Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6410 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 1999, n. 13875. Est. Altieri.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Recesso del socio - Pendenza del procedimento di liquidazione della società - Liquidazione della quota - Improcedibilità - Esclusione - Improponibilità - Sussistenza.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - In genere - Recesso del socio - Pendenza del procedimento di liquidazione della società - Liquidazione della quota - Improcedibilità - Esclusione - Improponibilità - Sussistenza.



La pendenza del procedimento di liquidazione di una società di persone non determina l'improcedibilità della domanda di liquidazione della quota del socio che abbia esercitato il recesso bensì l'improponibilità della medesima desumibile dagli articoli 2275 e segg. cod. civ.. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ACES di SATTA ANGELO & C. Sas in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, e SATTA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COL DI LANA 11, presso l'avvocato CARLO D'INZILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI BARONE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
SCHIAPPADINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 24, presso l'avvocato PIETRO CICERCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORTUNATO TAGLIORETTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2615/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'Inzillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Cicerchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. p. 1. Svolgimento del processo
La ACES s.a.s. di Satta Angelo & C. in liquidazione, nonché Angelo Satta in proprio, impugnavano per nullità dinanzi alla Corte d'Appello di Milano il lodo arbitrale pronunciato in Sondrio il 17 aprile 1994 nella controversia tra essi impugnanti e Massimo Schiappadini Satta, avente ad oggetto la liquidazione della quota di quest'ultimo, che aveva esercitato il recesso ai sensi dell'art.2285 cod.civ.
Gli arbitri, ritenuta la loro competenza solo sulla domanda di recesso e affermatane la legittimità, avevano condannato la società e in subordine il socio accomandatario al pagamento dell'importo di lire 62.800.000, ponendo a loro carico le spese del giudizio arbitrale.
Con sentenza 9 - 25 luglio 1997 la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione e condannava gl'impugnanti al pagamento delle spese. La sentenza, per quanto interessa l'oggetto del presente ricorso, è così motivata:
- la tesi sostenuta dal convenuto, secondo cui l'impugnazione era inammissibile perché si trattava di arbitrato irrituale, era infondata.
Nonostante le espressioni usate nella clausola compromissoria doveva infatti, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenersi l'intenzione delle parti di affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, soprattutto per le espressioni "controversia" ..."rimessa al giudizio"...."gli arbitri giudicheranno"......"con giudizio inappellabile", e non conferire loro mandato a definire la questione sul piano negoziale. Inoltre, l'arbitro del convenuto era stato nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art.810 cod.proc.civ., procedura incompatibile con l'arbitrato irrituale. Nessuna rilevanza aveva, infine, la previsione d'inappellabilità della decisione e di decidere secondo equità;
- le ulteriori censure erano inammissibili, avendo le parti convenuto su un arbitrato secondo equità: Inoltre le stesse censure implicavano un riesame nel merito del giudizio arbitrale, non consentito in sede d'impugnazione;
- l'affermata improcedibilità della domanda in pendenza del procedimento di liquidazione si risolveva in una violazione di legge, non deducibile contro una decisione resa secondo equità. Avverso tale sentenza la ACES s.a.s. in liquidazione e Angelo Satta hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento e di memoria.
Resiste Massimo Schiappadini Satta con controricorso. p. 2. I motivi di ricorso
2.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 102 cod.proc.civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio; violazione e falsa applicazione degli articoli 2315 e 2310 cod.civ.; in relazione all'art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ.
Deducono che nel giudizio d'impugnazione era stata eccepita l'irrituale evocazione nel giudizio arbitrale della ACES s.a.s., e che quest'ultima, d'altra parte, non si era costituita in tale giudizio. Gli arbitri avevano - erroneamente - ritenuto il rispetto del contraddittorio per alcune notifiche disposte dal presidente del collegio arbitrale, notifiche non idonee a tal fine, in quanto alla ACES non era mai stata notificata la domanda d'arbitrato introduttiva, ma solo la nomina di arbitro.
La violazione del principio del contraddittorio, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, è rilevabile d'ufficio, anche nel procedimento arbitrale di equità, e non può ritenersi superato dalla rituale costituzione della società nel giudizio d'impugnazione per nullità, essendo la decisione arbitrale inutiliter data. I giudici dell'impugnazione non potevano, quindi, pronunciarsi sui motivi di nullità senza preliminarmente verificare la costituzione di un valido contraddittorio.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art.829, primo comma, n.4, cod.proc.civ., nonché difetto assoluto di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., lamentano che erroneamente sia stata disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda di recesso in pendenza del procedimento di liquidazione della società.
Il vizio costituiva, infatti, motivo di nullità ai sensi dell'art.829, comma I, n.4, cod.proc.civ., e non, come ritenuto dalla Corte d'Appello, violazione di legge.
Posto che il procedimento di liquidazione è inderogabile, solo al liquidatore competeva l'accertamento e il compimento della liquidazione. Quest'ultima, che è causa di estinzione dei rapporti sociali, prevale sulla risoluzione del rapporto rispetto al socio. Rilevano, inoltre, che ulteriore profilo d'improcedibilità era stato da loro dedotto nel fatto che i motivi del recesso erano stati indicati nel venir meno della fiducia indispensabile per la continuazione del rapporto societario, motivi che impedivano il raggiungimento dello scopo sociale, come attestato nell'atto notarile di scioglimento e di messa in liquidazione.
Avendo gli arbitri ritenuto la loro incompetenza a decidere sulle cause di liquidazione, non potevano considerare procedibile la domanda di accertamento del recesso, fondato sulle stesse circostanze, essendo pregiudiziale l'accertamento della causa di scioglimento.
p. 3. Motivi della decisione
3.1. Il primo motivo è inammissibile.
Essendo stato denunciato un vitium in procedendo la Corte può effettuare una diretta verifica sugli atti della causa. La violazione del principio del contraddittorio era stata dedotta dai ricorrenti dinanzi al collegio arbitrale, e quest'ultimo aveva ritenuto che la società fosse stata regolarmente evocata in giudizio e posta in grado di esercitare il diritto di difesa. D'altra parte, il lodo è stato reso nei confronti di entrambi i soggetti (la società e il socio Angelo Satta).
Tale statuizione non è stata specificamente censurata con l'impugnazione per nullità, con la conseguente formazione del giudicato sul punto e la non deducibilità della questione nel giudizio di legittimità.
3.2. Il secondo motivo è infondato.
La pendenza del procedimento di liquidazione non determina affatto, come sostenuto dai ricorrenti, un'impedimento di ordine processuale alla decisione sulla domanda di liquidazione della quota del socio, ma soltanto l'improponibilità di tale domanda ( sentenza 5 giugno 1962, n.2217 ).
Si tratta, quindi, di norma di natura sostanziale, ricavabile dagli articoli 2275 e seguenti cod.civ., la cui inosservanza - risolventesi in un error in judicando -non può essere dedotta col rimedio dell'impugnazione quando le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità.
D'altra parte, nella specie non risulta accertata l'esistenza di crediti, alla cui soddisfazione dovrebbe essere destinato con priorità il ricavato della liquidazione dei beni. La decisione degli arbitri secondo equità non è, pertanto, incorsa in violazione dell'art.2625 cod.civ., norma da ritenersi di ordine pubblico, la quale sanziona penalmente la ripartizione dell'attivo sociale fra i soci "prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli".
3.3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese. da liquidarsi in complessive lire 3.371.500, di cui tre milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese. liquidate in complessive lire 3.371.500, di cui lire tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1999