Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6278 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 08 Giugno 1992, n. 7039. Est. De Aloysio.


Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Conferimento di un fondo rustico in una società di capitali - Assimilabilità ai contratti di scambio ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Esclusione - Prelazione o riscatto in favore dell'affittuario - Inammissibilità.



Il conferimento di un fondo rustico in una società di capitali non implica prelazione e riscatto in favore dell'affittuario, in quanto, configurando un trasferimento privo di controprestazione in denaro e correlato all'acquisto della qualità di socio sulla base di negozio "intuitu personae", non è assimilabile ai contratti di scambio di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Carmine CECERE Presidente
" Gioacchino DE ROSA Consigliere
" Aldo PAPA "
" Ugo DE ALOYSIO Rel. "
" Vito GIUSTINIANI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Ric. 971-87
MASTRO ANTONIO res. in Francavilla Fontana elett. dom. in Roma - Via Puccini n. 10 c-o lo studio dell'avv. Luigi Montesano che lo rapp.ta e lo difende giusta procura Notar Dr. Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana dell'8.10.1990 n. 4343 di rep.; unitamente agli avv.ti Sebastiano Mastrobuono e Armando Esposito giusta procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
SANTORO PIETRINA in proprio e in qualità di Amm.re Unico Azienda Agricola Comm. Vitale S.r.l. e Verusio Adriano elett. dom. in Roma - Viale Rossini n. 9 c-o lo studio dell'avv. Natalino Irti che li rapp.ta e li difende giusta procura speciale per Notar Giuseppe Trinchera notaia in Ceglie Messapico del 3.1.90 n. 1943 di repertorio.
Resistenti con mandato
contro
VERUSIO DANIELE - VERUSIO MAURIZIO
Intimati
Ric. n. 2003-87
VERUSIO ADRIANO elett. dom. in Roma - Via Luciano Manara n. 43 c-o lo studio dell'avv. Antonio D'Ippolito che lo rapp.ta e lo difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale. Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MASTRO ANTONIO - VERUSIO DANIELE E MAURIZIO - nonché SANTORO PIETRINA E AZ. AGRICOLA COMM. VITALE.
Intimati
Ric. n. 2004-87
AZIENDA AGRICOLA COMM. VITALE con sede in Ceglie Messapico (Brindisi) in persona dell'Amm.re Unico - Santoro Pietrina elett. dom. in Roma Via Luciana Manara n. 43 c-o lo studio dell'avv. Antonio D'Ippolito che la rapp.ta e la difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MASTRO ANTONIO - VERUSO ADRIANO, DANIELE, MAURIZIO, E SANTORO PIETRINA
Intimati
Ric. n. 1307-87
GENTILE GIOVANNI elett. dom. in Roma Via Crescenzio n. 16 c-o lo studio dell'avv. Franco Coccia rapp. e difeso dall'avv. Livio Stefanelli giusta procura a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
VERUSIO MAURIZIO, S.R.L. AZIENDA AGRICOLA COMM. VITALE - SANTORO PIETRINA - VERUSIO DANIELE - MASTRO ANTONIO - VERUSIO ADRIANO. Intimati
Ric. n. 2002-87
VERUSIO ADRIANO di Ceglie Messapico Largo Vitali n. 3 elett. dom. in Roma Via Luciano Manara n. 43 c-o lo studio dell'avv. Antonio D'Ippolito che lo rapp.ta e lo difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GENTILE GIOVANNI - VERUSIO DANIELE, MAURIZIO - SANTORO PIETRINA E AZ. AGR. COMM. VITALE.
Intimato
Ric. n. 2005-87
AZIENDA AGRICOLA COMM. VITALE con sede in Ceglie Messapico in persona dell'Amm.re Unico Santoro Pietrina elett. dom. in Roma - Via L. Manara n. 43 c-o lo studio dell'avv. Antonio D'Ippolito che la rapp.ta e la difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GENTILE GIOVANI - VERUSIO ADRIANO, DANIELE, MAURIZIO e, SANTORO PIETRINA.
Intimati
Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 4.7.86-20.9.86 (R.G. 479-84).
Udito il Consigliere Relatore Dott. Ugo De Aloysio nella pubblica udienza del 2.12.91.
È comparso l'avv. G. Arieta (con delega C. Montesano). È comparso l'avv. N. Irti.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. Di Salvo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali e degli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio Mastro, premesso che da molti anni conduceva in affitto il comprensorio di terreni e fabbricati, esteso circa 266 ettari, facente parte della masseria "Cantagallo" ed a titolo di colonia migliorataria un fondo esteso circa 7 ettari, entrambi di proprietà di Vitale Caterina che con atto notarile aveva trasferito a titolo oneroso la proprietà di tutti i suddetti beni alla società a responsabilità limitata Azienda Agricola Commerciale Vitale, verso il corrispettivo di quote sociali corrispondenti al valore degli immobili conferiti, in violazione del diritto di prelazione spettante ad esso attore, convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi la nominata azienda al fine di sentir dichiarare il suo diritto di riscatto dei medesimi beni ai sensi della legge 26.5.1965 n. 590 e successive modificazioni, ed ordinare, quindi, il trasferimento, in suo favore, della proprietà di essi, previo pagamento del loro valore secondo la stima risultante dalla perizia allegata al rogito notarile. La convenuta società, nel costituirsi, chiese il rigetto della avversa pretesa, sostenendo che il conferimento dei fondi rustici alla società, da parte della Vitale, non poteva considerarsi atto di alienazione a titolo oneroso, sibbene integrava l'elemento essenziale di un contratto di mera collaborazione, incompatibile con l'esercizio del diritto di riscatto; aggiunse che l'attore non poteva considerarsi coltivatore diretto, bensì imprenditore agricolo, non avendo la capacità lavorativa sufficiente per la coltivazione dei fondi; che la stima dei beni conferiti alla società non rifletteva il loro effettivo valore, tanto che ne era in corso la revisione; che la quota sociale era infungibile.
La causa fu riunita ad altra analoga promossa da Giovanni Gentile contro la medesima azienda per l'esercizio del riscatto relativo al fondo denominato "Casina Vitale" esteso circa 42 ettari da lui condotto in affitto e dalla proprietaria Caterina Vitale pure trasferito in proprietà alla suddetta società.
Intanto uno dei soci di questa, Adriano Verusio, convenne dinanzi lo stesso Tribunale l'anzidetta società e gli altri soci donatori delle quote sociali della defunta Caterina Vitale, al fine di sentir dichiarare la nullità o l'inefficacia del contratto costitutivo della società, qualora fossero state accettate le domande di riscatto.
Si costituirono Santoro Pietrina e Verusio Daniele i quali precisarono che i retratti erano infondati ed in ogni caso non potevano esser accolti giacché il fatto che la Vitale avesse ceduto gratuitamente tutte le sue quote all'unica sua figlia Pietrina Santoro ed ai figli di costei Verusio Adriano, Daniele e Maurizio, dava al conferimento la qualità di donazione indiretta, che non era negozio retrattabile.
Nel giudizio intervenne Giovani Gentile a titolo principale eccependo l'ininfluenza dell'azione di nullità su quella di retratto e l'insussistenza dell'asserita donazione indiretta. Riunita la causa alle altre due, l'adito Tribunale rigettò tute le domande proposte, con sentenza che fu confermata dalla Corte di Appello territoriale investita dei gravami dei soccombenti e di quelli incidentali degli appellati.
La Corte del merito rilevò che il conferimento di beni in una società di capitali doveva essere ritenuto mera prestazione del complesso negozio societario che non è di scambio, ma "a comunione di scopo" nel quale le parti hanno interessi convergenti e non contrapposti. Infatti la causa del trasferimento non andava ravvisata nello scambio di cosa contro prezzo, ma nell'esercizio dell'attività economica in comune tra i soci, al fine di conseguire a dividerne gli utili. Inoltre trattandosi di società di capitali, il rilascio di azioni, quale contropartita del conferimento, non costituiva di certo "scambio in senso giuridico" giacché tali titoli attribuiscono al socio, tutti i diritti inerenti al suo stato di componente della società.
In ogni caso la legge sulla prelazione-retratto costituendo una restrizione del principio della libera disponibilità dei propri beni, non poteva essere interpretata estensivamente sino a ricomprendere ipotesi traslative di beni non costituenti atti di trasferimento oneroso in senso stretto.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso Giovani Gentile ed Antonio Mastro, affidandone l'accoglimento, rispettivamente, a 5 ed a 2 motivi.
Resistono con controricorso la società Azienda Agricola Commerciale Vitale e Adriano Verusio, chiedendone il rigetto e formulando, a loro volta, ricorso incidentale condizionato. Antonio Verusio ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi principali ed incidentali condizionati debbono essere riuniti a norma del disposto dell'art. 335 c.p.c. essendo stati proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, Antonio Mastro denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 590-1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sul rilievo che erroneamente gli sarebbe stato negato dai giudici del merito l'esercizio del diritto di prelazione che, invece, è escluso solo nei casi tassativamente previsti di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni, in base a piani regolatori, sono destinati ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica.
Ne conseguirebbe l'attribuzione della natura di atto di trasferimento a titolo oneroso al contratto del 29.12.1980 con il quale Caterina Vitale trasferì alla soc. r.l. Azienda Agricola Commerciale la proprietà dei beni già condotti in affitto ed a colonia da esso ricorrente, per il prezzo risultante da stima, di L. 398.460.000, ricevendo in corrispettivo quote sociali della stessa società, tanto più che per il disposto dell'art. 2254 cod. civ. la garanzia ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Dal canto suo Giovani Gentile, con il primo motivo del proprio ricorso, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 590-1965; 1362 e segg. cod. civ.; 2476 e segg. stesso codice, difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. sul rilievo che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che l'anzidetto art. 8 contempla solo i trasferimenti a titolo oneroso, correlati a contratti di scambio, e non pure quelli inerenti a contratti a comunione di scopo. A suo dire il legislatore, dopo aver identificato le fattispecie soggette a prelazione in ogni tipo di trasferimento a titolo oneroso, a qualsiasi negozio collegato, ha significativamente escluso, in via tassativa, dettagliata e precisa, solo i casi elencati nell'art. 8 della citata legge n. 590-1965, che è norma di stretta interpretazione per cui ai sensi dell'art. 14 delle preleggi non può trovare applicazione oltre i casi da essa previsti.
Con il secondo motivo, il Gentile, nel denunciare violazione ed errata applicazione dell'art. 2254 cod. civ., e dell'anzidetto art. 8, nonché insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene che l'impugnata sentenza, anziché ritenere il disposto dell'art. 2254 cod. civ. risolutivo di ogni perplessità circa il carattere traslativo ed oneroso del conferimento societario, ha erroneamente dedotto dal richiamo alle norme sulla vendita ivi contenuto con riferimento alla garanzia dovuta dal socio una indiretta conferma che "per altri profili detto istituto non è applicabile al negozio del conferimento", così trascurando di considerare che nella garanzia dovuta dal socio e nel concetto di passaggio dei rischi trova riscontro anche l'evizione totale avveratasi con il retratto agito dal terzo prelazionista.
Con il terzo motivo lo stesso Gentile denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 cod. civ. con riferimento, in particolare, agli artt. 2343-2477-2254-2325 stesso codice e 8 legge n. 590-1965, difetto, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che, retroagendo il retratto per consolidata giurisprudenza, ed impedendo il trasferimento del bene da un soggetto ad un altro, è irrilevante ogni indagine circa le conseguenze dell'ingresso o meno dell'immobile conferito nel patrimonio societario, giacché il solo elemento discriminante è la qualificazione del negozio di conferimento come trasferimento oneroso o meno.
Tali motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Correttamente la Corte del merito, con ampia, esauriente e coerente motivazione, immune da vizi logici ed errori giuridici, ha escluso che nella specie fosse ammissibile il suddetto diritto e quello succedaneo di riscatto, avendo accertato che il corrispettivo dell'alienazione del compendio fondiario da parte di Caterina Vitale, era costituito da azioni considerate dalle parti non per il loro valore monetario preventivamente determinato, bensì come titoli di credito attributivi dello status di socio, con riferimento alla quota di capitale sociale contestualmente sottoscritta ed ai diritti ed obblighi correlativi.
In tale ipotesi, infatti, il conferimento da parte di un socio alla costituenda società della proprietà dei suoi beni non configura un'alienazione a titolo oneroso dei medesimi, in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio, non consentendo l'art. 8 legge n. 590-1965 la costituzione coattiva di un vincolo sociale dominato dall'intuitus personae. Così decidendo, la Corte Salentina si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema che con numerose pronuncie (cfr. Cass. 7.12.83 n. 6566; 17.2.1984 n. 1190; 16.6.1984 n. 3607;
20.8.90 n. 8492 e n. 8491-91), ha statuito potersi avere la prelazione in quanto vi sia parità di condizioni che devono essere offerte dal coltivatore, sicché essa non ha luogo quando sia impossibile realizzare la suddetta parità o per l'infungibilità della prestazione o per l'impossibilità di soddisfare l'interesse dedotto in contratto, se sarà il coltivatore ad acquisire la proprietà del complesso immobiliare.
In definitiva non va affermata la prelazione quando il trasferimento della proprietà abbia un ulteriore scopo che qualifichi la funzione sociale del negozio e cioè si tratti di un negozio intuitu personae che abbia, fra l'altro, anche l'effetto di trasferire la proprietà del bene.
Le critiche mosse dai ricorrenti con i motivi su esposti non sono decisive al fine di far configurare nel negozio concluso tra le parti un contratto traslativo di proprietà a titolo oneroso. Infatti il conferimento di beni da parte dei soci alla società al fine di dotarla dei mezzi opportuni per lo svolgimento della attività economica programmata attraverso la costituzione di un bene sociale, inerisce alla fattispecie societaria, attinge la sua causa dal contratto sociale e non concreta di certo un contratto di scambio.
Nel caso in cui il conferimento di beni in natura avvenga a titolo di proprietà, l'ordinamento positivo prevede (artt. 2342 e 2254 cod. MOTIVI DELLA DECISIONE
civ.), che "la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita", ma è erroneo argomentare da ciò - come pretendono i ricorrenti - un'equiparazione del conferimento della proprietà della cosa con la sua compravendita. A parte il principio generale secondo cui la disciplina propria del contratto di società prevale in caso di incompatibilità, su quella dei singoli contratti sul cui stampo si modelli la prestazione di conferimento, è decisivo il rilievo che alla suindicata equiparazione osterebbe in primo ed assorbente luogo, la mancanza della controprestazione rappresentata dal versamento del prezzo, posto che il conferente, attraverso il conferimento della proprietà del suo bene alla società, null'altro ottiene in contropartita se non l'acquisto della qualità di socio.
A ragione, pertanto, viene dalla dottrina affermato che il contratto associativo non è assimilabile al contratto di scambio agli effetti previsti dall'art. 8 legge 590-1965, cosicché non è ipotizzabile che perché la sostituzione dell'affittuario coltivatore diretto del fondo, la proprietà del bene venga attratta nel patrimonio del prelazionante anziché in quello della società, giacché verrebbe altrimenti a vanificarsi lo stesso scopo perseguito dal socio e dagli altri elementi del gruppo sociale attraverso il conferimento.
Con il secondo motivo del proprio ricorso principale, Antonio Mastro deduce violazione delle norme che regolano il pagamento delle spese (art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice) sostenendo che ricorrevano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con il quarto mezzo, Giovani Gentile deduce violazione dell'art. 1292 cod. civ. e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. sul rilievo che egli sarebbe stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite in solido con Antonio Mastro, difettando i presupposti del vincolo di solidarietà.
Con il quinto mezzo, infine, lo stesso Gentile denuncia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., omesso esame in ordine ai motivi di appello di cui ai punti 4, 5, 6 dell'atto di appello; violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per la ragione che, riconosciuta l'improcedibilità e l'inammissibilità delle azioni fatte valere dalle altre parti in causa in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'interventore, la domanda di quest'ultimo era ammissibile e fondata, mentre tutte le parti sono state ritenute soccombenti e l'interventore è stato condannato alla refusione delle spese in favore delle controparti.
Anche tali motivi che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondati. Va precisato che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte Suprema è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere posti a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 20.5.1983 n. 3507), essendo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito disporre, o meno, la compensazione totale o parziale di esse, nell'ipotesi di soccombenza reciproca o in quella di concorso di altri giusti motivi.
A tale criterio si è attenuta la Corte di Appello avendo condannato il Mastro ed il Gentile siccome soccombenti, al pagamento delle spese di lite.
Infondata è la censura di omesso esame di alcuni dei motivi di appello, avendo la Corte del merito chiarito, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici ed errori giuridici, che ai fini della decisione della controversia non era necessario esaminare gli altri profili di censura, sia di ordine sostanziale che procedurale, dato il carattere assorbente delle considerazioni che comportarono il rigetto del gravame proposto dai nominati Mastro e Gentile. Sussiste, poi, contrariamente all'assunto di costoro, la solidarietà dell'obbligazione del pagamento delle spese giudiziali, giusto quanto ha deciso questa Corte Suprema con la sentenza 19.1.1989.
Invero in tema di spese giudiziali, nel caso di soccombenza di più parti, avendo la relativa obbligazione natura civilistica e trovando la sua fonte normativa nel principio estraibile dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali sopportate dall'altra parte, si genera un'obbligazione pecuniaria con unicità di causa, di oggetto e di titoli (unicità della prestazione: art. 1292 cod. civ.) e con più soggetti passivi.
Ne consegue, nell'unicità del titolo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, che le parti soccombenti debbono essere condannate in solido fra loro alla rifusione delle spese in favore delle controparti vittoriose.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la s.r.l. Azienda Agricola Commerciale Vitale e Veruso Adriano hanno dichiarato di riproporre nella ipotesi di accoglimento dei ricorsi principali, tutte le domande ed eccezioni avanzate nelle Verusio fasi del merito. Il ricorso è infondato.
Invero il ricorso incidentale ancorché condizionato, presuppone l'interesse del proponente in considerazione della sua, sia pure parziale, soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte totalmente vittoriosa, nella specie dall'azienda agricola commerciale e dal Verusio Adriano neanche per riproporre questioni non esaminate dal giudice del merito, in quanto ritenute assorbite o superate nella precedente fase del giudizio, potendo le stesse essere dedotte con il controricorso ed essere riproposte in sede di rinvio (Cass. 13.1.1986 n 151).
I ricorsi, quindi, principali ed incidentali condizionati debbono essere rigettati.
Per conseguenza Antonio Mastro e Giovanni Gentile debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre agli onorari in L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuno a favore della soc. commerciale Vitale nonché dei soci Santoro Pietrina, Verusio Daniele, Maurizio e Adriano. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, riunisce i ricorsi principali ed incidentali condizionati proposti, rispettivamente, da Antonio Mastro e Giovani Gentile, nonché dalla s.r.l. Azienda Agricola Commerciale Vitale con sede in Ceglie Messapico (BR) e da Verusio Adriano avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 4 luglio - 20 settembre 1986 e li rigetta tutti. Condanna i nominati Mastro e Gentile in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 255.000 (duecentocinquantacinquemila) oltre agli onorari in L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuno a favore della s.r.l. Azienda Agricola Commerciale Vitale, nonché dei soci Santoro Pietrina, Verusio Daniele, Maurizio e Adriano.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione terza civile il 2 dicembre 1991.