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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6384 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Aprile 2011, n. 9397. Est. Zanichelli.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - In genere - Successivo scioglimento della società - Liquidazione della quota - Permanenza del diritto alla liquidazione ai sensi dell'art. 2189 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.


Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.LLI ELIFANI DI MARIO ELIFANI s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via Alessandria n. 128, presso l'Avv. PIRA ANTONINO che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ELIFANI Andrea, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso gli Avv.ti GIULIANI FRANCESCO e Edoardo Belli Contarini che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
e contro
ELIFANI Marco, con domicilio eletto in Roma, via Premuda n. 1, presso l'Avv. Sergio Fedeli che lo rappresenta e difende come da procura a margine controricorso;
- controricorrente -
e contro
ELIFANI Mario, ELIFANI Agnese e ELIFANI Patrizia;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4330/06 depositata il 12 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 1 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Antonino Piro, Sergio Fedeli e Francesco Giuliani, rispettivamente per la ricorrente, Elifani Marco e Elifani Andrea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La F.lli Elifani di Mario Elifani s.a.s. in liquidazione ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione dei Tribunale di Roma che aveva dichiarato legittimo il recesso del socio Andrea Elifani ma improponibile la sua domanda tendente ad ottenere la liquidazione della sua quota di partecipazione, ha condannato la società al pagamento in favore predetto socio receduto della somma di Euro 747.313,13 quale valore quota.
A sostegno del ricorso vengono proposti due motivi.
Con il primo si deduce violazione di legge per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che l'intervenuta messa in liquidazione della società non determini l'improponibilità o limproseguibilità della domanda precedentemente proposta e volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale. Con il secondo si denuncia carenza di motivazione in ordine alla circostanza, non valorizzata dal giudice del merito, relativa agli effetti dell'intervenuto scioglimento della società sulla causa di giustificazione del recesso motivato con l'eccessiva durata del contratto sociale. Resistono con controricorso Andrea Elifani e Elifani Marco. Quest'ultimo e la ricorrente hanno depositato memoria, MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che sono incontestati i presupposti di fatto rilevanti per il giudizio e cioè che Andrea Elifani, socio della F.lli Elifani di Mario Elifani s.a.s., ha dichiarato nell'anno 1999 di recedere dalla società e che questa, dopo che il socio receduto aveva agito giudizialmente per ottenere la liquidazione della sua quota, è stata posta in liquidazione nel marzo del 2002, il quesito cui deve dare risposta la Corte, posto che non si fa più questione della legittimità del recesso, attiene al rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la liquidazione della quota del socio receduto e il successivo scioglimento e messa in liquidazione della società, dovendosi accertare se l'apertura di quest'ultima comporti qualche effetto sulla predetta iniziativa giudiziaria.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
L'art. 2289 c.c., sulla cui applicabilità alla fattispecie, non vi è discussione, prevede che nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un solo socio questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota che deve essere pagata dalla società che è soggetto passivo dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. un. 26/04/2000 n. 291) entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Poiché, come si è rilevato, non vi è più contestazione in ordine alla legittimità del recesso, non vi è dubbio che alla scadenza del termine semestrale decorrente dalla comunicazione del recesso è maturato in capo al socio receduto il diritto di credito della somma corrispondente al valore della quota in base alla situazione patrimoniale esistente al momento del recesso. Nessuna rilevanza, pertanto, possono avere le successive vicende societarie posto che alla scadenza del termine indicato non si era verificata alcuna causa di scioglimento della società, essendo rimasta la pluralità dei soci che è venuta meno solo in epoca successiva e quando ormai il diritto del receduto si era perfezionato. Ne consegue che non vi è alcuna interferenza tra il procedimento di liquidazione della società e il giudizio relativo alla liquidazione della quota conseguente all'inadempimento della società medesima dal momento che il diritto fatto valere con il primo non è quello al riparto conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti ma quello alla liquidazione della quota del singolo socio che recede dal rapporto che non ha diritto ad una parte del patrimonio che resta intatto ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della sua partecipazione.
D'altra parte non è chi non vede l'incongruità di una diversa soluzione dal momento che se l'intervenuta liquidazione della società in epoca anche di gran lunga successiva al recesso comportasse per il solo fatto che l'obbligazione al pagamento del valore della quota non è stato adempiuta l'improponibilità della pretesa e il receduto dovesse assoggettarsi alle regole della liquidazione ne conseguirebbe che lo stesso dovrebbe in ipotesi sopportare le conseguenze anche negative di una gestione societaria alla quale è rimasto totalmente estraneo e sulla quale non aveva alcun titolo per interloquire.
Nè un diverso principio può desumersi dalla giurisprudenza della Corte invocata dalla ricorrente (sent. SS.UU. n. 291/2000) in quanto l'affermazione secondo cui "se si determini lo scioglimento della società, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabilè deve essere letta alla luce della precedente affermazione a mente della quale "Quando rimanga soltanto un socio, tale domanda deve essere rivolta nei confronti di detto superstite, non in proprio, ma in rappresentanza della società, lino a che questa resti in vita, ai sensi dell'art. 2272 c.c., n. 4" e del complessivo discorso sul contrasto posto all'esame della Corte circa la legittimazione passiva rispetto alla domanda del socio (società o soci in proprio) e sta solo a significare che se la domanda viene proposta mentre ancora la società non è sciolta la legittimazione passiva appartiene anche all'unico socio superstite ma che, se il diritto alla liquidazione della quota non si è ancora perfezionato quando la società si scioglie per mancata ricostituzione della pluralità di soci, il diritto stesso si confonde con il diritto a partecipare alla liquidazione che è procedimento di assorbente portata. Negli stessi termini deve essere letta la sentenza n. n. 13875 del 1999 che si riporta a Cass. n. 2217 del 28/07/1962 posto che il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due e cioè che il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito quando si verificano i presupposti per l'apertura del secondo. Non è peraltro pertinente il richiamo, operato dalla ricorrente, al principio di buona fede che sarebbe stato violato dal socio receduto ponendosi in una condizione di sottrarsi alla disciplina della liquidazione posto che, a tacer d'altro, gli altri soci che avessero voluto evitare la liquidazione della quota con le modalità di cui all'art. 2289 c.c., ben avrebbero potuto anticipare lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione ad una data anteriore alla scadenza dei sei mesi dal recesso.
Il secondo motivo che denuncia una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della durata del vincolo sociale alla luce dell'intervenuto scioglimento della società è inammissibile non solo in quanto non viene chiaramente indicato quale sia il fatto materiale in ordine alla cui sussistenza vi sia controversia tra le parti ma anche perché sulla legittimità del recesso si è formato il giudicato.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese quanto al rapporto tra la ricorrente e il controricorrente Andrea Elifani mentre si può operare la compensazione nel rapporto tra ricorrente e l'altro controricorrente stante la sostanziale comunanza della posizione processuale. P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di Andrea Elifani delle spese che liquida in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; compensa le spese nel rapporto tra ricorrente e Marco Elifani.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011