ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6298 - pubb. 01/08/2010.

.


Cassazione civile, sez. II, 19 Gennaio 1985, n. 142. Est. Anglani.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - In genere - Atto costitutivo - Attribuzione ad un consiglio di soci - Amministrazione congiunta - Conseguenze - Unanimità dei consensi - Necessità - Applicazione del principio maggioritario - Esclusione.


Allorquando in base a una clausola dell'atto costitutivo l'amministrazione di una società semplice sia affidata a un consiglio di soci è configurabile non l'ipotesi dell'amministrazione disgiuntiva di cui all'art. 2257 cod. civ. ma dell'amministrazione congiunta dei soci designati (art. 2258 cod. civ.) con la conseguenza che per le relative decisioni è necessaria l'unanimità dei consensi, non trovando applicazione - in assenza di una specifica previsione pattizia - l'amministrazione fondata sul principio maggioritario, come indicato dall'art. 2388 cod. civ. per la società per azioni. (massima ufficiale)