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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6311 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 2010, n. 17283. Est. Nappi.

Prova civile - Rendimento dei conti - Obblighi di rendiconto discendenti da rapporti sostanziali - Disciplina processuale - Instaurazione del procedimento con domanda in via principale o incidentale - Definizione con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore o con sentenza idonea a passare in cosa giudicata - Rendiconto dell'amministratore di società di persone.


Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al diritto che, ai sensi dell'art.2261 cod. civ., compete al socio di società di persone di ottenere il rendiconto dagli amministratori, al fine di proporre contro i medesimi un'eventuale azione di responsabilità). (massima ufficiale)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pompili Virgilio, domiciliato in Roma, via Barberini 86, presso l'avv. Trillò A., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Pompili Osvaldo, domiciliato in Roma, viale G. Mazzini 6, presso l'avv. S. Dionisio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. De Dominicis R., come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5149/2003 della Corte d'appello di Roma, depositata il 4 dicembre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Trillò per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv. De Dominicis, per il resistente, che ne ha chiesto il rigetto.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. BASILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda proposta da Virgilio Pompili il 25 luglio 1998 per ottenere il rendiconto della gestione del conto corrente bancario n. 19710/c intestato sin dal 10 dicembre 1989 al fratello Osvaldo Pompili, garantito da una sua fideiussione e gestito in forza di una procura anche dall'altro fratello Antonio Pompili, anch'egli fideiussore, in relazione ad attività comuni. Hanno ritenuto i giudici del merito:
a) che l'attore non ha diritto al rendiconto richiesto, essendo cessata sin dal 1996 la garanzia fideiussoria da lui prestata e non risultando chiarito a quale attività imprenditoriale comune ai fratelli Pompili fosse destinato il conto corrente bancario;
b) che la fideiussione di Virgilio Pompili garantiva un affidamento per L. duecento milioni, ma non era dimostrato che su quel conto confluissero gli utili e le passività dell'indefinita attività comune, mentre a decorrere dal 19 96 era stata costituita una società semplice per la gestione dell'azienda agricola comune e aperto altro conto;
c) che obbligate al rendiconto potevano essere le società comuni, non Osvaldo Pompili intestatario del conto; e comunque sarebbe stato necessario chiamare in causa anche Antonio Pompili, che aveva potere di firma.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione Virgilio Pompili e propone cinque motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Osvaldo Pompili. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1936, 1939, 1946, 1954, 1957, 1988, 2730 c.c., artt. 100 e 263 c.p.c., in relazione agli artt. 1717 e 2030 c.c..
Sostiene che, contrariamente a quanto affermano i giudici del merito, è la destinazione del conto alle esigenze comuni a giustificare la sua pretesa al rendiconto, non la fideiussione, allegata solo a dimostrazione di quella comune destinazione. Nè ha rilievo che la fideiussione, cessata solo nel 1998, non fu mai escussa e che il conto corrente n. 19710/c fosse in attivo.
Del resto l'esistenza di un mandato nell'interesse comune non è stata mai negata da Osvaldo Pompili ne' la comproprietà dei fondi riversati sul conto corrente. E comunque anche la sua qualità di fideiussore del conto corrente lo legittimava a richiedere le informazioni mai ottenute.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1374, 1703, 1708, 1713, 1853, 1988, 2028, 2697, 2729, 2730 c.c., artt. 210 e 263 c.p.c., in relazione agli artt. 1717 e 2030 c.c.. Sostiene che l'esistenza della gestione comune, quantomeno dell'azienda agricola, è riconducibile alle figure del mandato o a forme associative e risulta dimostrata dalle dichiarazioni da lui rese nell'interrogatorio libero, confortate dalla documentazione acquisita. Sicché l'azione di rendiconto è stata esercitata in funzione dell'accertamento di 5 eventuali suoi consequenziali diritti di credito nei confronti del fratello. Ed è Osvaldo Pompili, unico intestatario del conto corrente, a dovere renderne il conto, non certo le aziende comuni, posto che al rendiconto è tenuto chiunque gestisca attività anche nell'interesse altrui. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, con riferimento agli artt. 1703, 1708, 1713, 1936, 1939, 1946, 1954, 1957, 2028 c.c., artt. 112 e 263 c.p.c., in relazione agli art. 1717 e 2030 c.c, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare il rapporto tra la sua posizione formale di garante e quella sostanziale di cointeressato all'attività comune.
Sostiene che l'asserita esistenza di un saldo attivo del conto non esclude il suo diritto di socio a conoscerne l'andamento. E ribadisce che tale diritto può essere esercitato solo nei confronti del titolare del conto.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., censurando l'addebito di un mutamento di linea difensiva che i giudici del merito gli muovono nella motivazione, sia pure senza trame conseguenze.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1703, 1717, 2028 c.c., artt. 103 e 112 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, legittimato passivo era solo Osvaldo Pompili, titolare del conto, non anche il procuratore Antonio Pompilio.
2. Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina più recenti "il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)" (Cass., sez. 1^, 10 novembre 1999, n. 12463, m. 531001). Nel caso in esame il diritto di rendiconto fatto valere in via principale da Virgilio Pompili è riconducibile all'art. 2261 c.c., che riconosce ai soci di società di persone il diritto di ottenere il rendiconto dagli amministratori (Cass., sez. 1^, 14 dicembre 1998, n. 12531, m. 521602).
Secondo la prospettazione dell'attore e la ricostruzione dei fatti proposta nella stessa sentenza impugnata, in realtà, il conto corrente controverso, affidato per L. duecento milioni e garantito dai fratelli Pompili, fu utilizzato come cassa della comune attività imprenditoriale, quantomeno nel settore agricolo, fino al 1996, quando fu sostituito da altro conto corrente bancario, intestato a una società semplice appositamente costituita dai fratelli per la gestione dell'impresa comune.
Sicché deve ritenersi che l'attore abbia allegato l'esistenza di una società di fatto tra il 1989 e il 1996, sostituita poi da una società regolare.
L'azione di rendiconto è quindi finalizzata alla proposizione di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, secondo quanto è possibile anche nelle società di persone in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. (Cass., sez. 1^, 17 gennaio 2007, n. 1045, m. 594324). E rispetto a tale azione non v'è litisconsorzio necessario ne' degli altri soci (Cass., sez. 1^, 8 settembre 1986, n. 5479, m. 448005) ne' di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili a norma dell'art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori (Cass., sez. 1^, 25 luglio 2008, n. 20476, m. 605172). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, che si uniformerà ai principi su enunciati.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010