Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6337 - pubb. 09/08/2011

Collegamento negoziale tra rapporti di finanziamento e reciproca influenza

ABF Milano, 26 Gennaio 2011, n. 187. Pres., est. Gambaro.


Mutuo e finanziamento in genere – Finanziamento finalizzato all’acquisto – Collegamento negoziale – Conseguenze.



L’esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere – finanziatore e cliente finanziato, da un lato, e cliente e fornitore del bene, dall’altro – implica che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione dell’uno influisca sulla validità, efficacia, esecuzione dell’altro. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)

Nella specie, una consumatrice aderiva a un programma di benessere personale pagando in parte in contanti e in parte a mezzo finanziamento con l’«intermediario convenuto». Prima di avviare il programma di benessere, tuttavia, il centro estetico («fornitore») aveva cessato l’attività. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


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