Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6392 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 25 Settembre 1990, n. 9709. Est. Di Ciò.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Proroga tacita - Consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento fondiario - Gestione - Assoggettamento alla disciplina della società semplice - Conseguenze - Scadenza del termine di durata - Continuazione dell'attività consortile da parte dei consociati - Proroga tacita, a tempo indeterminato, del consorzio - Sussistenza.



Un consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento fondiario, rientrando tra i fenomeni genericamente associativi, è assoggettato alla disciplina della società semplice per quanto concerne la sua gestione. Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuino a svolgere operazioni consortili (art. 2273 cod. civ.). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Mauro SAMMARTINO Consigliere
" Vincenzo DI CIÒ Rel. "
" Cesare MAESTRIPIERI "
" Domenico GIAVEDONI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Artemisio Flavio, elett. dom. in Roma Via Calabria, 56 presso l'avv. Antonio D'Amato che lo rapp. e dif. per delega a margine del ricorso. Ricorrente
contro
Consorzio Casalpalocco, con sede in Roma, Via Casalpalocco s. n.; in persona del suo legale rapp.te Pres. Consiglio Amm.ne Gustavo de Meo;
elett. dom. in Roma Via Taro 35 presso lo studio dell'avv. Icilio Mazzoni per proc. spec. Not. Franco Traversi di Roma del 4-4-78 rep. n. 2480.
Controricorrente
per l'annullamento della Sentenza C.A. Roma del 29-5-8-10-85. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-6-89 dal Cons. Vincenzo Di Ciò.
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Flavio Artemisio - proprietario di una porzione immobiliare in Casalpalocco - nell'agosto 1980 proponeva opposizione contro decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di L. 858.199 a favore di detto consorzi, per spese consortili relative agli anni 1974, 1975, 1976, 1978 e 1979.
Assumeva di non essere tenuto ai versamenti richiesti, derivanti da deliberazioni assembleari adottate senza avviso di convocazione a tutti i condomini.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti.
Stabilitosi il contraddittorio l'adito Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava che l'Artemisio non era vincolato all'approvazione dei preventivi e consuntivi degli anni 1976, 1978 e 1979, non risultando provato che gli fossero stati spediti gli avvisi di convocazione delle assemblee. Revocava in conseguenza il decreto ingiuntivo, condannato l'opponente al pagamento della minor somma di L. 177.009, oltre agli interessi, relativa ai contributi dovuti per gli anni 1974 e 1975, nonché ad un quarto delle spese giudiziali, per il resto compensate. A seguito di impugnazione delle parti principale del Consorzio di Casalpalocco e incidentale di Flavio Artemisio - la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 29 maggio - 20 ottobre 1985, in riforma della iscrizione di primo grado respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo e poneva a carico dell'Artemisio tutte le spese giudiziali.
Premetteva la Corte che inizialmente l'appellato si era difeso deducendo la mancata proroga del Consorzio, la cui durata era stabilita fino al 31 dicembre 1977, la quale aveva determinato lo scioglimento dell'ente, che quindi non poteva più adottare alcuna deliberazione; e ciò a prescindere dal problema della ritualità o meno delle successive convocazioni.
Ma siffatto assunto non era condivisibile perché, essendo la gestione del consorzio modellata su quella, semplificata, della società, ne consegue che esso è tacitamente prorogato, a tempo indeterminato, allorché, decorso il termine per cui è contratto, i consorziali continuano le operazioni consortili.
E, nella specie, appunto ciò si era verificato.
Riguardo alle contribuzioni per gli anni 1976, 1978 e 1979, i relativi esercizi risultavano regolarmente approvati dalle rispettive assemblee: infatti per quella del 30 gennaio 1976 v'era l'esplicita ammissione dell'opponente; a quella del 30 novembre 1979 questi aveva partecipato tramite un suo rappresentante e per quella del 7 novembre 1980 era stato regolarmente convocato mediante raccomandata n. 1549 del 22 ottobre 1980.
Flavio Artemisio ha proposto ricorso contro detta sentenza, con un solo, complessivo motivo di cassazione.
Il Consorzio di Casalpalocco resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato mezzo d'impugnazione, Flavio Artemisio denuncia la violazione degli artt. 1362 seggt. c.c., in relazione agli artt. 2, 4 e 22 dello statuto del Consorzio, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Assume:
a) che la tesi secondo cui il consorzio deve ritenersi tacitamente prorogato allorché, dopo la sua scadenza, i consorziati continuano a compiere le attività consortili, sarebbe frutto di "mera illazione". Comunque esso ricorrente non avrebbe mai partecipato a tali attività, manifestando anche esplicitamente la propria volontà contraria alla proroga stessa;
b) che dopo una prima proroga della scadenza contrattuale di due anni - dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 1977 - deliberata dall'assemblea generale dei consorziati, esso istante non avrebbe mai ricevuto ulteriori convocazioni per successive assemblee aventi ad oggetto altre proroghe;
c) che da ciò deriverebbe l'inopponibilità, nei suoi confronti, dalle deliberazioni di approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, adottate in assemblee per le quali non è stato convocato;
d) che il Consorzio di Casalpalocco non potrebbe essere definito di miglioramento fondiario, dato che la proprietà fondiaria (strade e spazi verdi) su cui si estende l'azione del consorzio anzidetto, non appartiene ai consorziati, bensì alla società generale immobiliare di lavori d'utilità pubblica, avente sede in Roma.
Le enunciate tesi sono inconsistenti.
Va premesso che, siccome è pacifico, a norma del relativo statuto il Consorzio di Casalpalocco ha lo scopo di provvedere all'espletamento dei seguenti compiti, fino a che non saranno assunti dal Comune: manutenzione delle strade, delle fognature, dell'illuminazione, del verde, ecc... nel comprensorio stesso. Ne deriva che esattamente detto Consorzio è stato definito di miglioramento fondiario, essendo costituito da un'associazione di privati, avendo a base la proprietà fondiaria e come scopo un vantaggio per l'uso, la conservazione ed il miglioramento dei fondi. A nulla rileva che la proprietà del terreno su cui precipuamente si svolge l'attività del consorzio apparteneva ad uno o più consorziati e non a tutti, se poi tale attività si risolve in un vantaggio per i fondi inclusi nel comprensorio ed appartenenti agli altri consorziati.
Ciò posto, deve condividersi l'opinione secondo cui, poiché il consorzio rientra tra i fenomeni genericamente associativi, presuppone un'organizzazione e la sua gestione è modellata su quella della società semplice.
Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuano a svolgere le operazioni consortili (ex art. 2273 c.c.).
Ma, a prescindere da ciò, e ricordato che nella specie si controverte su contributi dovuti dall'Artemisio per gli anni 1976, 1978 e 1979, la Corte d'Appello ha rilevato che le relative assemblee consortili sono state regolarmente convocate, come risulta:
a) per il 1976 dall'esplicita ammissione dell'odierno ricorrente;
b) per il 1978 (tenuta il 30 novembre 1979), avendovi l'Artemisio partecipato tramite un proprio rappresentante;
c) per il 1979, essendo stato il medesimo regolarmente invitato a parteciparvi, con raccomandata n. 1549 in data 22 ottobre 1980. È evidente, alla stregua di tali accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, che comunque il ricorrente, partecipando alle assemblee consortili dopo il 31 dicembre 1977, ha preso atto che il consorzio continuava a svolgere l'attività per cui era sorto ed ha tacitamente ratificato l'ulteriore proroga della sua durata.
Ne segue l'esistenza di respingere il ricorso.
L'onere delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da Flavio Artemisio, contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 29 maggio - 8 ottobre 1985, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in L. 40.300, oltre a L. 1.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte Suprema di cassazione, II sezione civile, il 14 giugno 1989.