Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6423 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 1976, n. 2812. Est. Boselli.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Morte del socio - Recesso del socio - Scioglimento - Liquidazione della quota - Attribuzione di beni sociali - Relativa convenzione - Liceità - Forma.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Morte del socio - Recesso del socio - Scioglimento - Liquidazione della quota - Liquidazione pecuniaria - Obbligatorietà - Mancanza della pluralità dei soci - Scioglimento della società - Irrilevanza.



Nella società di persone, è lecita la convenzione con la quale si stabilisca che il diritto al controvalore in denaro della quota, spettante al socio receduto od agli eredi del socio defunto, venga regolato in natura, con l'attribuzione di beni sociali a soddisfacimento del relativo credito (cosiddetto datio in solutum). Un tale accordo, peraltro, comportando il trasferimento al creditore dei beni assegnati, è soggetto ai requisiti di Forma di cui all'art 1350 cod civ, ove riguardi immobili. (massima ufficiale)

Nella società di persone, il socio receduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto solo ad una somma di denaro, che rappresenti il valore della quota. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio, determini il venir meno della pluralità dei soci (ovvero, nella società in accomandita semplice, il venir meno dei soci accomandanti o dei soci accomandatari), e, quindi, lo scioglimento della societa medesima ove, nel termine di sei mesi, non sia ricostituita detta pluralità. Invero, anche in tale ipotesi, non può riconoscersi un diritto del socio receduto, o degli eredi del socio defunto, a partecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota di liquidazione, anzichè il controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo ed eventuale, rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della Mancanza della pluralità medesima. (massima ufficiale)