Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6277 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Gennaio 1993, n. 1027. Est. Bibolini.


Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - In genere - Socio uscente - Bene immobile - Conferimento - Atto formale - Mancanza - Quota - Liquidazione - Criteri.



Il conferimento di un bene immobile da parte di un socio di una società di fatto alla società, in mancanza di un atto formale, vale come conferimento non in proprietà, ma in uso, per cui è al valore d'uso che deve essere ragguagliata la liquidazione della quota chiesta, ex art. 2289 cod. civ., dal socio uscente. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Giovanni OLLA Consigliere
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
" Antonio CATALANO "
" Mario CICALA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 4642-90 proposto
da
RENZETTI VINCENZO, res. in Montesilvano (PE), elettivamente domiciliato in Roma, via Ostiense n. 6-e, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marcone, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Rocchetti, giusta delega a margine del ricorso principale;
Ricorrente principale
contro
S.D.F. NUOVA NEON PREX in persona dei soci Vincenzo De Pretis, Mario De Pretis, Luigi Di Lorenzo e Athos Tollin;
Intimata
e sul ricorso n. 5963-90 proposto
da
S.D.F. NUOVA NEON PREX in persona dei soci Vincenzo De Pretis e Luigi Di Lorenzo, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti Giuseppe De Dominicis e Lucio v. Moscarini, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Madonna del Cenacolo n. 14, presso il secondo. Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RENZETTI VINCENZO, res. in Montesilvano (PE);
Intimato
avverso la sentenza N. 501-89 pronunciata dalla Corte d'Appello de L'Aquila in data 29-12-1989 pronunciato il 14-11-89;
udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini;
sentito l'Avv. Moscarini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
sentito il P.M. dott. Francesco Simeone il quale ha chiesto l'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale; il rigetto di tutti gli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 1978 il sig. Vincenzo Renzetti conveniva davanti al tribunale di Pescara la s.d.f. Nuova Neon Prex e, premesso di essere stato socio della stessa fin dall'inizio (marzo 1971) e di avere esercitato il diritto di recesso, chiedeva la determinazione del valore della sua quota, oltre a rivalutazione monetaria e salvezza di spese (si discute in causa se la domanda implicasse, oltre l'accertamento, anche la condanna al pagamento della somma corrispondente alla quota da accertare, considerando che la società era patrimonialmente progredita con l'acquisto di un terreno sul quale era stato edificato un capannone industriale, oltre a veicoli ed attrezzature).
Radicato il contraddittorio, si costituiva la società la quale, nulla opponendo in relazione alla legittimità del recesso, contestava la possibilità di valutazione dell'avviamento ed eccepiva l'insussistenza della rivalutazione monetaria.
Dopo l'espletamento di tre consulenze, il tribunale adito pronunciava con sentenza in data 25-6-1987, determinando in L. 15.394.147 (con interessi) la quota spettante a Vincenzo Renzetti ed in L. 4.618.244 la somma dovuta dalla società per inadempimento. Su appello proposto da Vincenzo Renzetti in base a tre motivi, ed appello incidentale della società in base a sei motivi, la Corte d'appello de L'Aquila decideva con sentenza n. 50 del 29-12-1989, con la quale rigettava gli atti di impugnazione, dando piena conferma alla sentenza del tribunale di Pescara.
Limitando l'analisi alle situazioni che si rifletteranno sui mezzi di cassazione, la Corte territoriale così decideva:
1) In ordine al motivo di appello della società, la quale sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva, legittimati essendo, in tesi, i soci rimasti (riferimento al I motivo di ricorso incidentale per cassazione), la Corte del merito riteneva infondata l'eccezione sostenendo che la società, dopo il recesso, continuava ad esistere, ed affermando che nessun principio normativo sanciva il difetto di responsabilità, e quindi di legittimazione passiva, della società nei confronti del socio receduto ed in relazione alle situazioni creditorie conseguenti al recesso ed alla liquidazione della quota.
2) Sulla eccezione della società (II motivo di ricorso incidentale per cassazione) che riteneva esulare dalla liquidazione della quota la proprietà dei beni immobili, la Corte de l'Aquila riteneva che l'intestazione degli immobili ai singoli soci corrispondeva all'esigenza conseguente alla mancanza di personalità giuridica della società di fatto, retta dalla normativa della società semplice, restando pur sempre fermo il conferimento degli immobili ancorché effettuato con l'espediente dell'intestazione ai singoli.
3) Quanto alla doglianza del sig. V. Renzetti, il quale lamentava che il giudice di prima istanza non aveva tenuto conto dei valori finanziari esposti in dettaglio a pag. 38 della consulenza Moretta (la prima consulenza) la Corte aquilana rileva che il Tribunale si era attenuto alle conclusioni del C.T.U. il quale aveva certamente tenuto conto dei valori finanziari, rilevando che il tribunale era andato oltre nella quantificazione della somma complessiva in senso favorevole al socio receduto.
4) In ordine alla censura di Vincenzo Renzetti, secondo cui il Tribunale non aveva tenuto conto, tra i valori patrimoniali, di un contributo a fondo perduto erogato dalla Cassa per il Mezzogiorno, riteneva la Corte che non vi fosse alcuna plausibile ragione per fare beneficiare al socio receduto una quota del contributo in discorso erogato, secondo gli scopi della Cassa, a favore della società, la quale continuava ad esistere (l'erogazione era stata successiva al recesso).
5) In ordine alla doglianza per non avere disposto il Tribunale di Pescara con una sentenza di condanna, la corte territoriale riteneva che il tenore della domanda iniziale di Vincenzo Renzetti fosse diretta al mero accertamento, mentre la società aveva espressamente dichiarato di non accertare il contraddittorio su domande nuove, per cui ne' il Tribunale, ne' la Corte potevano emettere sentenza di condanna.
Avverso la decisione proponeva ricorso principale per cassazione il sig. Vincenzo Renzetti deducendo quattro motivi, integrati da memoria; si costituiva con controricorso la società di fatto predetta, la quale proponeva anche ricorso per cassazione incidentale articolato su due motivi, integrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso incidentale, in quanto riguardanti la legittimazione passiva ed i criteri generali della liquidazione della quota in relazione ai beni immobili, debbono essere esaminati preventivamente, ponendo rispettivamente una questione pregiudiziale (la legittimazione passiva della società) ed una questione preliminare (la liquidabilità di beni non costituenti patrimonio sociale, in quanto non conferiti).
Con il primo mezzo di ricorso incidentale la s.d.f. NUOVA NEON PREX deduce la violazione dell'art. 2284 e ss c.c. e, in particolare, dell'art. 2285 e di ogni altra norma e principio in tema di liquidazione del socio di società di fatto e di legittimazione passiva rispetto alla relativa domanda, oltre ad omesso esame di punti decisivi della controversia.
Rilevando che fin dalla sua costituzione in primo grado essa aveva eccepito la carenza della sua legittimazione passiva, la società insiste sull'eccezione assumendo che legittimati passivi rispetto al diritto conseguente alla liquidazione della quota, sono i soci residui personalmente, e non la società in quanto tale. Richiama, al fine, la disciplina dell'ultimo comma dell'art. 2285 c.c., laddove si prevede la preventiva comunicazione del recesso ai singoli soci con un preavviso di almeno tre mesi, sostenendo che la disposizione si spiega con il fatto che la società, non avendo personalità giuridica, non ha neppure patrimonio e le relative obbligazioni sono sostenute esclusivamente con il patrimonio dei soci, i quali sono pertanto, gli unici obbligati al pagamento del valore della quota di recesso.
L'asse logico del mezzo di cassazione in esame, è l'affermazione secondo cui la società di persone, in quanto priva di personalità giuridica, sia anche priva di soggettività e, quindi, di titolarità patrimoniale, e degli obblighi ad essa conseguenti, che si stemperebbe, per contro, nella posizione dei soci i quali sarebbero gli unici titolari del patrimonio sociale e, quindi, gli unici destinatari delle pretese del socio receduto alla liquidazione della quota. In virtù di questa impostazione di base, si sorregge, poi, l'interpretazione dell'art. 2285 2 comma c.c., nel senso che la comunicazione ivi prevista sarebbe l'indice dell'individuazione dei soci rimasti, quali obbligati alla liquidazione di quota. Quand'anche detta impostazione fosse accettabile, nessun rilievo specifico si avrebbe nella causa sotto il profilo dell'instaurazione del rapporto processuale, volta che, se le situazioni giuridiche soggettive e passive della società si stemperano nelle corrispondenti situazioni dei soci e, quindi, la società stessa si identifica nella comunione dei soci, i soci residui nella specie vennero convenuti; ad essi, infatti, gli atti introduttivi del giudizio furono notificati ed essi nella veste si costituirono. È pur vero che essi vennero convenuti, e si costituirono, quali contitolari dell'impresa collettiva; peraltro se, seguendo la tesi, l'impresa collettiva irregolare non desse luogo a diverso soggetto giuridico, individuare processualmente l'impresa nei soci, null'altro significa se non instaurare il rapporto processuale nei confronti dei soci, qualificati nella loro posizione di contitolari del patrimonio comune aziendale, vincolato allo scopo sociale, e di contitolari delle corrispondenti situazioni giuridiche soggettive. Peraltro il tema della controversia non può esaurirsi in questa preliminare e semplice considerazione, volta che, dalla situazione di legittimazione dei soci, e dalla carenza di legittimazione della società di persone, il ricorrente incidentale intende trarre ulteriori conseguenze (secondo mezzo incidentale di cassazione) in relazione alla liquidazione dei beni immobili, per i quali non individua atto di conferimento formale, con una impostazione che, non gradata rispetto al primo mezzo, sembra essere con esso parzialmente contrastante.
Occorre, quindi, impostare il problema fondamentale attinente alla soggettività giuridica della società di persone irregolare, quale titolare, o no, sotto il profilo attivo, di un patrimonio sociale liquidabile; quale titolare, o no, sotto il profilo passivo, dell'obbligo di versare al socio receduto l'entità di liquidazione di quota.
Indubbiamente l'impostazione di base, sostenuta dalla ricorrente incidentale, segue la tesi di dottrina, validamente sostenute e con largo seguito, soprattutto in epoca passata, secondo cui l'autonomia patrimoniale delle società deve essere ricostruita in chiave oggettiva, per cui essa non significa per i soci perdita della proprietà dei beni conferiti, ma assoggettamento di tali beni ad una forma di comproprietà diversa da quella regolata dagli artt. 1100 e ss. c.c., in quanto giustificata dal vincolo di destinazione che, per effetto del contratto sociale, grava sui beni comuni. Da questa impostazione deriverebbe che le obbligazioni assunte nell'attività sociale si imputano pur sempre alle persone dei soci, ma l'autonomia patrimoniale (ancorché limitata nella società di persone) fa sì che i soci rispondano prioritariamente con i beni conferiti in società.
Non deve dimenticarsi, però, che l'autonomia patrimoniale è stata anche ricostruita, con diversa linea logica, in chiave soggettiva, ipotizzandosi che, per effetto della stipulazione del contratto di società, si determini il trasferimento della titolarità dei beni conferiti dal patrimonio dei soci a quello della società, per cui a questo nuovo soggetto di diritto, diverso a terzo rispetto ai soci, debbano imputarsi i diritti e gli obblighi derivanti dall'attività sociale, ancorché i rapporti obbligatori intervengano tra la società ed i soci stessi, in base alle fasi evolutive del contratto sociale. Questa impostazione, che trova la pienezza espressiva nelle società di capitali, munite di personalità giuridica, non è estranea, però, anche alle società di persone, ancorché non fruenti di personalità giuridica. Ed invero, la semplice negazione della personalità giuridica delle società di persone non è decisiva per avallare soluzioni contrarie dei medesimi problemi, dal momento che, anche l'autonomia patrimoniale imperfetta, che caratterizza le società di persone, può essere configurata in termini di alterità soggettiva del patrimonio comune.
Alla teoria tradizionale, quindi, in ordine alla posizione giuridica fondamentale degli enti non personificati (teoria alla quale si uniforma il ricorrente nel motivo in esame, ed al quale si era attenuta anche la Corte del merito), si contrappone una linea evolutiva diretta ad escludere la concentrazione della soggettività giuridica nel dualismo "persona fisica-persona giuridica" ed a superare il dogma della personalità giuridica, individuando soggetti collettivi o gruppi organizzati non personificati, qualificabili, a loro volta, come centri di imputazione, o punti di riferimento, di determinate situazioni giuridiche, il cui principale carattere distintivo si identifica nell'autonomia patrimoniale, ancorché imperfetta.
In questa linea evolutiva si identifica, ormai, il più recente indirizzo di questa Corte, al quale si ritiene di dovere dare continuità, sintetizzabile nell'espressione: "ogni persona è soggetto; non ogni soggetto è persona" (vedi Cass. 24 luglio 1989 n. 3498, con riferimento specifico alle società di persone regolari). A favore di questa impostazione, anche nei confronti delle società di persone irregolari, rette dalla disciplina della società semplice, depongono diverse disposizioni normative. Basti ricordare l'art. 2266 1 comma c.c., con cui si stabilisce che la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci, attribuendo, inoltre, alla società in quanto tale capacità processuale attiva e passiva; basti ancora ricordare che, per l'art. 2254 c.c., il conferimento dei beni può avvenire "in proprietà", anche per la società semplice e, quindi, per le società commerciali rette dalla disciplina della società semplice; particolare rilievo assumono poi, proprio nel settore di indagine devoluto al giudizio di legittimità, gli artt. 2659 e 2839 (nel testo riformulato con la legge 27 febbraio 1985 n. 52), che considerano le società di persone parti a favore o contro le quali possono essere effettuate trascrizioni di acquisti immobiliari e iscrizioni di ipoteche;
trascrizioni ed iscrizioni che presuppongono a favore e contro la società di persone, anche irregolare, gli effetti tipici di dette MOTIVI DELLA DECISIONE
forme di pubblicità, notizia o costitutiva, inerenti ai negozi che ad esse adducano ed alla titolarità dei diritti conseguenti; nello stesso ordine di idee sono interpretabili le norme degli artt. 2254, 2255, 2256 e 2271, che sembrano attestare la distinzione soggettiva tra società e soci, così come la disciplina del fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili, volta che viene disposta sia la pluralità e la distinzione delle dichiarazioni di fallimento (art. 147 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), sia la distinzione delle masse attive e passive (art. 148 L.F.), sintomo del fatto che la distinzione dei patrimoni implica anche la distinzione soggettiva tra la società ed i soci.
Ammettere, quindi, che la società di persone, ancorché irregolare, pur non munita di personalità giuridica, sia pur tuttavia soggetto di diritto e, come tale centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, significa anche ritenere, sul piano processuale, che per i rapporti patrimoniali essa società in quanto tale, ed in persona dei soci che ne abbiano la rappresentanza (quand'anche si tratti di tutti o di ciascuno dei soci), è legittimata nonché parte processuale nella causa in cui i rapporti patrimoniali facenti capo alla società vengano dedotti. A questa configurazione consegue che il conferimento, quale momento essenziale del contratto di società, determina un effetto di scambio (tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale in relazione ai beni conferiti in proprietà), con il passaggio alla società della titolarità dei beni conferiti e mutamento qualitativo nel patrimonio del socio, poiché al diritto sul bene conferito si sostituisce la titolarità della quota sociale; scambio che non integra "vendita", volta che lo scambio non soddisfa in quanto tale l'interesse dei contraenti, ma costituisce elemento strumentale per la realizzazione della causa del contratto di società, attraverso il quale l'interesse dei soci viene perseguito.
Nè può fondamente sostenersi che i rapporti intersoggettivi abbiano espressamente, nei limiti dell'autonomia patrimoniale della società irregolare retta integralmente dalle norme della società semplice, nei rapporti con i terzi, ma non nei rapporti tra i soci in relazione ai conferimenti, per i quali vigerebbe sempre il rapporto contrattuale di base, per cui le situazioni liquidatorie, ancorché limitatamente ad un socio, atterrebbero al rapporto tra i soci, e non tra il socio e la società, trovando di ciò espressione nella disciplina dell'art. 2285 2 comma, in relazione a quella dell'art. 2284 c.c.
Si deve innanzi tutto rilevare che se l'autonomia patrimoniale, pur limitata, della società di persone è indice di soggettività distinta da quella dei soci e si riflette nel particolare atteggiarsi della responsabilità verso i terzi della società e dei soci illimitatamente responsabili, l'individuazione del rapporto intersoggettivo deve altresì estendersi a quelle situazioni che il patrimonio nella titolarità della società determinano e, tra esse, il conferimento di beni, non esclusi i beni immobili per i quali la giurisprudenza di questa corte richiede la forma tipica del bene oggetto del conferimento stesso (Cass. 16-1-1984 n. 331; 26-6-1990 n. 6491). Quindi, anche la liquidazione di quota a seguito di recesso (che l'esigenza di continuità dell'impresa collettiva impone avvenga in denaro - art. 2289 c.c. -, ma che la volontà concorde del socio receduto e dei soci rimasti, potrebbero anche determinare in natura), che si traduce in un diritto di credito per entità corrispondente al valore pro-quota del patrimonio sociale, costituisce un credito nei confronti della società, e non direttamente dei soci, per il quale i soci sono sussidiariamente responsabili al pari di qualsiasi debito di impresa.
A diversa conclusione non può fare pervenire la tesi di dottrina (riferita al decesso del socio, ma le cui argomentazioni sono estensibili a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio), secondo cui il decesso di un socio, determinando l'accrescimento delle quote degli altri soci, individua, in questi ultimi, siccome debitori in proprio, i destinatari dell'azione di liquidazione della quota. Questa impostazione del problema non tiene conto del fatto che il patrimonio non appartiene per quota ai soci, come nella comunione, ma nella totalità ala società, sicché la richiesta di liquidazione deve essere a quest'ultima indirizzata, mentre la responsabilità dei soci rimasti assume rilievo sussidiario ex art. 2297 c.c..
Non si ritiene neppure fondata la tesi (accolta da Cass. sent. 23-5-1972 n. 1577) secondo cui l'autonomia patrimoniale è connessa solo ai rapporti tra società e terzi, non anche nei rapporti tra i soci, nel cui ambito dovrebbe essere inquadrata la fattispecie di liquidazione della quota.
Basti, in contrario, rilevare che ben difficilmente, ai fini della liquidazione della quota, il receduto potrebbe ancora considerarsi socio, e quindi legato da rapporti interni. È logico, invece, ritenere che il socio receduto, nel momento in cui chiede la liquidazione della quota, sia terzo rispetto al rapporto sociale, così come terzo è il creditore particolare del socio che agisce per la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2270, 2 comma, c.c.).
Si ritiene, in definitiva, di dovere riaffermare che la società, in quanto titolare di un patrimonio, è per ciò stesso soggetto di diritto, sicché ogni pretesa di natura economica deve essere esercitata nei confronti della società, per cui anche il socio receduto, in quanto terzo rispetto ad un rapporto sociale per lui sciolto, deve chiedere la liquidazione della quota alla società, escutendone se del caso il relativo patrimonio, con eventuale responsabilità sussidiaria dei soci residui.
L'esigenza di preventiva comunicazione ai soci, con un termine di preavviso predeterminato per legge (art. 2285 c.c.), non indica necessariamente i soci stessi, a titolo individuale, quali unici destinatari del diritto di credito all'entità liquidatoria con esclusione del patrimonio sociale, ma trova la sua ragione giustificatrice in altre esigenze connesse al recesso ed alla liquidazione di quota, in forme sociali rette dall'intuitus persone ed a ristretta, di norma, compagine; l'esigenza di predisporre i fondi per affrontare la nuova situazione che, di per sè, potrebbe avere effetto negativo sulla continuità operativa dell'impresa collettiva, ovvero di deliberare lo scioglimento della società in quanto totale.
La letteralità, inoltre, dell'art. 2284 c.c., secondo cui "gli altri (soci) devono liquidare la quota agli eredi" (a parte il rilievo che questa Corte, con sent. 13-1-1972 n. 103 ha affermato che anche in tale caso legittimata passiva dell'azione di liquidazione della quota, è la società, e solo in via sussidiaria i soci), trova la sua ragione nella specicifità della fattispecie normativa ivi prevista (la morte del socio), che pone ai soci residui facoltà alternative (non inerenti ad altri casi di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio), da deliberarsi all'unanimità in quanto modificative del contratto sociale, come quella di accettare gli eredi quali nuovi soci; ragioni specifiche non estensibili necessariamente alla totalità dei casi di liquidazioni di quote delle società di persone, rette dai principi della società semplice per le quali, in mancanza di specifica norma individuante il destinatario del diritto di liquidazione, il problema deve essere risolto in base ai principi che reggono il tipo sociale in esame. Le argomentazioni svolte, mentre da un lato consentono il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale, d'altro lato danno fondamento al secondo, con cui la società deduce la violazione degli artt. 2253 e 2289 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di conferimento dei soci di società di fatto e liquidazione della relativa quota in caso di recesso, oltre ad omesso esame di punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. Sostiene la ricorrente che erroneamente il Tribunale prima, la Corte territoriale poi, hanno ritenuto patrimonio della società il valore pieno dei beni immobili. I beni essendo intestati ai soci, ad essi si appartenevano pro quota; il conferimento in società, se avvenuto, avrebbe dovuto avere la forma scritta (cita Cass. 13-1-1981 n. 293). In mancanza in società doveva considerarsi come conferito solo il valore d'uso del complesso immobiliare a carattere industriale.
Ed invero, se l'art. 2254 c.c. prevede anche per la società semplice (e per i tipi sociali retti dalle norme della società semplice) il conferimento di beni in proprietà; se quindi la società, a seguito del conferimento di quel tipo, si qualifica come soggetto di diritto in quanto titolare dei diritti reali sui beni conferiti, in una forma di trasferimento del diritto reale non integrante vendita, ma richiedente pur sempre la forma dell'alienazione, quando oggetto di conferimento sia un immobile, secondo le sentenze di questa Corte citate; se infine l'intestazione dei beni immobili conferiti alla società trova la disciplina correlata, sul piano della pubblicità immobiliare, nell'art. 2659 c.c., come riformulato con la L. 27 febbraio 1985 n. 52; se tutto ciò è vero e trova nella disciplina normativa specifica previsione, deve altresì dedursi che in mancanza di atto formale (come nella specie è indicato dalla sentenza della Corte del merito e non contestato dalle parti), non vi è conferimento in proprietà di beni immobili, per i quali può parlarsi solo del conferimento del valore d'uso. I beni immobili, quindi, non formalmente conferiti, o comunque non formalmente acquisiti, non fanno parte in quanto tali del patrimonio della impresa collettiva e ad essi, in fase di liquidazione ex art. 2289 c.c., non può ragguagliarsi il valore della quota, che è quota del patrimonio sociale in base "alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento" (art. 2289 2 comma c.c.).
La liquidazione della quota, pertanto, se vi sia valido conferimento del valore d'uso, dovrà essere ragguagliata a quest'ultima entità, mentre l'acquisizione di quota del patrimonio immobiliare, non attinendo alla liquidazione di quota, potrà essere oggetto di un'ordinaria azione di divisione, salva restando la questione, in questo giudizio non affiorata, se la divisione comporti, o no, l'indisponibilità del bene finché duri il vincolo di destinazione derivante dal conferimento del valore d'uso nella società.
La decisione della Corte del merito, quindi, che ha compreso nel valore di liquidazione della quota del socio receduto il valore di beni immobili non conferiti in proprietà alla società, deve essere cassata ed il giudice del rinvio, rivalutando la situazione, si atterrà ai principi sopra enunciati.
Con il primo mezzo di cassazione del ricorso principale, il sig. Vincenzo Renzetti deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dolendosi del fatto che sull'erronea valutazione eseguita dal Tribunale di Pescara, lo specifico motivo di appello da esso proposto era stato travisato dalla Corte de l'Aquila.
Rileva il ricorrente che il Tribunale aveva enunciato il criterio cui intendeva attenersi, ponendo a base della liquidazione le poste evidenziate nella situazione patrimoniale determinata dal primo C.T.U. (Moretta), con le integrazioni correttive derivanti dalla successiva consulenza Coppa-Petrucci per la valutazione immobiliare. Il criterio enunciato sarebbe stato esatto, ma erronea ne sarebbe stata l'applicazione, con riferimento alle entità immobiliari. Poiché il mezzo di cassazione in esame attiene all'incidenza, nella liquidazione della quota, dei valori immobiliari, esso è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale.
Con il secondo motivo di cassazione il ricorrente principale deduce la violazione e la falsa applicazione di norma di diritto oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria. La doglianza attiene alla mancata considerazione, ai fini della liquidazione della quota, dell'entità patrimoniale costituita dall'erogazione a fondo perduto di contributi, eseguita dalla Cassa per il Mezzogiorno, erogazione che, pur essendo in corso la pratica al momento del recesso, venne fatta pochi mesi dopo il recesso stesso.
A norma dell'art. 2289 c.c., quindi, la pratica doveva considerarsi, in tesi, operazione in corso al momento del recesso, suggerendo un'ampia interpretazione del termine "operazione", come qualsiasi situazione, anche di carattere amministrativo, atta ad incidere sulla consistenza patrimoniale della società. Si sostiene, poi, che poiché il contributo della Cassa costituisce il concorso dello Stato alle iniziative dei privati che sostengono spese per avviare attività produttive socialmente utili, il Renzetti, come gli altri soci, aveva partecipato a dette spese ed aveva diritto, sia pure come operazione in corso, alla quota del contributo.
Tanto premesso, si rileva che il concetto di "operazione in corso" di cui all'art. 2289 3 comma c.c., ricomprende ogni situazione che, pur non in atto al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi la conseguenza necessaria ed invitabile di rapporti giuridici preesistenti, anche se la definizione di questi ultimi sia intervenuta dopo il momento di riferimento della liquidazione della quota. Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare utili e spese. Nel concetto di utile, peraltro, concorrono non solo il risultato positivo del conto economico, ma anche la plusvalenza patrimoniale verificabile.
Perché, quindi, un contributo a fondo perduto possa assumere il valore di plusvalenza patrimoniale ricollegabile ad un'operazione in corso, nel senso sopra indicato, non è sufficiente che la pratica amministrativa relativa alla concessione del contributo sia iniziata prima del momento di riferimento della liquidazione della quota, ancorché esauritasi dopo con esito favorevole, ma richiede che la situazione giuridica costituente la base del contributo sia anteriore. L'avvio di una pratica amministrativa non è, di per sè, operazione economica; peraltro, la situazione giuridica di riferimento cui l'esito del procedimento si connette, può assumere rilevanza economica qualificabile sotto il profilo della plusvalenza patrimoniale, e come ogni entità patrimoniale, o esistente, o di necessaria conseguenzialità al momento del recesso, può contribuire a determinare l'entità patrimoniale, sulla quale calcolare il valore della quota.
Prendendo così in esame l'art. 102 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 che approva il T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, richiamato dal ricorrente, si rileva che i contributi sono concessi "per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali", come emerge dalla relativa rubrica e dal testo della norma; essi hanno, quindi, una funzione strumentale rispetto ad una situazione di sviluppo che da essi deve derivare e che rispetto ad essi si pone come futura. La situazione giuridica di riferimento, quindi, cui ragguagliare il concetto di "operazione" volta alla creazione di un utile patrimoniale, non si pone come anteriore all'erogazione, ma come successiva, ancorché anteriormente all'erogazione possa esservi l'avvio della pratica volta all'ottenimento del contributo stesso. Poiché nella specie pacificamente l'erogazione avvenne posteriormente al recesso del sig. Vincenzo Renzetti, ancorché la pratica amministrativa fosse iniziata precedentemente, non sussistono i presupposti per integrare il concetto di "operazione in corso" ai fini del richiamato disposto dell'art. 2289 c.c.
È pur vero che in casi concreti la realizzazione o l'ampliamento degli impianti industriali può precedere lo stesso avvio della pratica di concessione del contributo, il quale venga poi erogato a posteriori, ed in tale caso potrebbe pervenirsi a soluzione diversa da quella indicata; peraltro detta situazione richiede, sul piano della allegazione e della prova precisa, tutto un settore di indagine che è rimasto estraneo alla presente controversia.
Sia pure con rettifica ed integrazione della motivazione della MOTIVI DELLA DECISIONE
Corte del merito, quindi, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dolendosi del fatto che il Tribunale prima, la Corte poi, non avevano ravvisato nella domanda originaria una richiesta di condanna, facendo rilevare che detta richiesta era stata fatta nell'atto di citazione, usando l'espressione "porre a carico" anziché quella di condanna, ed usando la stessa espressione sia per la richiesta relativa al pagamento dell'equivalente della quota liquidata, sia per le spese di causa. Da ciò deduce che, come la società venne condannata al pagamento delle spese di causa, avendo gli organi aditi inteso il "porre a carico" come richiesta di condanna, non si vedeva come lo stesso significato non si dovesse dare alla stessa frase anche con riferimento alla quota. Il motivo è fondato.
Pur essendo compito del giudice del merito quello di interpretare la domanda, non può non rilevarsi che nella specie detta interpretazione, avvenuta con modalità formalistica, ha contravvenuto al senso logico della domanda nel suo complesso ed è affetta, a sua volta, da vizio logico.
Il sig. Vincenzo Renzetti, il quale in appello aveva chiesto espressamente la condanna al pagamento della somma risultante dalla liquidazione della quota (v. le conclusioni nell'epigrafe della sentenza della Corte de L'Aquila), nella domanda originaria non si era limitato a chiedere l'accertamento della quota, avendo altresì chiesto che la stessa venisse posta a carico dei convenuti, così come con identica espressione aveva chiesto che a carico dei convenuti fossero poste le spese del giudizio. L'abbinamento tra i due capi della domanda, faceva ragionevolmente ritenere che l'espressione "porre a carico" avesse lo stesso significato nei due capi della domanda, per cui come vi era stata condanna al pagamento delle spese del grado, identicamente la pronuncia avrebbe dovuto assumere la forma della condanna dei soccombenti al pagamento delle somme accertate, per cui la richiesta di condanna in appello costituiva domanda ammissibile, alla quale la Corte del merito avrebbe dovuto uniformare la sua pronuncia.
Con il quarto mezzo il ricorrente si duole di omesso esame di un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza nel punto in cui non provvide per nulla sulla richiesta, fatta con l'atto di appello, di prolungare il danno da svalutazione monetaria, già ricostituito dal Tribunale ex art. 1224, 2 comma c.c. fino alla sentenza di secondo grado.
Dall'epigrafe della sentenza della Corte de L'Aquila emerge che la domanda, nel senso indicato nel ricorso, venne chiaramente formulata. La sentenza non ha minimamente tenuto conto di detta domanda; da ciò la piena fondatezza del motivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il primo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.
Roma 9-4-1992.