Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6246 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2003, n. 2481. Est. Felicetti.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Quota di partecipazione - In genere - Società - Tipi - Autonomia privata - Deroga - Pattuizioni - Limiti - Società in accomandita semplice - Clausola statutaria - Perdite - Partecipazione dei soci accomandanti oltre la quota di capitale conferito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.



Poiché nella società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci (gli accomandatari - che possono essere investiti del potere amministrativo - illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; gli accomandanti - privi di potere amministrativo - responsabili solo nei limiti della quota di capitale conferito), il regime della partecipazione alle perdite, per il richiamo compiuto dall'art. 2315 cod. civ. alla disciplina relativa alla società in nome collettivo, che, ai sensi dell'art. 2293 cod. civ., a sua volta rinvia all'art. 2280 cod. civ. in materia di società semplice, è correlato alla responsabilità per le obbligazioni sociali, è nulla la clausola statutaria che nei rapporti interni fra i soci preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito, atteso che l'art. 2249 cod. civ., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, deroga in materia societaria al principio di cui all'art. 1322 cod. civ. - che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi legali - vietando all'autonomia privata, che è libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme di natura dispositiva o suppletiva, pattuizioni statutarie che, modificando l'assetto organizzativo o il regime della responsabilità, siano incompatibili con il tipo di società prescelto. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTI MARIA PIA, MASSI RICCARDO, MASSI MICHELE, MASSI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 35, presso l'avvocato CLAUDIO MAZZONI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ALCARO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MASSI PAOLO, MASSI EMANUELA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 06823/00 proposto da:
MASSI PAOLO, MASSI EMANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso l'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FANFANI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
CONTI MARIA PIA, MASSI RICCARDO, MASSI MICHELE, MASSI FILIPPO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1401/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Alcaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Conti Maria Pia, Massi Riccardo, Massi Michele e Massi Filippo, con citazione notificata il 19 marzo 1996, convenivano dinanzi al Tribunale di Arezzo Massi Paolo e Massi Emanuela, esponendo quanto segue.
In data 11 marzo 1977 era stata costituita una società in accomandita semplice fra Massi Antonio, Massi Paolo e Massi Emanuela, della quale era socio accomandatario Massi Antonio. La clausola n. 5 dell'atto costitutivo prevedeva che gli utili e le perdite della società sarebbero stati ripartiti fra i soci in parti uguali. Nel 1994 decedeva Massi Antonio, lasciando eredi essi attori.
Ciò premesso, essendosi accumulate perdite per 929.340.742 sui bilanci del 1993 e del 1994, essi attori chiedevano che i convenuti soci accomandanti, sulla base di detta clausola n. 5 dell'atto costitutivo, fossero condannati a partecipare alle perdite nella misura di un terzo ciascuno, condannandoli a pagare le relative somme.
I convenuti si costituivano deducendo che la clausola invocata dagli attori a sostegno della domanda, in realtà si limitava a stabilire la misura della partecipazione di ciascun socio alle perdite, lasciando immutata la limitazione della responsabilità di essi accomandati al capitale di rischio. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 16 febbraio 1998, rigettava la domanda, affermando che nelle società in accomandita semplice può essere stabilita una partecipazione alle perdite dei soci accomandanti in misura superiore al capitale conferito, ma tale previsione, derogando al normale regime di responsabilità dei soci accomandanti nei limiti del conferimento, deve essere espressa e non era rinvenibile nella clausola invocata dell'atto costitutivo, che non faceva alcun riferimento ad un diritto di regresso degli accomandatari verso gli accomandanti.
Conti Maria Pia, Massi Riccardo, Massi Michele e Massi Filippo proponevano appello, insistendo nel sostenere che la clausola n. 5 dell'atto costitutivo statuiva la illimitata responsabilità dei soci accomandanti per le perdite della società nei rapporti interni fra soci.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il giorno 8 novembre 1999, notificata il 24 dicembre 1999, rigettava il gravame, affermando che in forza del combinato disposto degli artt. 2263 e 2313 cod. civ., nelle società in accomandita semplice il contratto sociale può stabilire liberamente le proporzioni spettanti agli accomandanti e agli accomandatari nella ripartizione dei guadagni, ma non può stabilire che le perdite possano essere fatte gravare sugli accomandanti oltre il conferimento, neppure nei rapporti interni, perché altrimenti il tipo di società non corrisponderebbe più alla figura legale.
Avverso tale sentenza Conti Maria Pia, Massi Riccardo, Massi Michele e Massi Filippo hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato a Massi Paolo e Massi Emanuela il 18 febbraio 2000, formulando un unico, articolato, motivo di gravame. Le parti intimate resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificati in data 28 marzo 2000. I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, riguardando la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'artt. 335 c.p.c. per essere decisi unitariamente. Con il ricorso principale si denunciano la violazione degli artt. 2263 e 2313 cod. civ, nonché vizi motivazionali.
Si deduce al riguardo che la problematica in questione riguarda l'interpretazione della clausola n. 5 dell'atto costitutivo della società in accomandita semplice - della quale gli intimati sono soci accomandanti - la quale prevede la uguale ripartizione fra i soci degli utili e delle perdite.
La Corte di appello di Firenze, nella sentenza impugnata, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe erroneamente affermato che nelle società in accomandita semplice gli accomandanti non possono mai essere chiamati a partecipare alle perdite oltre i limiti del conferimento, valendo tale limite anche nei rapporti interni fra accomandanti e accomandatari, non corrispondendo altrimenti la società al suo tipo legale e potendo in caso contrario i creditori sociali agire nei confronti degli accomandanti anche oltre il limite dei conferimenti. Partendo da tale affermazione, la Corte sarebbe poi giunta a un'errata interpretazione della clausola, che prevederebbe in via convenzionale un criterio di ripartizione delle perdite, per i soci accomandanti nei limiti del conferimento, uguale a quello legislativamente previsto.
Tale interpretazione sarebbe errata, non tenendo conto della distinzione fra responsabilità esterna dei soci, nei confronti dei creditori sociali, e responsabilità interna, fra soci, per perdite, espressamente contemplata per le società in nome collettivo dall'art. 2291 cod. civ. Una clausola che nei rapporti interni preveda, fra soci di società in accomandita semplice, la ripartizione delle perdite oltre il limite dei conferimenti, anche per gli accomandanti, sarebbe valida, non modificando in modo non consentito la struttura del tipo di società, e la clausola n. 5 in discussione, non recando alcun riferimento al limite del capitale sottoscritto dagli accomandanti, dovrebbe essere interpretata quale statuizione convenzionale di una responsabilità dei soci accomandanti, nei rapporti interni, per le perdite, senza alcun limite. Tale interpretazione sarebbe suffragata dal contesto in cui il contratto di società fu stipulato, nell'ambito di una complessiva sistemazione del patrimonio dei soci, attraverso la costituzione di varie società.
Con il ricorso incidentale condizionato si chiede che questa Corte, ove ritenga astrattamente valide nelle società in accomandita semplice clausole che comportino, nei rapporti interni fra soci, una partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre i limiti del conferimento, corregga la motivazione della sentenza impugnata, confermando l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'art. 5 dell'atto costitutivo della società in questione non prevede alcuna deroga alla responsabilità limitata degli accomandanti anche nei rapporti interni, ma si limita a dettare una disciplina delle perdite nei limiti del conferimento. In proposito si sottolinea la mancanza, nella clausola e nel contratto di società, di elementi che possano dimostrare la volontà delle parti di derogare al regime tipico delle società in accomandita, secondo il quale gli accomandanti non rispondono, neppure nei rapporti interni, oltre i limiti del conferimento. 2. Il ricorso principale è infondato.
L'art. 2313 cod. civ., nel delineare il regime di responsabilità dei soci della società in accomandita semplice, stabilisce che "i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti limitatamente alla quota conferita".
Tale statuizione deve ritenersi delimiti allo stesso tempo, per entrambe le categorie di soci dell'accomandita semplice, il regime sia della responsabilità esterna sia della responsabilità interna, limitando alla "quota conferita", in relazione ad entrambi i versanti della responsabilità, il suo regime legale per quanto riguarda i soci accomandanti, escludendo espressamente la responsabilità personale di questa categoria di soci per le obbligazioni sociali.
Ne consegue che ne' i creditori sociali, di regola, possono agire contro di essi per ottenerne l'adempimento, ne' i soci accomandatari, che viceversa ne rispondono illimitatamente (in via sussidiaria:
artt. 2318 e 2304 cod. civ.), ove siano stati costretti a farvi fronte con il proprio patrimonio, possono agire contro di essi in via di regresso. Con la ulteriore conseguenza che i soci accomandanti non rispondono per le perdite sociali se non nei limiti di quanto conferito.
Affermazione quest'ultima suffragata dalla considerazione che nelle società personali nessuna norma prevede la ripartizione periodica delle perdite cosicché - per il richiamo dell'art. 2315 alle norme riguardanti le società in nome collettivo, in quanto compatibili, nonché per il richiamo, per quanto per queste non previsto, fatto dall'art. 2293 alle norme sulle società semplici - nelle società in accomandita semplice il regime delle perdite è disciplinato dall'art. 2280 il quale, mancando una previsione legislativa di una ripartizione periodica, statuisce che in sede di liquidazione, se i fondi disponibili risultano insufficienti, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie "nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite", così correlando, quanto ai limiti, il regime delle perdite con quello della responsabilità, che nelle società in accomandita semplice, a norma del citato art. 2313 sussiste "limitatamente alla quota conferita".
Siffatto regime di responsabilità per le obbligazioni sociali e per le perdite, costituisce caratteristica essenziale del tipo "società in accomandita semplice", nella quale coesistono, in conformità della tradizione storica alla quale si ricollega la normativa vigente, soci apportatori di capitale (gli accomandanti) che non possono essere investiti di potere amministrativo, e soci apportatori di capitale che possono essere investiti di potere amministrativo (gli accomandatari). I primi, secondo lo schema legale, giuridicamente tenuti al solo conferimento e responsabili per i rischi giuridici ed economici connessi con l'attività sociale nei soli limiti di esso. I secondi giuridicamente ed economicamente responsabili per l'attività sociale oltre i limiti del conferimento, con tutto il loro patrimonio.
Il bilanciamento dei rispettivi interessi, in relazione al regime di responsabilità e di amministrazione, è compiuto dalla legge correlando la limitazione della responsabilità, interna ed esterna, per gli accomandanti, alla esclusione del potere di amministrazione. Tale struttura del tipo societario è confermata dal carattere sanzionatorio ed eccezionale della norma dell'art. 2320 cod. civ., secondo la quale, ove i soci accomandanti, in contrasto con la loro posizione dell'organizzazione sociale, compiano atti di amministrazione, assumono responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e possono essere esclusi dalla società.
Tale essendo, per quanto riguarda il regime della responsabilità esterna ed interna nelle società in accomandita semplice - e per quello conseguente della responsabilità per le perdite sociali - lo schema legale del tipo di società, la problematica investita con il motivo attiene al tema della derogabilità della normativa attinente allo schema tipico delle società da parte di clausole statutarie atipiche.
L'art. 2249 cod. civ. statuisce che "le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo un dei tipi regolati nei capi 2^ e seguenti" del titolo quinto, mentre "le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi 3^ e seguenti". Questa statuizione costituisce deroga al principio espresso dall'art. 1322 cod. civ. secondo il quale le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale ad esse riconosciuta in linea di principio, possono porre in essere anche contratti "che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare", purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.
Il disposto dell'art. 2249, volto a limitare, per ragioni di politica legislativa attinenti agli interessi connessi all'esercizio in comune delle attività economiche, l'autonomia privata in tale materia, non implica il disconoscimento della possibilità che l'autonomia contrattuale, in materia societaria, possa esplicarsi, oltre che con riferimento alla deroga delle norme meramente dispositive o suppletive disciplinanti ciascun tipo di società, con pattuizioni statutarie aggiuntive che regolino aspetti non disciplinati legislativamente, purché non incompatibili con il tipo di società prescelto e non ne modifichino gli assetti, organizzativi o attinenti al regime di responsabilità, inderogabili in quanto relativi ai caratteri essenziali del tipo e ai suoi aspetti strutturali e funzionali caratterizzanti. Tuttavia, quanto alle società in accomandita semplice, deve ritenersi che faccia parte del "tipo" di società, costituendone caratteristica caratterizzante e inderogabile, la responsabilità, per le obbligazioni sociali - e quindi anche per le perdite che possano conseguire dall'attività sociale - limitata "alla quota conferita", come stabilito nella nozione di società dettata all'art. 2313, secondo la quale è coessenziale la partecipazione illimitata al rischio di impresa per i soli soci accomandatari e la partecipazione limitata al conferimento per gli accomandanti. Se è vero, infatti, che le caratteristiche essenziali di ciascun tipo di società non sono soltanto quelle indicate nella "nozione" legislativamente stabilita, essendo il "tipo" di società identificato anche dal complesso di norme organizzative inderogabili che ne stabiliscono la struttura e ne regolano il funzionamento, deve peraltro sempre affermarsi la natura caratterizzante di quegli elementi - di ogni tipo societario - che il legislatore ha indicato nella sua "nozione".
In relazione ad essi, pertanto, il disposto dell'art. 2249 cod. civ. inibisce all'autonomia privata di esplicarsi, introducendo negli atti costitutivi e negli statuti norme derogatrici e comunque incompatibili: se così non fosse, infatti, la tipicità verrebbe meno, consentendosi figure ibride, non più corrispondenti alla "nozione" di ciascun tipo legale di società legislativamente stabilito ed al relativo assetto essenziale che il legislatore ha inteso dare, nella sua discrezionalità, non solo ai rapporti esterni, ma anche ai rapporti interni, correlando interesse dei soci, regime della responsabilità, poteri amministrativi, poteri di controllo, oneri, divieti e conseguenze per le loro violazione, a caratterizzazione di ciascun "tipo" di società, secondo un assetto prefigurato e non modificabile pattiziamente.
Nè va sottovalutato che una responsabilità illimitata dei soci accomandanti nei rapporti interni, potrebbe essere fatta valere in via surrogatoria anche dai creditori sociali, così aggirandosi, nella sostanza, la irresponsabilità degli accomandanti oltre il limite della quota conferita.
Ne deriva, per quanto attiene al regime della responsabilità dei soci accomandanti, che una clausola di illimitata responsabilità nei rapporti interni, con la conseguente illimitata partecipazione alle perdite, si porrebbe in palese contraddizione con il "tipo" della società, in quanto caratterizzato proprio - fra l'altro - secondo quanto statuisce l'art. 2313, dalla limitazione della responsabilità, e conseguentemente del rischio economico, dei soci accomandanti, alla quota conferita.
La clausola, pertanto, dovrebbe ritenersi nulla, ove le parti abbiano adottato il tipo "società in accomandita semplice", inserendola nell'atto costitutivo o nello statuto in deroga di una caratteristica essenziale, imperativamente stabilita dall'art. 2313 cod. civ. per quel tipo di società.
Nel caso di specie deve quindi ritenersi che esattamente la Corte di appello ha ritenuto che il limite di responsabilità alla quota conferita, per i soci accomandanti, vale sia nei rapporti interni che in quelli esterni, inerendo tale limite alla "figura legale" della società. Ciò ancorché le argomentazioni della sentenza impugnata - che ha tratto questo convincimento essenzialmente da una sintetica analisi della normativa focalizzata sul riverberarsi della responsabilità interna su quella esterna, potendo i creditori farla valere a proprio vantaggio in via surrogatoria - vadano integrate dalle considerazioni che precedono.
Coerentemente, pertanto, la Corte di merito, ha interpretato la clausola invocata dagli odierni ricorrenti a sostegno della domanda (con la quale chiedevano la illimitata partecipazione dei soci accomandanti alle perdite della società) - secondo quanto prescrive l'art. 1367 cod. civ. - nell'unico senso compatibile con il tipo di società prescelto dalle parti, e cioè come riferibile alle modalità di ripartizione delle perdite entro i limiti del conferimento dei soci accomandanti, tenuto conto che il carattere suppletivo della normativa dettata al riguardo dall'art. 22 63 (applicabile alla fattispecie ex artt. 2315 e 2293 cod. civ.) non impediva l'adozione in via negoziale di un criterio di ripartizione coincidente con quello legalmente previsto e tenuto conto che, a norma dell'art. 2294 (applicabile anche alle società in accomandita semplice) l'atto costitutivo deve indicare le modalità di ripartizione degli utili e delle perdite.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte di cassazione riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003