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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6412 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 1987, n. 183. Est. Pannella.

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso i creditori sociali - Verso la società - Azione sociale - Attività illecita degli amministratori - Azione del socio - Nei confronti degli amministratori - Ammissibilità - Nei confronti della società - Esclusione.


Ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 2281 cod. civ. (per la restituzione dei beni conferiti in godimento), dal combinato disposto degli artt. 2392, 2393 e 2395 cod. civ., si deduce che il socio, in quanto titolare di un particolare status all'interno della società, non può essere considerato terzo nei confronti della stessa e, quindi, per l'attività illecita degli amministratori, può, ove ne ricorrano le condizioni, agire contro di essi ma, salva l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci, non contro la società. (massima ufficiale)