla stessa sentenza.
3.1 - Lo scioglimento della società "Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche Racugno S.a.s." era stato dichiarato dal Tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 2272, n. 2, c.c., in base alla considerazione che l'insanabile dissidio tra i soci aveva reso impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale. La Corte d'Appello ha condiviso tale valutazione ed ha deciso, confermando la sentenza impugnata anche sotto tale ulteriore profilo, che nelle società personali, delle quali già sia stato deliberato lo scioglimento, non può procedersi all'esclusione dei soci, specie quando, come nel caso in esame, le circostanze poste a fondamento dell'esclusione siano coeve, se non addirittura successive, a quelle cui lo scioglimento viene ricollegato. Questo perché l'esclusione del socio postulerebbe che la società sia "ancora in vita" e non potrebbe quindi essere deliberata quando si è verificato un fatto che, determinando lo scioglimento della società, comporti il venir meno del rapporto sociale. Come sarebbe confermato:
- dalla circostanza che scioglimento della società e scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sarebbero previsti dalla legge come vicende "diverse e indipendenti";
- dal fatto che la liquidazione della quota al socio escluso, mentre è in atto la liquidazione della società, "creerebbe un'alterazione dell'equilibrio dei rapporti economici, quale è previsto dall'art. 2263 ...., in contrasto con quella che è l'intima essenza del fenomeno societario";
- dalla circostanza, infine, che l'art. 2270 c.c., disponendo che "la liquidazione della quota al creditore particolare del socio!
deve essere liquidata entro tre mesi, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società", starebbe ad indicare che "la liquidazione della quota di un socio quando la società si scioglie non è più concepibile, proprio perché c'è la liquidazione delle quote di tutti i soci".
3.2 - L'esattezza di tali affermazioni - le quali si ricollegano ad una non recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 3982 del 25 giugno 1980), che per la prima volta aveva affrontato il problema - è contestata dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso, con il quale la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2286, 2272, 2289, 2282, 2280 e 2270 c.c., oltre che per vizio di motivazione.
La doglianza è fondata.
La società rileva, sul piano giuridico (non solo come contratto, ma) come forma di organizzazione di una attività economica da svolgere nei confronti di altri soggetti. Questo spiega perché il suo scioglimento non faccia venir meno la forza vincolante dell'atto dal quale ha avuto origine, ma segni l'inizio di una nuova fase (la liquidazione), destinata a definire i molteplici rapporti derivati dall'esercizio dell'attività programmata e a ripartire l'eventuale residuo tra i soci.
Invero, il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società non comporta la cessazione dell'autonomia patrimoniale, che anzi si rafforza (artt. 2271, 2280 c.c.), non libera i soci dall'obbligo di effettuare i conferimenti (art. 2280, secondo comma, c.c.), ne' infine determina la dissoluzione dell'organizzazione sociale, poiché anche in tale fase è individuabile una ripartizione di organi e di competenze finalizzata al raggiungimento di una finalità di comune interesse (la definizione delle passività sociali) che la legge considera necessariamente collegata alla gestione delle società (art. 2280 c.c.).
3.3 - Ciò sta ad indicare che, benché sciolta, la società permane come gruppo organizzato e che i soci continuano ad essere titolari di diritti e di obblighi: cade conseguentemente la premessa, sulla quale si fonda la sentenza impugnata per escludere l'operatività, durante la liquidazione, delle cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Nè, per giungere ad una diversa conclusione, varrebbe richiamarsi all'art. 2270, secondo comma, c.c., posto che il principio desumibile da tale disposizione non è quello della prevalenza delle cause di scioglimento della società rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale, ma quello - ben diverso - della impossibilità di ottenere, dopo lo scioglimento della società, la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c.: principio che costituisce il necessario corollario dell'altro, che vieta di effettuare riparti o rimborsi in favore dei soci prima delle estinzione delle passività sociali (artt. 2280, 2282 c.c.), e che non vi è nessuna difficoltà a ritenere operante anche rispetto alle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale quando esse sopravvengano durante la liquidazione della società.
Del tutto inconferente, ai fini che qui interessano, appare poi l'affermazione che scioglimento della società e scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono previsti dalla legge come "situazioni diverse e indipendenti": tale rapporto di "separatezza e di indipendenza" non offre infatti, di per sè, alcun argomento in favore dell'una o dell'altra tesi.
Contrariamente a quel che si afferma nella sentenza impugnata, deve pertanto riconoscersi che non vi sono ostacoli
all'applicabilità dell'art. 2286 c.c. durante la fase di liquidazione e che quindi il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze può essere escluso dalla compagine sociale, anche se si è verificato un fatto che ha determinato lo scioglimento della società: del resto, se così non fosse, egli dovrebbe essere ammesso a partecipare alla vita della società, pur versando in una delle situazioni previste dalla disposizione sopra richiamata, e questo appare non solo irragionevole, ma altresì contrario ai principi che reggono l'esecuzione del contratto di società, il quale dà vita alla costituzione di una comunione di interessi, la cui esistenza, se giustifica la subordinazione dell'interesse del singolo socio a quello della maggioranza, certamente esclude che possano essere assunti legittimamente (e, quindi, senza alcuna conseguenza sul piano giuridico) comportamenti in danno degli altri soci o della società nel suo complesso (Cass 26 ottobre 1995, n. 11151).
4.1 - Del pari fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2286 e 2272, n. 2, c.c., nonché vizio di motivazione - censurano la sentenza impugnata, per aver ritenuto sussistente la causa di scioglimento della società prevista dal n. 2 dell'art. 2272 c.c., senza considerare: a) che il dissidio tra i soci, può assumere rilievo ai fini dell'applicazione di tale nonna di legge, quando si riflette sulla gestione dell'impresa sociale al punto da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, solo se "insanabile"; b) che tale carattere non ricorre quando il conflitto, come nella specie, sia stato determinato da "gravi inadempienze" di un socio, potendo in tal caso il conflitto essere eliminato dalla esclusione del socio inadempiente a norma dell'art. 2286 c.c. 4.2 - Che il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 c.c. tra le cause di scioglimento delle società personali, possa assumere rilevanza a tal fine è ormai pacificamente riconosciuto (Cass. 2 giugno 1983, n. 3779; 14 febbraio 1984, n. 1122; 13 gennaio 1987, n. 134) e, per la verità, non viene contestato dai ricorrenti.
Perché tale situazione possa risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato art. 2272 è tuttavia necessario che il conflitto tra i soci sia tale da rendere "impossibilè il conseguimento dell'oggetto sociale (Cass. 2 giugno 1983, n. 3779). Orbene, se deve ammettersi - come si è rilevato - che
l'impossibilità prevista da tale disposizione non deve corrispondere necessariamente a quella richiesta ai fini della liberazione del debitore (art. 1256 c.c.), dal momento che in questo caso non viene in considerazione l'adempimento di una obbligazione, ma la realizzazione di obbiettivi economici da valutare in un quadro di opportunità aziendale e di mercato; deve tuttavia riconoscersi che l'incidenza di tale evento sulla gestione dell'impresa deve essere idonea a rendere obiettivamente non più conveniente la continuazione dell'attività sociale e conseguentemente inutile e improduttiva la permanenza del vincolo sociale (Cass. 21 luglio 1987, n. 4683). Perché si determini una situazione siffatta è peraltro necessario, come si è appena rilevato, che il conflitto sia DIRITTO
insanabile. E tale non può essere considerato il conflitto causato da "gravi inadempienze" di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 c.c. Il che esclude che possa essere pronunciato lo scioglimento della società, come è stato riconosciuto da questa Corte con reiterate decisioni, con le quali si è affermato che, quando la causa del dissidio è imputabile a uno dei soci, sulla domanda di scioglimento prevale quella di esclusione proposta nei confronti del socio cui la causa del dissidio sia imputabile (Cass. 2 giugno 1983, n. 3779; 13 gennaio 1987, n. 134): contrariamente a quel che si afferma nella sentenza impugnata, la validità di tale enunciazione non può essere circoscritta alle società di due soci, poiché il suo fondamento riposa su considerazioni che prescindono totalmente dal numero delle persone che compongono la compagine sociale.
5.1 - Ad opposte conclusioni deve giungersi, invece, per il terzo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt 2270, n. 2, 2313, 2320 c.c., nonché vizio di motivazione - censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che, essendo nelle società in accomandita semplice l'amministrazione (e quindi la gestione) della società riservata ai soci accomandatari, l'ipotizzata situazione di conflitto, intercorrendo tra (alcuni) soci accomandanti e il socio accomandatario, non avrebbe potuto mai pregiudicare il conseguimento dell'oggetto sociale.
5.2 - La censura muove dal presupposto che nelle società in accomandita semplice un dissidio tra soci accomandanti e accomandatari non potrebbe assumere mai i connotati della causa di scioglimento prevista dall'art. 2272, n. 2, c.c.
Tale tesi, nella sua assolutezza, non può, ad avviso di questa Corte, essere condivisa.
Invero, nelle società in accomandita semplice, il rapporto dei soci accomandanti con l'amministrazione della società non è di totale esclusione, in quanto il legislatore, pur riservando l'amministrazione ai soci accomandatari (art. 2318, secondo comma, c.c.), si è preoccupato di non estraniare del tutto gli accomandanti dalla gestione della società: prova ne sia che l'art. 2320 c.c. - dopo aver stabilito, nel primo comma, che tali soci "non possono compiere atti di amministrazione, ne' trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari" - ha poi previsto, in quello successivo; che essi non solo "possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori", ma possono altresì, ove l'atto costitutivo lo consenta, "compiere atti di ispezione e di sorveglianza" e "dare autorizzazione e pareri per determinate operazioni". Quest'ultima possibilità sta ad indicare che una cooperazione del socio accomandante all'amministrazione della società mediante l'esercizio di poteri di intervento decisionale e di condizionamento attivo della gestione è ritenuta ammissibile dal legislatore, a meno di non voler ritenere che l'amministratore accomandatario resti libero di compiere l'atto sottoposto dallo statuto sociale ad autorizzazione da parte degli accomandanti quando questa non sia accordata: il che però equivarrebbe a negare - contro ogni logica - qualsiasi rilevanza giuridica ad una previsione statutaria, che trova la sua ragion d'essere proprio nell'esigenza di subordinare il compimento di taluni atti da parte del socio accomandatario amministratore ad una previa valutazione di convenienza da parte degli accomandanti.
A ciò si aggiunga che, per il terzo comma dello stesso art. 2324 c.c., gli accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società" e che, secondo quanto comunemente si ritiene, essi hanno anche il diritto di concorrere alla sua approvazione, senza che ciò implichi violazione del divieto di immistione. Appare infatti evidente che tale atto attiene (non all'esercizio, ma) al controllo della gestione e deve quindi escludersi che esso urti contro il divieto stabilito dal primo comma dell'art. 2320 c.c.; anche perché trattasi di prerogativa che dalla legge è normalmente riservata proprio a coloro che sono esclusi dalla cura di affari al cui andamento sono tuttavia interessati (artt. 2261 e 2262, 2364, n. 1, c.c.). Nè varrebbe richiamarsi, in contrario, a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 1240 del 17 febbraio 1996, poiché in quel caso l'esclusione della partecipazione degli accomandanti all'approvazione del bilancio è correlata ad una specifica previsione statutaria e non può essere quindi riferita al modello tipico della società in accomandita semplice.
Ciò premesso, si osserva che anche rispetto alle società di persone il bilancio è previsto dalla legge al fine di consentire la rilevazione periodica dell'utile (art. 2261, secondo comma, c.c.) e non ha quindi il valore di un semplice rendiconto. Appunto per questo, esso non può esaurirsi in un mero prospetto numerico delle entrate e delle uscite in relazione alle operazioni compiute, ma deve essere redatto, in linea di massima, secondo gli stessi criteri stabiliti per la formazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali (Cass. 17 febbraio 1996, n. 1240): questo perché la determinazione dell'utile anche in tal caso deve avvenire secondo criteri (la cui puntuale osservanza - sia detto per inciso - assume rilievo, non diversamente che nelle società di capitali, anche sul piano penale: art. 2621, n. 2, c.c.) che trascendono l'interesse dei soci attuali (art. 2303 c.c.) e sono ispirati all'esigenza di salvaguardare, anche a tutela dei terzi, la redditività e la potenzialità economica dell'impresa sociale.
La mancata approvazione del bilancio contrariamente a quel che sembrano ritenere i ricorrenti, viene quindi ad incidere anche nelle società personali sulla regolarità della gestione poiché solo tale atto conferisce certezza in ordine ai risultati economici conseguiti (la cui determinazione, come si è appena osservato, rileva non solo per i soci ma anche per i terzi) e se protratta nel tempo, può determinare la paralisi dell'attività sociale, specie quando si tratti di una società (come quella in accomandita semplice) in cui solo alcuni dei soci sono illimitatamente responsabili. Se questo è il quadro normativo cui deve aversi riguardo nell'individuare la posizione degli accomandanti rispetto alla gestione della società e il loro rapporto nei confronti degli accomandatari, non vi è quindi motivo di escludere che un eventuale dissidio insorto tra tali soggetti, possa assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 2272, n. 2, c.c.
6 - Il ricorso incidentale - con il quale la sentenza impugnata viene censurata, per non aver rilevato che la delibera di esclusione di M. Gabriella Sale era illegittima perché deliberata quando si era già verificata una causa di scioglimento - rimane assorbito. 7 - Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere correlativamente cassata, - con conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, che si uniformerà ai principi sopra puntualizzati nei paragrafi 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, provvedendo inoltre alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il terzo motivo dello stesso ricorso. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. In relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, anche per le spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUGLIO 1996