Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6413 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 1985, n. 6525. Est. Caizzone.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Cause - In genere - Domanda di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento - Liquidazione della quota di un socio ed eventuale ripartizione dell'altro da parte del giudice adito - Necessità del consenso di tutti i soci.



Il giudice adito con domanda di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento di una società di persone non può procedere alla liquidazione della quota di un socio, ed alla eventuale ripartizione dell'attivo, quando manchi una concorde istanza di tutti i soci, atteso che, all'infuori di tale ipotesi, la suddetta liquidazione e ripartizione restano affidate al procedimento contemplato dagli artt. 2275-2283 cod. civ., nello ambito del quale l'intervento dell'autorità giudiziaria non può essere esteso, senza il consenso di tutti i soci, al di là dei casi tassativamente contemplati. (massima ufficiale)